Codice di condotta

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Nozione

Strumenti preventivi molto “raccomandati” dalla normativa e dalla contrattazione collettiva sono gli accordi di clima.
In particolare la Legge 123 del 2 agosto 2007 (“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”) promuove, tra l’altro, la valorizzazione anche tramite rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, che orientino i comportamenti dei datori di lavoro anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

Un numero sempre maggiore di contratti collettivi introducono norme specifiche sulle disfunzionalità organizzative quali lo stress, il mobbing e le molestie sessuali, sollecitano l’adozione di codici di condotta ed etici (v., ad esempio, il CCNL Enti pubblici non economici, 2002-2005, artt. 7-8; CCNL Terziario 2004, artt. 35-36; CNL turismo 2004, artt. 146 e 153).

Già molte aziende, al fine di prevenire i fenomeni di disfunzionalità organizzative, hanno stipulato accordi di prevenzione o di clima, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, volti a tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro nonché a favorire un clima sereno e meno stressante nonché a porre in risalto la dignità ed il valore della persona che lavora, con effetti – peraltro – estremamente positivi sulla motivazione, sulla produttività e, dunque, sul rendimento dell’impresa.

Questi accordi hanno quale minimo comune denominatore il fatto di considerare la prevenzione quale punto strategico per evitare l’insorgere di casi di disfunzionalità, di marginalizzazione, di mobbing e di molestie; essi prevedono, di norma, le definizioni dei vari fenomeni, l’elaborazione di un codice di comportamento aziendale che condanni atteggiamenti offensivi, vessatori, persecutori, immorali, l’informazione e la formazione sui vari fenomeni, l’istituzione di una commissione mista composta da rappresentanti dell’azienda e delle parti sociali, presieduta da un soggetto possibilmente esterno, la nomina di un fiduciario, l’adozione di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento per le condotte vessatorie.

Per approfondimenti si veda la voce Indagini di clima