Questa voce è stata curata da Francesca Ajello
Nozione e disciplina
L’assegno per l’assistenza personale e continuativa (anche detto assegno di accompagnamento) è la prestazione previdenziale che viene riconosciuta ai titolari di pensione di inabilità che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un’assistenza continua (art. 5 l. 224/1984).
L’assegno viene erogato su domanda dell’interessato che deve essere corredata della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.
Esso non è reversibile e la sua erogazione è incompatibile con le seguenti situazioni:
- ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico dello Stato;
- assegno mensile dovuto dall’INAIL a titolo di assistenza personale e continuativa.
Viene inoltre ridotto per coloro che usufruiscono di un’altra prestazione erogata da forme di previdenza obbligatoria o di assistenza sociale, in misura corrispondente alla prestazione stessa.
A chi rivolgersi
- Istituto di patronato, ad es. INCA-CGIL