Corte di cassazione, sentenza 30 marzo 2017 n. 8260
Annullabile l’accettazione del licenziamento se il lavoratore vi è stato indotto in inganno dal datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore aveva aderito alla proposta conciliativa del datore di lavoro in sede sindacale, di accettazione del licenziamento collettivo intimatogli, in quanto tratto in inganno dal fatto che il datore di lavoro aveva indicato, nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, la sua posizione lavorativa come eccedentaria, mentre poco dopo il licenziamento aveva assunto altra persona nella medesima posizione. La Corte ha valutato che in tal modo il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto potesse essere stato determinato dal raggiro della società, realizzato, in sede di conciliazione, col silenzio malizioso sulla reale situazione aziendale (dolo omissivo).
Sezione: rapporto di lavoro privato