Scheda sintetica
In Italia il sistema del collocamento è lo strumento con il quale lo Stato tende a fornire ai cittadini disoccupati o in cerca di nuovo lavoro, concrete opportunità, specie in situazioni peculiari di svantaggio o disagio, di trovare lavoro attraverso pubblici uffici (oggi i Centri per l’Impiego, successori dei c.d. uffici di collocamento).
Riferimenti normativi
- Legge 264/1949
- Legge 68/1999
- D.Lgs. 469/1997
- Legge 388/2000
- D.Lgs. 181/2000
- DPR 442/2000
- D.Lgs. 297/2002
- D.Lgs. 276/2003
- T.U. Immigrazione
A chi rivolgersi
- Ufficio Vertenze sindacale
- Centri per l’Impiego
Scheda di approfondimento
La disciplina del mercato del lavoro – e cioè delle condizioni che determinano l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro – ha lo scopo di introdurre una regolamentazione del rapporto tra domanda e offerta di lavoro.
Tale disciplina mira alla tutela dell’interesse dei lavoratori all’occupazione: un interesse costituzionalmente garantito anche sotto il profilo del diritto e del dovere al lavoro come sancito dall’art. 4 della Costituzione.
Il collocamento è stato concepito sin dall’origine come una funzione pubblica e gratuita di mediazione, in vista della conclusione del contratto di lavoro e con lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dalla speculazione degli intermediari privati, ma, più in generale, dagli effetti negativi dello squilibrio tra offerta e domanda che caratterizza strutturalmente il mercato del lavoro.
L’Ufficio di Collocamento era l’organo decentrato, a livello comunale, del Ministero del Lavoro, presso il quale avveniva, in regime quasi assoluto di monopolio pubblico (con l’eccezione, ad esempio, di alcune figure professionalmente elevate come i dirigenti), l’iscrizione alle liste del collocamento per essere avviati al lavoro, da parte dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione.
Con il D.Lgs. 469/1997 (“Riforma Bassanini”) il sistema del collocamento è stato riformato con soluzioni informate ai seguenti principi:
- decentramento delle funzioni dallo Stato alle Regioni e alle Province, lo Stato conserva il ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento; decentramento dei servizi per l’impiego;
- superamento della concezione quasi monopolistica;
- apertura ai privati, ammessi a svolgere funzioni di mediazione fra domanda e offerta di lavoro;
Oggi, dopo l’abolizione delle liste di collocamento, tale precipua funzione di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene principalmente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro e, in misura minore, per il tramite di altri soggetti individuati (università, comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria) a condizione che tale attività venga esercitata senza scopi di lucro.
Il nuovo sistema (il cui organo è denominato Centro per l’Impiego) svolge una diversa funzione connessa in maggior parte alla fruizione di prestazioni a sostegno del reddito. Permane altresì l’obbligo di comunicazione delle nuove assunzioni effettuate, peraltro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel nuovo sistema, infine, permane la gestione della riserva di assunzioni in favore di determinati soggetti deboli (assunzioni obbligatorie, v. collocamento obbligatorio).