Scheda sintetica
Nel settore editoriale, la cassa integrazione guadagni è riservata ai giornalisti dipendenti da quotidiani, agenzie di stampa nazionali e da periodici.
L’assegno di cassa integrazione è a carico dell’INPGI, anche se generalmente viene anticipato dall’azienda.
Tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione, e l’approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro, trascorrono in genere alcuni mesi.
In questo periodo l’INPGI – su richiesta della FNSI – anticipa il trattamento di cassa integrazione prelevando le somme dal fondo contributi contrattuale esistente presso l’INPGI e di cui è titolare la FNSI.
L’anticipazione corrisponde ad un’indennità massima di 568,10 euro mensili netti.
Il conguaglio in favore del giornalista sarà corrisposto al momento dell’approvazione del decreto di crisi aziendale da parte del Ministero del Lavoro.
E’ necessario che il giornalista – professionista, praticante, pubblicista – abbia in atto con l’azienda un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre mesi, e che di conseguenza per tale periodo minimo siano stati accreditati i contributi all’INPGI.
Per approfondimenti sul tema della Cassa integrazione si veda la voce Cassa integrazione guadagni
Per approfondimenti sugli aspetti legali e procedurali, nonché sulla casistica di decisioni della Magistratura in tema di Cassa integrazione, si veda la voce Cassa integrazione guadagni