Questa voce è stata curata da Mirko Altimari
Soppressione ASDI
L’articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha previsto che dal 1° gennaio 2018 l’ASDI non venga più riconosciuto, se non in favore di coloro che entro la medesima data abbiano maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015.
Il messaggio Inps 17 gennaio 2018, n. 196, ha chiarito come la procedura di gestione informatica dell’ASDI verificherà in automatico la sussistenza dei requisiti di accesso maturati entro il 1 gennaio 2018.
Contestualmente l’art. 26 del D.Lgs. 147/2017 ha abrogato l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, disciplinante l’Assegno di disoccupazione.
Scheda sintetica
Si tratta di un nuovo istituto, disciplinato in via sperimentale, che ha quale scopo quello di prolungare la tutela dell’indennità di disoccupazione, ma con l’aggiunta di ulteriori requisiti e specifiche modalità operative. Previsto inizialmente in via sperimentale per il solo 2015, è stato rifinanziato per gli anni successivi (art. 43 comma 5 del D.Lgs. 148/2015).
Tuttavia, in seguito all’istituzione del Reddito di inclusione da parte del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, e nell’ambito del contestuale riordino di tutte le misure cd. di contrasto alla povertà, l’Assegno di Disoccupazione non verrà più riconosciuto a partire dal 1 gennaio 2018. L’unica eccezione contemplata nella legge è il caso di coloro che abbiano già maturato i requisiti entro tale data.
Per questo motivo, in seguito all’adattamento della procedura informatica di gestione dell’ASDI, verrà verificato automaticamente che i requisiti richiesti per la fruizione dell’ indennità siano stati maturati entro il primo gennaio 2018, avendo particolare riguardo a quello inerente la completa fruizione della Naspi, per la sua durata massima, entro tale data.
Campo di applicazione
Destinatari sono i lavoratori già beneficiari della Nuova ASPI i quali abbiano fruito dell’indennità per l’intera durata entro il 31 dicembre 2015, che siano privi di occupazione e che – criterio dirimente – si trovino in una condizione economica di bisogno.
Un punto molto rilevante è la circostanza per cui l’erogazione di tale beneficio è subordinata alle risorse stanziate dal legislatore. L’assegno di disoccupazione infatti è finanziato da un Fondo ad hoc, istituito presso il Ministero del lavoro, la cui dotazione sarà pari a 200 milioni nel 2015; 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.
Il legislatore prevede che «in ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo».
Per il primo anno di applicazione si prevede che gli interventi siano «prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento», mentre l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti è poi delegato al decreto ministeriale.
Per l’attuazione concreta dell’ASDI si deve fare altresì riferimento al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre 2015 (GU n.13 del 18-1-2016).
Durata
L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Nuova ASPI per una durata massima di sei mesi.
Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
Trattamento economico
L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita. In ogni caso non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale.
Tale importo è incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico. Il decreto ministeriale succitato prevede una serie di incrementi nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno.