ASPI – Assicurazione Sociale Per l’Impiego

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Questa prestazione è stata sostituita dalla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) a partire dal 01/01/2015 a seguito delle modifiche introdotte con il cd. “Jobs Act” (Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

 

 

Scheda sintetica

L’assicurazione sociale per l’impiego (cd. Aspi) era un ammortizzatore sociale avente lo scopo di fornire sostegno e tutela a chi si trovava in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
L’Aspi era stato introdotto dall’art. 2 della Legge 92/2012 cd. Riforma Fornero ed era destinato a sostituire gli ammortizzatori vigenti in materia di disoccupazione, ossia le indennità di disoccupazione (ordinaria ed a requisiti ridotti) e l’indennità di mobilità.
L’istituto è entrato in vigore l’1.01.2013, con una precisazione:

  • fino all’1.01.2016, il trattamento doveva essere diversificato a seconda dell’età e dell’anno in cui vi si accede e gli importi aumenteranno gradualmente, sino a raggiungere la forma definitiva nel 2016.
  • Da tale data, spettava, in linea generale, un trattamento di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e di 18 mesi per i lavoratori con più di 55 anni.

Accanto a tale ammortizzatore, la riforma aveva introdotto anche la cd. MiniAspi, ossia il trattamento di disoccupazione destinato ai lavoratori che non disponevano dei requisiti per accedere alle prestazioni dell’Aspi e che andava a sostituire la previgente indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

 

Scheda di approfondimento

Campo di applicazione

L’Aspi è una prestazione economica prevista a favore del lavoratore che venga a trovarsi in stato di disoccupazione per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
Essa spetta:

  • A tutti i lavoratori subordinati
  • Agli apprendisti
  • Ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
  • Ai dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Perché questi lavoratori possano fruirne, sono previsti tre requisiti:

  • Il lavoratore deve aver versato contributi per almeno due anni: devono cioè essere trascorsi almeno due dal versamento del primo contributo;
  • almeno un anno deve essere stato versato nell’ultimo biennio immediatamente precedente alla richiesta dell’Aspi. Si precisa che per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
    • i contributi previdenziali comprensivi di quota disoccupazione e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
    • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
    • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
    • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
  • Lo stato di disoccupazione in cui versa il lavoratore deve essere involontario: non deve, cioè, essere frutto di una scelta del lavoratore stesso. Sul punto, la norma precisa che il trattamento non è dovuto in caso di risoluzione consensuale del rapporto, a meno che questa non sia avvenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 Legge 604/1966 (ossia quando sia stata concordata presso la Direzione Territoriale del lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione prevista per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Al contrario, la riforma non cita il caso in cui il lavoratore abbia presentato le proprie dimissioni per giusta causa. Tuttavia, si può ritenere che sussista ugualmente il diritto alla prestazione, stante la pronuncia della Corte Costituzionale in riferimento all’analoga disposizione previgente, secondo la quale: “in presenza di una giusta causa, l’atto di dimissione, ancorché proveniente dal lavoratore sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell’art. 38 Cost., involontario” .

Non hanno, invece, diritto all’Aspi:

  • I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (a cui spetta l’indennità introdotta dall’art. 19 d.l. 185/08 convertito in legge n. 2/2009) e che hanno quindi diritto ad una prestazione commisurata al reddito percepito, purché si tratti di co.co.co. iscritti esclusivamente alla gestione separata e lavorino in regime di monocommittenza;
  • I lavoratori stranieri con permesso di lavoro stagionale;
  • I dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione.

 

 

Trattamento economico

Come detto, l’Aspi consiste in una prestazione economica versata a favore del lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione.
A questo spetta, quindi, un’indennità mensile, la cui durata massima dipende dall’età anagrafica del richiedente.
A tale ultimo proposito, il legislatore della Riforma ha previsto un periodo transitorio (2013-2015) ed un regime definitivo che verrà applicato a decorrere dall’1.01.2016 in poi.
In particolare, durante il periodo transitorio, si deve far riferimento sia all’anno in cui viene richiesta, sia all’età anagrafica del richiedente. Si può sintetizzare nella seguente tabella:

annoetà minore di 50 annietà pari o maggiore di 50 anni ma inferiore a 55 annietà pari o maggiore di 55 anni
20138 mesi12 mesi12 mesi
20148 mesi12 mesi14 mesi
201510 mesi12 mesi16 mesi

 

Successivamente, a decorrere dall’1.01.2016, secondo il regime definitivo, il trattamento spetterà:

  • per 12 mesi ai lavoratori con meno di 55 anni
  • per 18 mesi ai lavoratori con più di 55 anni.


L’importo dell’indennità è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge;
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
Agli importi dovrà poi applicarsi la seguente riduzione:

  • 15% dopo i primi sei mesi di trattamento;
  • ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

 

 

Sospensione o riduzione dell’indennità per nuova occupazione

L’art. 2 legge 92/2012 disciplina le ipotesi di sospensione e riduzione del trattamento, nel caso in cui il lavoratore trovi una nuova occupazione a carattere temporaneo.
Il regime muta a seconda del tipo di attività intrapresa:

  • Nel caso in cui il soggetto assicurato trovi un lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi. Quindi per rapporti di durata inferiore, al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa;
  • Nel caso di attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), il soggetto continua a percepire l’indennità, purché l’attività lavorativa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013;
  • Qualora il soggetto svolga lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
    Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.

 

 

Decadenza dall’indennità

Il lavoratore che abbia ottenuto l’Aspi può decadere dal beneficio nei seguenti casi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione
  • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato avente durata superiore a 6 mesi;
  • Inizio di un’attività autonoma senza comunicazione all’INPS
  • Pensionamento
  • Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
  • Rifiuto di partecipare o non regolare partecipazione, senza giustificato motivo, ad una iniziativa politica attiva;
  • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% all’importo lordo dell’indennità di disoccupazione percepita.

 

 

MiniAspi

La cd. MiniAspi è il trattamento di disoccupazione destinato ai lavoratori che non abbiano i requisiti per accedere alle prestazioni Aspi e che va a sostituire la previgente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
L’assicurazione in esame spetta ai lavoratori che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
La durata di fruizione del beneficio corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo anno, da cui devono essere detratti gli eventuali periodi di indennità di cui si è già usufruito.
L’importo è il medesimo previsto per l’Aspi.
La sospensione temporanea della fruizione dell’indennità può essere concessa solo con riferimento a periodi di lavoro subordinato di durata inferiore a 5 giorni.