Questa voce è stata curata da Simona Rizzello
Scheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Contributi
Fonti normative
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 1983, n. 638
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
- Circolare Ministero del Lavoro 5 febbraio 2016, n.6
- Nota Ministero del Lavoro 3 maggio 2016, n. 9099
- Circolare INPS 5 luglio 2016, n. 121
A chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
Omissione e evasione contributiva: sanzioni
Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale ad oggi risulta essere disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000 la quale prevede due diverse tipologie di sanzioni: quelle civili, che variano a seconda del debito, e le sanzioni penali.
Al fine di stabilire l’entità delle sanzioni civili applicabili, la giurisprudenza distingue due diverse ipotesi:
- Omissione contributiva: si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro: in tali casi, le sanzioni previste sono pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non possono essere superiori al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti.
- Evasione contributiva: ravvisabile ogniqualvolta le predette registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro (si pensi al fenomeno del cd. “lavoro nero”) ovvero siano non conformi al vero. In tali casi, le sanzioni civili irrogate per l’omesso versamento dei contributi sono pari al 30 per cento e, in ogni caso, non possono essere superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Nel caso in cui l’omissione venga denunciata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa e derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti (sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori).
Per quanto concerne le sanzioni penali, si configura il reato di omissione o falsità di registrazione o di denuncia obbligatoria, ogniqualvolta il datore di lavoro abbia omesso una o più denunce o registrazioni obbligatorie ovvero abbia eseguito una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, al fine di sottrarsi dagli obblighi previsti a suo carico dalla normativa previdenziale o assistenziale (salvo il caso in cui non sia ravvisabile un reato più grave). In queste ipotesi, il legislatore ha stabilito che il datore sia punito con la pena della reclusione fino a due anni laddove ricorrano contemporaneamente due presupposti. Da un lato è necessario che l’omesso versamento contributivo superi l’importo mensile di € 2582,28; dall’altro, che l’omissione sia anche pari ad almeno il 50% dei contributi complessivamente dovuti nel mese.
Inoltre, si era in presenza del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ogniqualvolta il datore non avesse provveduto al versamento dei contributi omessi entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, ovvero avesse corrisposto il pagamento delle retribuzioni “in nero”.
Sul punto, tuttavia, è intervenuto il D.Lgs. 8/2016, prevedendo una parziale depenalizzazione di tale reato.
Infatti, attualmente si possono distinguere due diversi tipi di sanzioni in relazione all’omissione contributiva: nel caso in cui l’omissione sia tale da superare i 10,000 € annui permane l’illecito penale; al contrario, se l’omissione è inferiore a questa soglia, si applica una sanzione amministrativa.
Nel primo caso, dunque, il responsabile viene punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1,032; nel secondo, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 10,000 a euro 50,0000.
L’arco temporale di riferimento ai fini dell’individuazione dell’esatto ammontare dell’omissione è l’anno civile. Pertanto, poiché i versamenti contributivi del mese di dicembre devono essere effettuati entro il 16 gennaio dell’anno successivo, si devono considerare i versamenti effettuati dal 16 gennaio al 16 novembre.
Occorre precisare, tuttavia, che l’omissione non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se il datore di lavoro versa le somme dovute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Tra i datori di lavoro soggetti al nuovo regime devono essere ricompresi anche i datori che operano con il Sistema Uniemens, i committenti della Gestione Separata e, infine, i datori di lavoro agricoli.
La nuova disciplina si applica sicuramente agli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (6 febbraio 2016), ma anche alle condotte verificatesi prima di tale data nelle ipotesi previste dal legislatore.
Infatti, la sanzione amministrativa verrà applicata anche in riferimento agli illeciti commessi prima del 6 febbraio purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabile.
Il reato in questione peraltro, non viene meno nel caso in cui il datore di lavoro abbia demandato a terzi (quali il proprio commercialista o altri professionisti) l’incarico di provvedere al versamento dei contributi, poiché la responsabilità di tale versamento grava in ogni caso su quest’ultimo.
Rimedi esperibili
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, spettano al lavoratore due differenti azioni legali:
- richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi.
- risarcimento del danno (art. 2116 co 2 c.c.), qualora dalla inadempienza contributiva sia conseguita la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa: in questo caso, la determinazione del danno risulta dalla differenza tra quanto percepito dal lavoratore a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati;
Entrambi tali rimedi sono esperibili autonomamente: dunque il lavoratore, può agire indifferentemente per ottenere entrambi.
Nel caso in cui sia intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore può chiedere all’Istituto previdenziale la costituzione di “una rendita vitalizia reversibile” per ottenere l’accredito del periodo di omissione contributiva: tale rimedio consente, attraverso un versamento all’Inps il cui importo varia a seconda di diversi fattori (quali l’età, la retribuzione, il sesso, ecc.), l’accreditamento del periodo non coperto da contribuzione.
La prescrizione contributiva
La prescrizione dei contributi è di cinque anni dal giorno della scadenza prevista per il versamento degli stessi.
Tuttavia, qualora l’omissione contributiva sia denunciata direttamente dal dipendente lavoratore, e non dall’ente previdenziale, il termine è di dieci anni.
Decorso tale termine decennale, il lavoratore potrà esperire un’azione giudiziale volta unicamente ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro, della somma corrispondente al c.d. “vuoto contributivo”, utile ai fini del percepimento della pensione.