Questa voce è stata curata da Francesca Ajello
Scheda sintetica
L’elemento distinto della retribuzione (o EDR) costituisce uno degli elementi che formano la retribuzione di base.
Esso corrisponde ad una somma pari ad € 10,33 che viene erogata ogni mese e per tredici mensilità a tutti i lavoratori che operano nel settore privato, senza distinzione di qualifica (salva l’eccezione dei dirigenti) e senza distinzione fra contratti collettivi applicati.
Scheda di approfondimento
L’EDR è stato introdotto dal Protocollo di Intesa del 1992 e la sua erogazione viene effettuata a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Esso nasce come compensazione all’abolizione della cd. indennità di contingenza.
Questo istituto è nato sulla scorta dell’art. 36 della Costituzione nella parte in cui prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare a se stesso e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Ed infatti aveva la funzione di adeguare la retribuzione del dipendente all’inflazione e all’aumento del costo della vita.
Ciò avveniva mediante un sistema di calcolo che prevedeva una somma base uguale per tutti e un’altra variabile a seconda del settore e della qualifica rivestita dal lavoratore, le quali venivano periodicamente aggiornate secondo il meccanismo della cd. scala mobile.
Con l’abolizione di detto sistema è divenuto necessario introdurre un nuovo sistema grazie al quale compensare la perdita subita dai lavoratori; l’intesa del 1992 fra Governo e parti sociali ha introdotto in tal senso la somma forfettaria che ha poi assunto il nome di Elemento Distinto della Retribuzione.
Tale somma come detto viene erogata a tutti i lavoratori del settore privato senza alcuna distinzione di contratto collettivo o di qualifica.
L’unica eccezione è rappresentata dai dirigenti per i quali i contratti collettivi hanno generalmente incluso nel minimo contrattuale la cessata indennità di contingenza.
Secondo gli orientamenti prevalenti e le prassi più diffuse l’elemento distinto della retribuzione viene computato nel calcolo per la determinazione di:
- tredicesima;
- ferie;
- permessi retribuiti;
- trattamento di fine rapporto;
- preavviso;
- trattamenti economici per malattia, infortunio, maternità;
- cassa integrazione guadagni;
- congedo matrimoniale.
Mentre viene escluso nel conteggio per la determinazione di tutte le mensilità oltre la tredicesima, premi di produzione, lavoro straordinario, indennità sostitutiva di ferie non godute, maggiorazione turnisti, diarie e festività non cadenti la domenica.