Questa voce è stata curata da Alessia Bellini
Scheda sintetica
È l’organo decentrato del Ministero del lavoro.
È stata istituita nel 1996, con DM 687/96, dalla fusione di due precedenti separate strutture periferiche: l’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione e l’Ispettorato del Lavoro.
Con il medesimo DM è stata creata anche la Direzione Regionale del Lavoro.
Come è facile comprendere dal nome, le Direzioni si trovano in ogni capoluogo di provincia e sono competenti per l’intero territorio provinciale.
I principali ambiti di attività e competenza della DPL sono raggruppabili in tre macro settori (vedi infra):
- vigilanza (sia tecnica che ordinaria)
- politiche del lavoro e autorizzazioni per il lavoro
- relazioni sindacali – conflitti di lavoro
Riferimenti normativi
- D.M. 7 novembre 1996, n. 687;
- Legge 4 novembre 2010, n. 183
Scheda di approfondimento
Vigilanza
La vigilanza svolta dalla Direzione Provinciale del lavoro è di tipo tecnico e di tipo ordinario.
Rientrano nell’ambito di quella tecnica:
- la vigilanza nei cantieri edili;
- la vigilanza congiunta con le Ferrovie in materia di sicurezza;
- la vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- gli accertamenti tecnici in materia di tutela di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, cigs e applicazione dello Statuto dei lavoratori;
- collaudi e verifiche degli ascensori e montacarichi.
Sono di competenza della vigilanza ordinaria:
- la vigilanza sull’esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull’applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e previdenza sociale;
- la vigilanza nei settori agricolo, dei trasporti, edile, industriale e terziario sui tirocini e le borse di studio;
- la vigilanza sugli enti di patronato;
- la vigilanza sulle attività formative e sulle esternalizzazioni del lavoro;
- le inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro;
- l’analisi e la certificazione dei contratti di lavoro;
- la consulenza in materia di contratti individuali e collettivi di lavoro;
- la prevenzione e promozione della normativa in materia lavoristica e previdenziale;
- le conciliazioni monocratiche.
Per un maggior dettaglio delle attività di vigilanza ed ispettive esercitate dalla DPL si veda la voce Servizi Ispettivi del lavoro.
Politiche del lavoro
Rientrano nelle competenze dalla DPL la politica del lavoro e il rilascio di autorizzazioni.
In particolare, la DPL è preposta al rilascio:
- delle autorizzazioni per l’astensione anticipata dal lavoro e per l’accesso al lavoro dei minori;
- delle dispense;
- della convalida delle dimissioni rese dalla lavoratrice madre (ovvero dal lavoratore padre che gode dell’aspettativa facoltativa) nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento (dal momento dell’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del figlio, art. 55 D.Lgs. 151/2001);
- degli attestati di conducente;
Inoltre, la DPL è chiamata a dare attuazione alle norme in materia di immigrazione e flussi, nonché a rilasciare pareri in merito.
Relazioni sindacali e conflitti del lavoro
Presso la dpl è istituita la Commissione di conciliazione a cui ci si può rivolgere prima di agire in giudizio. La riforma introdotta dall’articolo 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 rende facoltativo questo passaggio che, in precedenza, era obbligatorio. Il Collegio di conciliazione, competente per le controversie di pubblico impiego, viene meno.
Una volta avviato il tentativo di conciliazione, per tutta la sua durata e nel caso di esito negativo, le parti possono affidare la risoluzione della controversia alla Commissione di conciliazione in qualità di arbitro: da organo meramente consuntivo diventa Collegio arbitrale, responsabile del lodo finale (art. 412 c.p.c.).
Per un approfondimento si vedano le voci conciliazione e controversie individuali di lavoro.
Presso tale Ufficio è inoltre istituito il Collegio di conciliazione e arbitrato (operante ad esempio in caso di richiesta di arbitrato contro le sanzioni disciplinari, art. 7 Legge 300/1970).
La DPL è inoltre uno degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. Nel caso in cui vi sia un rapporto di lavoro, se si vuole agire in giudizio, il tentativo di conciliazione è obbligatorio e deve essere esperito avanti l’organo di certificazione (art. 31, comma 2, Legge 183/2010).
Rientra in tale ambito di attività quella svolta per la convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 5, D.Lgs. 61/2000) e delle dimissioni per causa di matrimonio rese nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento (dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione, art. 1 Legge 7/63).
La DPL è chiamata, inoltre, a fornire consulenza in materia di contratti collettivi di lavoro.
Presso gli Uffici è tenuta una raccolta dei contratti e accordi collettivi di lavoro.