Questa voce è stata curata da Elisabetta Toccalli
Nozione
Il diritto di assemblea sindacale è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori Legge 300/1970) il quale, all’art. 20, prevede il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera.
Il diritto di assemblea sindacale ex art. 20, secondo quanto previsto dallo Statuto Lavoratori (cfr. art. 35) si applica:
- alle sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi che occupano più di quindici dipendenti delle imprese industriali e commerciali
- alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti
- alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
- alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti.
Tale diritto spetta a tutti i dipendenti delle imprese – indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato – e costituisce uno strumento di partecipazione diretta ai problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Più nello specifico, l’assemblea è un diritto sindacale, che sancisce il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi, nel luogo ove prestano la loro opera, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il diritto di assemblea si può svolgere sia in orario di lavoro sia in orari non lavorativi.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, l’art. 20 Legge 300/1970 prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad un plafond di 10 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee che siano indette nell’unità produttiva alla quale appartiene.
Lo stesso articolo precisa però che se la contrattazione collettiva – anche aziendale – definisce ulteriori modalità di esercizio del diritto di assemblea, tale previsione supera quella legislativa e diviene la disciplina applicabile (ex art. 20 Statuto Lavoratori).
Nella seconda ipotesi e, quindi, nel caso in cui le assemblee si svolgano in orari extra-lavorativi, il diritto a riunirsi è illimitato ma, chiaramente, i partecipanti non hanno alcun diritto a mantenere il trattamento economico, ancorché abbiano liberamente rinunciato a tenere assemblee in orario di lavoro.
L’oggetto dell’assemblea è definito anch’esso dal medesimo articolo 20 della Legge 300/1970, il quale utilizza una formula piuttosto ampia: l’espressione “materia di interesse sindacale e del lavoro” abbraccia non solo problemi specifici sindacali o aziendali relativi all’organizzazione del lavoro e alle condizioni generali dei lavoratori, ma anche temi suscettibili di divenire oggetto di referendum.
Inoltre va sottolineata la tendenza di ricorrere all’assemblea non solo per la definizione delle “piattaforme rivendicative” ma anche per la convalida della contrattazione collettiva.
Qualunque materia diventa sindacale e del lavoro per il fatto stesso che il sindacato la dichiari tale.
Dalla formulazione letterale risulta chiaro l’onere, per i soggetti che convocano le riunioni, di allegare alla comunicazione al datore di lavoro l’ordine del giorno dell’assemblea; quest’ultima si svolgerà secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.
Il potere di convocazione delle assemblee spettava sino al 1993 (v. infra) esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) previste dall’art. 19 Legge 300/1970.
A seguito del Protocollo del 23 luglio 1993 e dell’Accordo Interconfederale tra Intersid e CGIL-CISL-UIL, del 20 dicembre 1993 la RSA sono state sostituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
I componenti delle RSU sono subentrati ai dirigenti delle RSA nella titolarità di quanto previsto dal titolo III dello Statuto Legge 300/1970) e, pertanto, anche la rappresentanza sindacale unitaria, agendo come organismo collegiale, ha il potere di indire assemblee sindacali.
In giurisprudenza e in dottrina si è a lungo discusso se il diritto di chiedere assemblee retribuite ai sensi dell’art. 20 Legge 300/1970 spetti in via esclusiva alla RSU come organo collegiale, che lo eserciterebbe a maggioranza dei suoi membri (così Cass. 26 febbraio 2002, n. 2855), ovvero si estenda anche alle sue singole componenti (in questo senso si era espressa, da ultimo, Cass. 7 luglio 2014, n. 15437).
Il problema è stato recentemente sottoposto all’attenzione delle sezioni unite, che hanno risolto il contrasto affermando che il potere di convocazione può essere esercitato in via autonoma da ciascun componente delle RSU (Cass. S.U. 6 giugno 2017, n. 13978).
Qualora non fossero state costituite le RSU, la titolarità di indire l’assemblea rimane in capo alla/e RSA.
La titolarità del diritto di assemblea, al contrario, spetta ad ogni singolo lavoratore, sempre che egli appartenga al gruppo dei lavoratori convocati.
Infatti, come accennato, l’assemblea può avere carattere generale (e, perciò, aperta a tutti i lavoratori dell’azienda o di una sua unità produttiva) o di gruppo, variamente inteso (reparto, categoria, sesso, iscritti ad una organizzazione sindacale): in questa seconda ipotesi il singolo lavoratore ha diritto di partecipare all’assemblea in quanto appartenente al gruppo di lavoratori convocati.
L’articolo 20 Legge 300/1970 prevede che alle riunioni possano partecipare anche “dirigenti esterni” del sindacato cui fa capo la RSA o la RSU che convoca l’assemblea.
Unica condizione per tale partecipazione è il preavviso al datore di lavoro.
Si è ritenuto che i dirigenti esterni cui fa riferimento la norma possano essere membri di organi direttivi di sindacati provinciali, di organizzazioni orizzontali provinciali e di confederazioni, ma anche dirigenti di rappresentanze sindacali di altre unità produttive.
Il datore di lavoro non ha, invece, diritto di partecipare all’assemblea, salvo, naturalmente, che vi sia stato invitato dalla stessa (Cass. 16 aprile 1976, n. 1366).
L’articolo 20 Statuto Lavoratori Legge 300/1970) tace, invece, circa i locali ove tenere l’assemblea.
Va comunque escluso tanto la loro arbitraria scelta da parte dei soggetti che indicono la riunione quanto la possibilità del datore di rifiutare locali idonei: occorre un accordo, in mancanza del quale spetta al giudice stabilire le effettive modalità di esercizio del diritto di assemblea.
I requisiti rispetto ai quali verificare l’idoneità del locale non possono essere stabiliti aprioristicamente, ma vanno valutati caso per caso: possono essere la sua ubicazione, le sue dimensioni, capaci di garantire la libertà e la riservatezza dell’assemblea.
Individuato il locale da destinare all’assemblea, il datore deve garantirne l’effettiva disponibilità a tutti i soggetti che abbiano diritto di fruirne.
Nel corso dello svolgimento dell’assemblea sindacale può esercitarsi un ulteriore diritto sindacale, il referendum (art. 21 Legge 300/1970), per il quale si rimanda alla voce corrispondente.
Normativa di riferimento
- Costituzione, artt. 18 e 39 co. 1
- Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori, artt. 20 e 35
Il diritto di assemblea nel pubblico impiego
La riforma del pubblico impiego introdotta dall’art. 2 della Legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421, e dal conseguente Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le successive modifiche, ha profondamente mutato i termini del problema dell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970) ai pubblici dipendenti.
Infatti, per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici soggetti alla riforma, oggi è vigente l’art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 che afferma che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati (…) dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa” e tra esse, pertanto, dallo Statuto dei Lavoratori.
In coerenza con questa norma di principio, l’art. 42, co. 1, e l’art. 51, co. 2 del Decreto legislativo citato esplicitamente dispongono che anche nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l’attività sindacale siano regolate secondo le disposizioni della Legge 300/1970.
Pertanto, anche ai dipendenti pubblici si applica l’art. 20 Statuto Lavoratori.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di assemblea sindacale
In genere
- L’esercizio del diritto di assemblea nell’ambito dei diritti pubblici essenziali, anche qualora non lo si ritenga assoggettato ai limiti previsti per lo sciopero dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, deve comunque osservare modalità e tempi tali da non escludere un livello minimo di garanzia per la fruizione del servizio pubblico da parte deglui utenti. L’interesse della collettività alla libera circolazione in condizioni di igiene e sicurezza funge da limite esterno al diritto di assemblea. (Trib. Milano 17/4/2002, Giud. Salmeri, in Riv. it. dir. lav. 2003, 8, con nota di M. Ferraresi, Il diritto di assemblea nei servizi pubblici essenziali)
- Il diritto di convocazione delle assemblee retribuite, di cui all’art. 20 SL, può essere esercitato, ai sensi dell’art. 17 Ccnl dipendenti catene alberghiere, nelle unità alberghiere con più di quindici dipendenti, dalle singole Organizzazioni sindacali. (Trib. Milano 28/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
- Costituisce comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere un idoneo locale per lo svolgimento di un’assemblea di lavoratori. (Trib. Milano 28/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 600)
- Se un’assemblea di lavoratori non ha carattere generale ovvero non ha determinato disservizi tali da pregiudicare diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza, le eventuali violazioni del regolare esercizio del diritto di assemblea non possono essere sindacate dalla Commissione di garanzia ai sensi della L. 12/6/90 n. 146 come modificata dalla L. 11/4/2000 n. 83, ma devono essere valutate alla stregua della disciplina di cui all’art. 20 SL e della normativa contrattuale all’uopo prevista. (Commissione di garanzia per l’attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, 17/5/2001 n. 01/55, in D&L, 322, con nota di Lisa Giometti, “Diritto di assemblea nel settore dei servizi pubblici essenziali: presupposti del giudizio di legittimità della Commissione di garanzia in tema di esercizio del diritto di assemblea”)
- I dirigenti esterni del sindacato che ha concorso alla costituzione delle Rsu ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20/12/93 hanno diritto di partecipare alle assemblee di cui all’art. 20 SL, ancorché detto sindacato non sia firmatario del Ccnl applicato in azienda (Trib. Milano 4 dicembre 1999, est. Cecconi, in D&L 2000, 341)
- Il diritto di assemblea sancito dall’art. 20 SL, da inquadrarsi tra i diritti del lavoratore alla libera manifestazione del proprio pensiero, non può essere limitato dalla contrattazione collettiva se non nel disciplinarne le modalità di esercizio e, comunque, senza limitare il diritto di ciascun lavoratore a partecipare alle assemblee. (Nel caso di specie è stato ritenuto che l’art. 26 del Ccnl Terziario, nel quale è previsto che lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro debba essere tenuto con riguardo all’esigenza di garantire il servizio di vendita al pubblico, debba considerarsi nullo in quanto determina una limitazione del diritto alla partecipazione all’assemblea da parte dei lavoratori) (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
- Le limitazioni al diritto di assemblea possono trovare giustificazione esclusivamente in relazione a esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti quali quello alla sicurezza del personale, alla salvaguardia dell’integrità delle strutture tecniche e del patrimonio aziendale (Cass. 5/7/97 n.6080, pres. Nuovo, est. Vidiri, in D&L 1998, 340, nota DAL LAGO, Assemblea ex art. 20 S.L. e contrattazione collettiva)
- Il diritto di convocare le assemblee dei lavoratori, riconosciuto dall’art. 20 S.L. ed esteso alle Rsu dall’art. 4 AI 20/12/93, non spetta necessariamente a tutte le Rsu congiuntamente, potendo invece essere disgiuntamente esercitato dalle Rsu di ogni organizzazione sindacale (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 19/4/95, est. Perrino, in D&L 1995, 847. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/11/98, est. Canosa, in D&L 1999, 61)