Aspettativa

Scheda sintetica

L’aspettativa è un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, volta a conciliare la posizione di lavoratore subordinato e la sussistenza di impegni di rilevanza pubblica o il verificarsi di situazioni di natura personale o familiare.
Tale facoltà può essere concessa al lavoratore per un periodo di tempo più o meno lungo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e, nella maggior parte dei casi, con sospensione della retribuzione.
La legge garantisce la sospensione del rapporto in ipotesi ben precise:

  • nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali
  • nei casi di cure termali e tossicodipendenza
  • per lo svolgimento del servizio militare e di funzioni presso seggi elettorali (la prima ormai inutilizzata a seguito dell’abolizione della leva obbligatoria, la seconda desueta)
  • altre ipotesi particolari.

Sulle modalità di concessione e sulla durata massima la materia è disciplinata dai diversi CCNL di settore, con riferimento, in particolare, ai periodi di aspettativi successivi a malattia e/o infortunio concessi per la conservazione del posto di lavoro a seguito del superamento del periodo di comporto.

 

Riferimenti normativi

  • Costituzione Repubblica Italiana, art. 51 c. 3, art. 52
  • Codice civile, artt. 2110 e 2111
  • Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori (art. 31)
  • Legge 638/1983
  • D.P.R. 309 del 1990
  • Legge 412/1991
  • D.Lgs. 151/2001
  • Contratto collettivo (nazionale ed integrativo)

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio Vertenze delle organizzazioni sindacali
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

 

Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali

Secondo quanto previsto dall’art. 31 Legge 300/1970 “i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Tali disposizioni non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.
In relazione alla validità ai fini della contribuzione figurativa, si segnala che sono validi i periodi di aspettativa non retribuita successivi all’11 giugno 1970 per funzioni pubbliche elettive o per cariche direttive sindacali provinciali o nazionali.
Per avere diritto all’accreditamento dei contributi figurativi è necessario che non esista l’obbligo del versamento dei contributi per il periodo di aspettativa.
La nuova normativa prevede che a partire dal 15.11.96 l’accredito figurativo per le aspettative non retribuite scatta dopo che siano passati sei mesi dall’assunzione.
Per le aspettative iniziate prima della suddetta data non c’è alcuna condizione.

 

Aspettativa per cure termali e tossicodipendenza

L’articolo 16, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica”, ha introdotto una nuova disciplina in materia di cure termali.
Un decreto del Ministro della Sanità datato 12 agosto 1992 ha precisato i criteri e le modalità di ammissione dei lavoratori dipendenti a fruire delle cure di cui trattasi e sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle stesse cure termali.
Alla luce delle predette disposizioni ai ritiene opportuno fornire utili chiarimenti al fine di indicare le nuove modalità di’effettuazione delle cure termali.
Giova rilevare che una delle più importanti innovazioni introdotte in materia consiste nella introduzione del principio secondo il quale, di norma, le cure termali devono essere effettuate utilizzando il congedo ordinario.
Infatti, il legislatore, affermando nell’art. 16, comma quarto, della precitata legge n. 412/1991 che “le prescrizioni idrotermali possono essere fruite (…) anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante (…) un tempestivo trattamento termale (…)” non lascia dubbi sulla propria volontà dì confinare nei casi eccezionali la concessione di posizioni di stato diverse dal congedo ordinario per effettuare le cure termali.
La possibilità eccezionale di utilizzare il congedo straordinario o l’aspettativa per eseguire le cure termali é, comunque, vincolata al simultaneo verificarsi di tutte le condizioni previste dell’art. 2 del richiamato D.M. 12 agosto 1992, attuativo della precitata norma.
Tali condizioni, che devono essere esplicitate nella certificazione dello specialista riguardano:

  1. la patologia che dovrà trovare riscontro nell’elenco di cui ai succitati decreti del Ministero della Sanità e dovrà essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio;
  2. la natura terapeutica o riabilitativa delle stesse cure per cui devono considerarsi escluse le cure aventi finalità di mera prevenzione;
  3. la maggiore efficacia delle cure termali se svolte con tempestività;
  4. l’indicazione del termine massima entro cui le cure termali dovranno avere inizio (in ogni caso non superiore ad un mese,ai sensi dell’art. 1, punto 8, del D.L. 25/11/1989, n. 382, convertito nella legge 25/1/1990, n. 8);
  5. il tipo di trattamento termale ed il relativo programma terapeutico.

Corre l’obbligo di precisare che la condizione riportata al suindicato punto 3) va interpretata, secondo il disposto dell’art. 2 del citato D.M. 12 agosto 1992, nel senso che ai fini della maggiore efficacia ed utilità delle cure termali sia necessario non attendere fino al momento della fruizione delle ferie.
I lavoratori tossicodipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge 162/1990, hanno diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, per il periodo del trattamento disintossicante, e comunque non superiore a tre anni.
Anche i familiari possono usufruire di aspettativa non retribuita, qualora il servizio di cura attesti la necessità del loro intervento.

 

Aspettativa successiva a periodi di malattia e/o infortunio: periodo di comporto, licenziamento e concessione dell’aspettativa

Il periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore, assente per malattia o infortunio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2110 c.c., viene definito comunemente “periodo di comporto” (e può essere “secco” o “per sommatoria”) e trova la sua fonte principale nei contratti collettivi, che ne disciplinano la natura e la durata.
La contrattazione collettiva, al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro anche in caso di lunghi periodi di malattia o infortunio, che determinerebbero il superamento del periodo di comporto, prevede la facoltà per lo stesso di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita che gli consenta la guarigione e la contestuale conservazione del posto di lavoro.
I singoli contratti collettivi disciplinano modalità di concessione di tale forma di aspettativa e la sua durata.

 

Le previsioni dei principali Contratti Collettivi

Commercio e Terziario

  • Per gravi motivi familiari: fino a due anni (continuativi o frazionati)
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a tre anni (tre mesi per i familiari di tossicodipendenti, al fine di assistere il congiunto nel programma terapeutico)
  • Per malattia, al termine del periodo di comporto: fino a centoventi giorni (previa esibizione del certificato medico)
  • Per infortunio, al termine del periodo di comporto: per tutta la durata dell’infortunio

 

 

Metalmeccanici Industria e Metalmeccanici Piccola Industria

  • Per gravi motivi familiari: fino a due anni (continuativi o frazionati)
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a tre anni (quattro mesi per i familiari di tossicodipendenti, al fine di assistere il congiunto nel programma terapeutico)
  • Per malattia, al termine del periodo di comporto: fino a quattro mesi; a fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave o continuativa, il lavoratore potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque non superiore a ventiquattro mesi continuativi.

 

 

Edilizia Industria

  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a tre anni (usufruibili, previa periodica dimostrazione della prosecuzione del percorso riabilitativo, anche dai familiari di tossicodipendenti, al fine di assistere il congiunto nel programma terapeutico)

 

 

Chimici, Farmaceutici, Fibre Industria

  • Per malattia non professionale o infortuni non sul lavoro: fino a sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di patologie particolarmente rilevanti sul piano sociale
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a tre anni (usufruibili, previa periodica dimostrazione della prosecuzione del percorso riabilitativo, anche dai familiari di tossicodipendenti, al fine di assistere il congiunto nel programma terapeutico)

 

 

Credito

  • Per malattia o infortunio: fino a otto mesi, con il limite di dodici mesi su un periodo quinquennale.
  • Per motivi di studio, familiari e personali: fino a dodici mesi, utilizzabile in modo frazionato (di massima in non più di due periodi) non superiore a tre anni.
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti o alcolisti cronici: in ragione della durata del programma di recupero sociale e riabilitazione.

 

 

Grafici Editoriali Industria

  • Per malattia, al termine del periodo di comporto: fino ad un massimo di sei mesi
  • Per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a tre anni (usufruibili, previa periodica dimostrazione della prosecuzione del percorso riabilitativo, anche dai familiari di tossicodipendenti, al fine di assistere il congiunto nel programma terapeutico)
  • Il dipendente con almeno cinque anni di servizio può richiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad undici mesi nell’intera vita lavorativa (le frazioni non potranno essere inferiori ad un mese)

 

 

Gomma e Plastica Industria

  • Per malattia: fino a cinque mesi
  • Per giustificati e validi motivi, con una durata concordata con l’azienda.
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: secondo le disposizioni della l. 162/1990.

 

 

Lavoro domestico

  • Non è prevista alcuna tipologia di aspettativa.

 

 

Pulizia

  • Per malattia: fino a quattro mesi
  • Per gli autisti: in caso di sospensione della patente, fino a sei mesi, durante i quali tuttavia, se può essere impiegato in altre mansioni, può proseguire o riprendere l’attività lavorativa con diritto quindi al corrispettivo retributivo.
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: fino a dodici mesi.

 

 

Turismo

  • Per malattia: fino a centoventi giorni
  • Per i lavoratori affetti da tubercolosi: quattro mesi (sei mesi nelle aziende con oltre venti dipendenti)

 

 

Cooperative sociali

  • Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica al fine di accedere a programmi di recupero, terapeutici e di riabilitazione.
  • Il dipendente con almeno un anno di servizio può richiedere un congedo per comprovate esigenze personali e per cause di malattie di familiari: fino a sei mesi
  • Per gli autisti: in caso di sospensione della patente, fino a nove mesi, durante i quali tuttavia, se può essere impiegato in altre mansioni, può proseguire o riprendere l’attività lavorativa con diritto quindi al corrispettivo retributivo.

 

 

Telecomunicazioni

  • Per malattia: fino a diciotto mesi
  • Per gravi motivi familiari: fino a ventiquattro mesi.
  • Per accedere ai programmi di recupero per tossicodipendenti: secondo le disposizioni della Legge 162/1990.
  • Il dipendente può richiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore ad undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa (le frazioni non potranno essere inferiori ad un mese)

 

 

Tessili

  • Per malattia: fino a centoventi giorni.
  • Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Nell’ambito del periodo di cui sopra, al lavoratore assunto a tempo indeterminato ed avente un’anzianità di servizio non inferiore ad un anno, sarà altresì concessa un’aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
  • Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all’esecuzione del trattamento riabilitativo.
  • La durata massima della conservazione del posto è di tre anni

 

 

Rapporto tra malattia e altri istituti

 

Aspetti contributivi

Ai fini pensionistici l’aspettativa si diversifica fra periodi durante i quali il dipendente è esonerato, temporaneamente, dal prestare servizio ma che, pur facendo venir meno la prestazione lavorativa, tuttavia, non interrompono il rapporto giuridico di dipendenza e, pertanto, il relativo periodo è utile ai fini pensionistici; e periodi che possono essere utili a tali fini mediante domanda dell’interessato e contribuzione figurativa, riscatto oneroso o contribuzione volontaria.
I periodi per cui il dipendente, pur essendo assente dal lavoro, matura l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici sono:

  • i periodi di malattia individuati, per la loro durata, dai contratti collettivi;
  • quelli di richiamo alle armi o utilizzati per il congedo ordinario e straordinario;
  • i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa delle lavoratrici madri e quelli trascorsi in disponibilità, per cariche pubbliche o sindacali o per frequentare il corso di dottorato di ricerca.

Per poter usufruire del computo ai fini pensionistici di questi periodi di aspettativa l’iscritto all’ente previdenziale dovrà comunicare la propria posizione giuridica e l’ente di appartenenza ne dovrà certificare i servizi. L’istituto previdenziale interessato valuterà i periodi riconosciuti ai fini previdenziali, al momento del trattamento pensionistico.
I periodi di aspettativa che previa domanda dell’interessato possono essere valutati utili a pensione sono, invece, tra gli altri: il servizio militare e l’aspettativa per motivi di famiglia. Questi possono essere riconosciuti mediante contribuzione “figurativa” o riscatto oneroso.

 

Malattia

Durante il periodo di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla loro erogazione, a condizione che il lavoratore non usufruisca già di altra posizione assicurativa e previdenziale in virtù delle cariche o funzioni elettive rivestite.

 

Maternità

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 Legge 300/1970, le lavoratrici in stato di gravidanza che all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano in aspettativa non retribuita, hanno diritto alle prestazioni previdenziali che comprendono non solo quelle sanitarie ma anche quelle economiche ivi inclusa l’indennità giornaliera di maternità.
Tale principio è stato autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 3112/2001 (“La lavoratrice in aspettativa per motivi sindacali ha diritto di ottenere tutte le prestazioni economiche, compresa quella relativa all’indennità per l’allattamento”. La Suprema Corte, confermando un orientamento consolidato, ha rilevato che le prestazioni economiche dovute per la gravidanza e il puerperio vanno equiparate a quelle spettanti per la malattia, come recentemente affermato anche dalla Corte Costituzionale).