Questa voce è stata curata da Francesca Ajello
Scheda sintetica
Il comitato dei creditori è l’organo del fallimento a cui è affidata la rappresentanza di tutti i creditori ammessi al passivo fallimentare.
I creditori sono i principali soggetti a cui sono dirette molte delle tutele previste nell’ambito della del fallimento.
Per questo motivo, il legislatore prevede che, durante la procedura, possa essere formato un collegio di tre o cinque persone a cui sia affidato il compito di controllare che la gestione del patrimonio si stia svolgendo nel modo più efficiente e trasparente possibile, in vista degli interessi della collettività dei creditori.
Il comitato dei creditori, con l’ultima riforma, ha subito importanti modifiche: mentre, infatti, nella previgente disciplina aveva solo alcune prerogative di carattere consultivo, oggi è titolare di poteri più penetranti di vigilanza e controllo che si spingono sino ad attribuzioni di carattere direttivo della procedura, dovendo- in estrema sintesi- autorizzare vigilare sull’operato del curatore e autorizzarne alcuni atti, nonché esprimere il proprio parere (in alcuni casi vincolante) quando questo sia richiesto dalla legge, dal tribunale o dal giudice delegato.
Normativa di riferimento
- Regio decreto 16.03.1942 n. 267 (cd. legge fallimentare) come riformato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5 e successivamente modificato dal D.Lgs. 169/2007
Scheda di approfondimento
Composizione e nomina del Comitato dei creditori
Il comitato dei creditori si compone di tre o cinque membri.
Essi vengono scelti fra coloro che, con la domanda di ammissione allo stato passivo o precedentemente, hanno dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico.
In particolare, tale scelta deve avvenire secondo un parametro espressamente richiesto dalla legge: l’art 40 infatti richiede che il comitato venga composto in modo che i crediti concorsuali siano rappresentati in maniera equilibrata sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e avendo riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi.
I membri del comitato sono nominati dal giudice delegato, entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che può comunque modificarne la composizione in relazione alle risultanze dello stato passivo e per altro motivo, purché giustificato.
Il comitato dei creditori si considera costituito dal momento dell’accettazione della nomina da parte dei componenti. L’accettazione può avvenire anche per via telematica. Non vi è bisogno della convocazione davanti al Curatore e può avvenire anche prima dell’elezione del presidente.
Il comitato potrebbe non riuscire a comporsi poiché non sempre i creditori ne vogliono far parte. Questo perché, da un lato, la mole di lavoro è notevole e, dall’altro, il compenso è eventuale (poiché potrebbe anche non esserci attivo sufficiente) e comunque non può essere superiore al 10% di quello liquidato al curatore. In aggiunta i componenti sono chiamati a rispondere come i sindaci delle società di capitali, potendo incorrere in un’azione di responsabilità che può essere proposta dal curatore nel corso della procedura. L’art. 40, L. fall. infatti rinvia, in quanto compatibile, all’art. 2407, co. 1 e 3, c.c. Tale norma del Codice Civile prevede che i sindaci siano responsabili della verità delle loro attestazioni; che debbano mantenere il segreto sui documenti e sui fatti dei quali vengono a conoscenza nell’espletamento delle loro funzioni e che debbano adempiere ai loro compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Qualora il comitato non riuscisse a comporsi, le funzioni verrebbero svolte dal giudice delegato (allo stesso modo il giudice delegato va a sostituirsi al comitato dei creditori nei casi di urgenza o nelle ipotesi di inerzia del comitato dei creditori).
Il presidente viene nominato a maggioranza entro dieci giorni dalla nomina dell’intero organo e su impulso del curatore.
Ciascun membro può delegare l’espletamento delle propri funzioni a soggetti dotati dei requisiti previsti dall’art. 28 l.f. (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri o coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni).
Il legislatore si preoccupa del caso in cui il membro del comitato si trovi in una posizione di conflitto di interessi fra il proprio e quello della collettiva: in tal caso, il soggetto deve astenersi dalla votazione.
Funzioni del Comitato
L’art. 41 l.f. attribuisce al comitato dei creditori 3 prerogative specifiche:
- funzione di vigilanza sull’operato del curatore e sull’andamento della procedura: tale compito, svolto in via complementare con il giudice delegato, ha la funzione di garantire che la procedura si volga in modo celere ed efficiente sia dal punto di vista giuridico che economico e, in ogni caso, nel pieno rispetto della legge. Ciò comporta che questo organo possa procedere anche con attività di controllo di tutti gli aspetti (contrattuali, contabili e giuridici); assumere iniziative nei confronti degli altri organi fallimentari (come chiedere la revoca del curatore o presentare reclamo nei confronti dei provvedimenti del giudice delegato), rivolgendosi al tribunale fallimentare per la risoluzione dei conflitti;
- funzione consultiva: il comitato dei creditori è chiamato ad esprimere pareri nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge ovvero su richiesta di tribunale e di giudice delegato. La richiesta, infatti, può essere obbligatoria (ed in questo caso, il parere espresso dall’organo dei creditori in alcuni casi è vincolante per gli altri organi della procedura) oppure facoltativa (in tali casi invece il parere richiesto non può diventare vincolante, ma si limita ad avere funzione di indirizzo per l’operato del curatore e del giudice delegato);
- funzione di autorizzazione: questa è l’attribuzione che ha subito maggiori modifiche a seguito della Riforma. E infatti il comitato dei creditori è chiamato ad autorizzare alcune importanti operazioni che devono essere condotte dalla curatela, la quale in questi casi dipende pertanto dall’organo che si sta esaminando. Il mutamento di prerogative in questo settore è avvenuto per lo più a scapito dei poteri che, un tempo, erano detenuti dal giudice delegato, che, ora, interviene qualora il comitato non riesca o non possa funzionare. In particolare, l’organo è chiamato ad autorizzare o meno importanti atti di gestione, quali, ad esempio: atti di straordinaria amministrazione, nomina di tecnici, azioni di responsabilità contro il curatore, subingresso nei rapporti pendenti, approvazione del programma di liquidazione; esercizio provvisorio dell’impresa, affitto d’azienda. In sostanza, grazie alle modifiche introdotte, il comitato dei creditori diventa un organo che affianca necessariamente il curatore nella gestione del patrimonio fallimentare, poiché dalla sua decisione positiva o negativa dipende il compimento di specifiche e fondamentali operazioni che possono provocare importanti conseguenze sul patrimonio attivo realizzato nell’ambito della procedura.
Funzionamento
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il comitato viene convocato dal presidente o quando la richiesta sia effettuata da un terzo dei suoi componenti.
L’organo assume le proprie decisioni a maggioranza dei votanti.
I voti possono essere espressi durante le riunioni collegiali o pervenire anche via telefax o mezzi elettronici a condizione che sia possibile darne prova.
Essi debbono essere formulati entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta sia pervenuta al presidente. Il termine ora citato ha lo scopo di evitare che i ritardi del Comitato dei creditori provochino rallentamenti nello svolgimento della procedura.
Contro gli atti del comitato dei creditori è ammesso reclamo al giudice delegato.
Il correttivo in proposito ha introdotto una modifica importante che fa riemergere i poteri autorizzatori un tempo affidati al giudice delegato: qualora infatti il comitato dei creditori sia inerte, non sia stato costituito, non riesca a funzionare o in casi di urgenza, deve provvedere il giudice delegato, andandosi a sostituire al comitato.
Tale nuova formulazione sembra essere dotata di rilevanza, stanti le difficoltà che nella prassi spesso si incontrano sia nella formazione del comitato che poi nel suo effettivo funzionamento.