Tribunale di Latina, 30 novembre 2020

30 Novembre 2020

È collettivo il licenziamento adottato per motivi “individuali” ma riconducibile alla procedura di mobilità di cui alla L. 223/91

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale riconduce alla disciplina dei licenziamenti collettivi il singolo recesso adottato dal datore di lavoro successivamente all’attivazione della procedura ex l. 223/91, quest’ultima conclusasi senza un accordo. Il Giudice ritiene che il richiamo, nella lettera di licenziamento, alla procedura adottata e la concomitanza temporale tra la procedura di mobilità e il recesso, consentano di configurare quest’ultimo quale atto conclusivo della procedura, con il tentativo del datore di sottrarsi ai criteri di scelta prescritti spezzettando il recesso in singoli licenziamenti individuali. A fronte della violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91, il Giudice dispone la reintegrazione del lavoratore.
RAPPORTO DI LAVORO