Scheda sintetica
L’indennità di disoccupazione era uno strumento di integrazione salariale che spettava ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione.
Tale specificazione significava che l’indennità non spettava a chiunque rimanesse senza lavoro per effetto di una crisi aziendale, ma solamente ai lavoratori dipendenti da aziende iscritti ad una gestione particolare presso l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e che avessero versato a questo specifico titolo contributi aggiuntivi.
A decorrere dall’1.01.2013, è invece entrata in vigore la nuova Assicurazione sociale per l’Impiego (cd. Aspi), introdotta con la l. 92/2012 cd. riforma Fornero, che ha sostituito sia l’indennità di disoccupazione che l’indennità di mobilità.
Si rinvia, quindi, alle voci specifiche:
- ASPI – Assicurazione Sociale per l’Impiego (sostituita dalla NASPI)
- NASPI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego
Il vecchio sistema prevedeva due differenti indennità di disoccupazione:
- l’indennità di disoccupazione ordinaria (sostituita oggi dalla cd. Aspi)
- l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (sostituita oggi dalla MiniAspi).
Indennità di disoccupazione ordinaria
Per ottenere l’indennità ordinaria era necessario essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo dell’indennità era pari al:
- 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi
- 50% per il settimo mese
- 40% per i mesi successivi
L’indennità spettava esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori che erano stati licenziati.
Non spettava pertanto ai lavoratori che si fossero dimessi volontariamente, a meno che non si fosse trattato di dimissioni per giusta causa.
La durata dell’erogazione variava a seconda dell’età della lavoratrice o del lavoratore al momento del licenziamento.
In particolare spettava:
- per 8 mesi ai lavoratori con età inferiore ai 50 anni
- per 12 mesi ai lavoratori con età superiore ai 50 anni.
La richiesta doveva essere effettuata entro e non oltre 68 giorni dalla data di licenziamento pena la decadenza (prescrizione) dal diritto su apposito modulo rilasciato dall’Inps.
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è stata sostituita dalla cd. MiniAspi (su cui si veda la voce Aspi).
Nel vecchio sistema, come per l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’erogazione dell’integrazione era subordinata all’essere stati assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Avevano diritto all’indennità le lavoratrici ed i lavoratori che nell’anno precedente avessero lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.) o lavoratori che risultassero assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Per la natura di tali requisiti, l’indennità si rivelava particolarmente orientata a chi ha lavorato per periodi ridotti nel corso dell’anno (ad esempio con contratto a termine).
L’indennità spettava, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
A chi rivolgersi
Per assistenza è possibile rivolgersi ad un Istituto di Patronato (ad esempio INCA-CGIL) presentando i seguenti documenti:
- lettera di licenziamento
- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che il richiedente deve rilasciare al Centro per l’Impiego competente e che ne attesta lo stato di disoccupazione
- fotocopia documento di identità
- codice fiscale.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di indennità di disoccupazione
- In tema di indennità di disoccupazione, anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell’indennità di disoccupazione è l’effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso di specie non si è concretizzata, poiché si è accertato che il lavoratore non era mai stato reintegrato e che per il periodo in contestazione non aveva ricevuto le proprie spettanze retributive (respinta, nella specie, la richiesta dell’Ente previdenziale volta ad ottenere la restituzione della indennità di disoccupazione versata per quattro anni a un lavoratore che, in realtà, per quell’arco di tempo si era visto riconosciuto in Tribunale un rapporto a tempo indeterminato – poi risolto definitivamente e in modo consensuale con una transazione – con annesso risarcimento del danno non patrimoniale). (Cass. 26/8/2020, n. 17793, ord., Pres. Manna Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2021, 90)