DIS-COLL – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata

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Questa voce è stata curata da Mirko Altimari

 

Scheda sintetica

Si tratta di una indennità mensile, i cui destinatari sono i lavoratori coordinati e continuativi, anche a progetto, a determinate condizioni.

La caratteristica principale dell’indennità per i collaboratori è il suo carattere di provvisorietà. Infatti era stata inizialmente prevista in via sperimentale per il solo 2015, anche perché evidentemente legata col preannunciato “superamento” delle collaborazioni a progetto.
Successivamente la legge di Stabilità per il 2016 la estende anche in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, ma nei limiti di un vincolo di spesa pari a 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.
L’istituto introdotto dal legislatore, dunque, appariva connotato da un certo carattere sperimentale che non garantiva le esigenze di tutela di una platea di lavoratori sempre più ampia.
Tale impostazione era particolarmente criticabile poiché neppure in seguito al superamento del lavoro a progetto da parte del D.Lgs. n. 81/2015 vi sarebbe stata un’eliminazione tout-court del lavoro cd. Parasubordinato. Anzi, prevedibilmente, i lavoratori parasubordinati non sarebbero stati attratti nell’area del lavoro subordinato, bensì in quella delle collaborazioni coordinate e continuative.
Opportunamente quindi la legge n. 81/2017 ha reso strutturale l’indennità a partire dal 1 luglio 2017.

 

Campo di applicazione

La DIS-COLL è una prestazione economica prevista a favore del collaboratore che abbia perduto la propria occupazione.
Essa spetta ai lavoratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) purché:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
  • non siano pensionati
  • privi di partita IVA

Perché questi lavoratori possano fruirne, sono previsti i seguenti requisiti:

  • persistenza dello stato di disoccupazione
  • almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa
  • almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dall’attività lavorativa.

Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017, la prestazione viene riconosciuta a coloro che possano vantare anche solo i primi due requisiti e i riferimenti all’anno solare sono da intendersi riferiti all’anno civile.
Inoltre, sempre a partire dal primo luglio 2017 la DIS-COL viene riconosciuta anche a favore di assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

 

Durata

L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati e in ogni caso la durata non può superare i sei mesi.

 

Trattamento economico

Per quel che riguarda invece le modalità di calcolo, l’importo, il limite massimo nonché il regime delle decurtazioni, si veda quanto già detto con riferimento alla Nuova Aspi.
Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.