Credito privilegiato

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Scheda sintetica

Il privilegio costituisce una causa legittima di prelazione che viene accordata dalla legge in considerazione della natura del credito cui inerisce.
Il legislatore, pur stabilendo il principio generale della cd. par condicio creditorum, ritiene che alcuni crediti debbano godere di una maggiore tutela rispetto ad altri e per questa ragione stabilisce che i primi vengano preferiti rispetto ai secondi quando, nell’ambito del concorso fra creditori, essi debbano essere soddisfatti e dunque pagati.
Tali crediti godono di una causa di prelazione, ossia attribuiscono al proprio titolare il diritto di ottenere soddisfacimento con precedenza rispetto agli altri creditori (che sono detti chirografari).
L’art. 2741 comma 2 c.c. stabilisce che sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e l’ipoteca.

 

Normativa di riferimento

  • Codice civile, artt. 2740, 2741, 2745, 2751 bis, 2777, 2778

 

 

Scheda di approfondimento

Fondamento giuridico

Il fondamento giuridico del privilegio deve riscontrarsi nel combinato disposto degli artt. 2741 e 2745 del codice civile.
In generale, nell’ordinamento italiano, quando il debitore non adempie alla propria obbligazione (quando cioè non compie la prestazione che deve), il creditore può attivarsi per far espropriare i suoi beni mediante il cd. processo esecutivo così come disciplinato dal codice di procedura civile.
Nelle situazioni più gravi, inoltre, può accadere che il debitore non solo non riesca a pagare uno dei propri debiti, ma non riesca a far fronte alla generalità delle proprie obbligazioni con mezzi di pagamento normalmente utilizzati.
In questo secondo caso, il creditore può attivarsi per chiedere l’apertura di una delle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento o per ottenere il soddisfacimento della propria ragione creditoria nell’ambito di una delle predette procedure, una volta che questa sia stata già aperta.

In entrambi i casi, i creditori sono titolari di una cd. garanzia generica sul patrimonio del debitore: l’art. 2740 c.c. infatti stabilisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi debiti presenti e futuri”.
In virtù di tale disposizione, dunque, quando il debitore non adempie, è soggetto all’espropriazione dei propri beni da parte dei creditori che possono agire nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.
Tale previsione è subito seguita da quanto previsto dal citato art. 2741 c.c..
Secondo tale norma, infatti, il legislatore sancisce il principio indicato più sopra della cd. par condicio creditorum in base al quale è stabilito che i creditori abbiano diritto di essere soddisfatti in egual modo sui beni del debitore: in altri termini, la legge, in linea di principio, pone sullo stesso piano ogni soggetto nei confronti del quale il debitore è obbligato.

Invero, la stessa norma, mediante una clausola di salvezza, esclude che tale principio debba essere applicato quando il credito sia assistito da una causa legittima di prelazione, con ciò ponendo tali crediti in una posizione di preferenza rispetto agli altri.
L’art. 2745 cod. civ. spiega specificamente che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito.
Il codice dunque non offre una specifica definizione di privilegio, ma fornisce tutti gli strumenti necessari all’individuazione degli elementi che lo costituiscono, ossia:

  • la funzione (attribuzione della prelazione);
  • la fonte (che di regola è la legge, salvi casi in cui è subordinata alla convenzione fra le parti);
  • l’elemento giustificativo (rappresentato, appunto, dalla causa del credito).

È opportuno infine precisare che i privilegi possono essere accordati esclusivamente dal legislatore.
In altri termini, la loro fonte può risiedere esclusivamente nella legge, non potendo essi nascere e risiedere nella volontà delle parti.
Le norme sul privilegio sono infatti di natura eccezionale e non possono pertanto essere considerate suscettibili di applicazione analogica: possono, cioè, realizzare concretamente la tutela solo in riferimento ai casi espressamente previsti dalla legge, mentre detta tutela non può essere estesa a fattispecie non previste dalle norme, anche se simili a queste ultime.

 

Tipologie e ordine dei privilegi

La legge distingue fra due tipologie di privilegio:

  • il privilegio generale può essere esercitato su tutti i beni mobili costituenti il patrimonio del debitore;
  • il privilegio speciale, invece, è riferito ad uno o più beni determinati (mobili o immobili) ed è giustificato dalla peculiare relazione sussistente fra il bene stesso ed il credito cui accede.

I privilegi – che, come detto, possono essere stabiliti solo dal legislatore – sono altresì ordinati in base a criteri di preferenza previsti dal legislatore.
In particolare, la graduazione dei privilegi mobiliari è sancita dagli art. 2777 e art. 2778 c.c. ed è effettuata in considerazione della causa del credito.
E, infatti, tali norme dispongono che, subito dopo le spese di giustizie (preordinati a tutti), debbano essere posti i crediti aventi il privilegio generale ai sensi dell’art. 2751 bis, fra cui sono compresi anche i crediti di lavoro.

 

Il privilegio sui crediti di lavoro

Nell’ambito del diritto del lavoro il privilegio assume peculiare importanza.
Il legislatore italiano, infatti, ritiene che alcune categorie crediti derivanti dall’attività lavorativa siano caratterizzate da particolare meritevolezza, e che pertanto debbano essere assistite da privilegio generale sui beni mobili.

L’art. 2751 bis, infatti, prevede che abbiano privilegio generale sui beni mobili, in generale:
1. le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2. le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3. le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4. i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765;
5. i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis. i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

In particolare per ciò che qui interessa, godono di privilegio generale sui beni mobili i crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato e nella specie:

 

  • le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato: il legislatore, in particolare, accorda la causa di prelazione a tutti i compensi corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa e caratterizzati da elementi quali: l’obbligatorietà (dettata dalla legge e/o dal contratto collettivo o anche individuale), la continuità e la predeterminatezza. Nel concetto di retribuzione ai sensi della norma menzionata devono quindi considerarsi tutti gli elementi fondamentali che la compongono (come, ad esempio, il minimo tabellare, l’indennità di contingenza, gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive e tutte le indennità caratterizzate dai tre caratteri precedentemente elencati);
  • indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, ossia- ad esempio- l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, il trattamento di fine rapporto;
  • i crediti del lavoratore derivanti dalla mancata corresponsione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori da parte del datore di lavoro: l’art. 2116 c.c. stabilisce che l’imprenditore è responsabile del danno che deriva al prestatore di lavoro quando le istituzioni di previdenza e assistenza non sono tenute a corrispondere le proprie prestazione per mancata o irregolare contribuzione. Il risarcimento del danno ottenuto per questo dal lavoratore in virtù di tale responsabilità gode del privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis. n. 1;
  • i crediti per risarcimento di danni a seguito di licenziamento illegittimo: sono pertanto privilegiate tutte le indennità dovute dal datore di lavoro al lavoratore, quando il primo abbia illegittimamente licenziato il secondo. In pratica, sono crediti privilegiati anche quelle somme che si configurano come risarcimento del danno ai sensi dell’art. 8 l. 604/66 (qualora al licenziamento sia applicabile la tutela obbligatoria) e dell’art. 18 Statuto dei lavoratori (qualora invece sia applicabile la tutela reale). La giurisprudenza, invece, non è ancora unanime nell’accordare la causa di prelazione in esame anche all’indennità sostitutiva alla reintegrazione prevista dal comma 5 dell’art. 18 S.L. già citato, poiché, secondo taluni, tale somma non avrebbe la natura di ristoro di un danno e dunque non potrebbe essere ricompresa nel dato testuale dell’art. 2751 bis n. 1.


Peraltro, detto privilegio spetta anche ai dirigenti illegittimamente licenziati, in riferimento all’indennità cd. supplementare prevista dalla contrattazione collettiva così come accertata e liquidata dall’autorità giudiziaria: infatti, benché ad essi non siano applicabili le tutele previste in tema di licenziamenti, sono tuttavia soggetti e protetti dalle altre norme dettate a tutela dei lavoratori subordinati, che debbono pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui il soggetto illegittimamente licenziato rivestisse la qualifica di dirigente (in questo senso, Corte Cost. 6.07.01 n. 228).