Bilateralità – Ente bilaterale

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Questa voce è stata curata da Roberta Covelli

 

Scheda sintetica

Un ente bilaterale è un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori. Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all’assistenza sanitaria. Gli enti bilaterali sono istituiti e disciplinati dai contratti collettivi.

 

Fonti normative

  • Art. 2, lett. h), d.lgs. 276/2003
  • Circ. 43/2010 del Ministero del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

Ruolo e attività degli enti bilaterali

Gli enti bilaterali sono organismi paritetici che mirano a rappresentare gli interessi datoriali insieme a quelli dei lavoratori, in un’ottica di collaborazione e partecipazione tra le diverse parti sociali. Secondo quanto definito dal d.lgs. 276/2003, rappresentano le sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di occupazione regolare e di qualità, l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta, la programmazione di attività formative, la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione di soggetti svantaggiati, la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito, la certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
A queste funzioni, elencate in maniera non tassativa dal d.lgs. 276/2003, si aggiungono tutte le attività assegnate da ulteriori leggi o dai contratti collettivi di riferimento. Sotto il primo profilo si segnala la legge Fornero (L. 92/2012) che rinvia agli enti bilaterali in materia di “flessibilità in entrata”, con la certificazione dei contratti di associazione in partecipazione, e che promuove l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito, nel caso in cui la sospensione di attività riguardi settori non coperti da ammortizzatori sociali. Inoltre, con la legge 78/2014, si rimanda agli enti bilaterali per quanto riguarda l’apprendistato, ossia per la definizione del piano formativo individuale.
Sebbene le leggi possano assegnare funzioni agli enti bilaterali, l’istituzione di questi organismi è sempre demandata alla contrattazione collettiva. Viene quindi garantita l’erogazione di prestazioni su base contrattuale: questo modello bilaterale è particolarmente conveniente in settori ad alta frammentazione e mobilità dei lavoratori, che affidano a un terzo (l’ente bilaterale) attività che sarebbero troppe onerose per un singolo datore di lavoro e troppo difficili da ottenere per un lavoratore impiegato presso diversi imprenditori.

 

Questioni sull’obbligatorietà

In quanto di fonte contrattuale, l’iscrizione all’ente bilaterale, così come la sottoscrizione al contratto collettivo che lo istituisce, ha base volontaristica.
A causa della mancata attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost., i contratti collettivi non hanno validità erga omnes e seguono quindi le regole del diritto comune: vincolano soltanto le parti stipulanti, applicandosi a lavoratori e datori di lavoro iscritti alle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, ma anche a chi faccia riferimento al contratto collettivo stesso. Normalmente, il contratto collettivo contiene disposizioni normative, che disciplinano trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro, e disposizioni obbligatorie, che regolano i rapporti tra le associazioni sindacali che partecipano alla stipulazione, clausole cioè che non hanno un effetto diretto sul rapporto di lavoro. Le specifiche forme di tutela e prestazioni di welfare garantite ai lavoratori nel contratto collettivo ricadono quindi tra le disposizioni normative, proprio per l’effetto diretto che esse hanno sul rapporto di lavoro. Viceversa, l’istituzione dell’ente bilaterale rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo, e vincola dunque solo le parti stipulanti il contratto stesso.
Il lavoratore ha diritto di vedersi garantite le prestazioni indicate dal contratto collettivo e sorge in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare il godimento di tale diritto, fornendo autonomamente le prestazioni o indirizzando i propri dipendenti all’ente bilaterale istituito dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto. In questo secondo caso, pur non avendo obblighi riguardo alla costituzione dell’ente bilaterale, il datore di lavoro ha tuttavia l’obbligo di provvedere alla contribuzione e al finanziamento dell’ente bilaterale, dal momento che tale ente applica la parte economico-normativa del contratto collettivo di riferimento (anche se è stato istituito in base alle disposizioni obbligatorie del contratto stesso).
Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta all’interpello del 21.12.2006, confermando che la costituzione dell’ente bilaterale è un adempimento che rientra tra gli obblighi delle associazioni sindacali stipulanti il contratto, anche se degli effetti positivi da essa derivanti godono i singoli lavoratori.
Con la circolare n. 43 del 2010, il Ministero ha poi precisato il proprio orientamento, garantendo la libertà associativa per i datori di lavoro di non iscriversi ad associazioni sindacali o enti bilaterali, ma confermando l’obbligo di garantire ai lavoratori le prestazioni previste nella parte economico-normativa del contratto.

“L’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento.” (circ. n. 43 del 2010).

Dunque, ferma restando la non obbligatorietà dell’adesione al sistema bilaterale, il datore di lavoro è invece obbligato a riconoscere (e finanziare) analoghe forme di tutela per i lavoratori. Le prestazioni di welfare previste dal contratto collettivo sono infatti un diritto contrattuale del lavoratore, cui corrisponde un obbligo datoriale, che l’imprenditore può assolvere o con l’iscrizione e la contribuzione all’ente bilaterale o corrispondendo al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, cioè una somma o una prestazione equivalente a quella erogata dall’ente bilaterale.