Questa voce è stata curata da Roberta Covelli e Alexander Bell
Scheda sintetica
Il Fondo di integrazione salariale (FIS) eroga strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. È dedicato ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche non imprenditori, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non sono tutelati dai fondi di solidarietà bilaterali.
Fonti normative
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343
- Circolare INPS 176/2016
- Circolare INPS 130/2017
- Circolare INPS 18/2022
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3/2022
Scheda di approfondimento
Il Fondo di integrazione salariale eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovute alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
La disciplina del FIS è stata oggetto di complessivo riordino da parte della legge di bilancio 2022 (l. n. 234/21), che ha esteso la platea dei soggetti tutelati dal Fondo e riformulato la tipologia e la durata delle prestazioni da esso erogate.
In particolare, fino al 31 dicembre 2021, il FIS erogava:
- l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupavano mediamente più di cinque dipendenti,
- l’assegno ordinario, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupavano mediamente più di quindici dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’assegno di solidarietà è abrogato e l’assegno ordinario è sostituito dall’assegno di integrazione salariale, che spetta ai dipendenti dei datori di lavoro non destinatari della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che operano in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno un dipendente.
Inoltre, nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021, alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022, la medesima prestazione di sostegno è offerta anche ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti da tali Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della l. 234/21.
Quanto alla durata delle prestazioni, la nuova disciplina prevede che, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS:
a) per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
b) per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Contribuzione al Fondo
Il FIS è finanziato dai datori di lavoro appartenenti al fondo stesso e dai lavoratori da loro occupati. In particolare, sono previste differenti aliquote di finanziamento, da ultimo modificate dalla legge di bilancio 2022:
- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti;
- contribuzione addizionale, a carico dei datori di lavoro, connessa all’utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa.
Al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori dell’aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, la l. 234/21 ha inoltre previsto, per il solo 2022, una riduzione delle succitate aliquote. In particolare, per l’anno 2022, è prevista una contribuzione pari a:
- 0,15% per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,55% per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti;
- 0,69% per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti;
- 0,24% per le imprese commerciali (comprese quelle della logistica) e le agenzie di viaggio e turismo (inclusi gli operatori turistici) che impiegano mediamente oltre 50 dipendenti.
La contribuzione ordinaria è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Procedura di informazione e consultazione sindacale
Come ricordato dall’INPS nella circolare n. 18 del 2022, per poter accedere alle prestazioni erogate dal FIS, il datore di lavoro è tenuto a esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale disciplinata dal d.lgs. 148/15.
Secondo tale procedura, il datore di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ha anzitutto l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, che può avvenire anche in via telematica e la cui principale finalità è quella di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi del datore di lavoro.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione preventiva ai sindacati. Per le imprese fino a 50 dipendenti, il termine è ridotto a 10 giorni.
Con riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto della procedura di informazione e consultazione sindacale, l’INPS, con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, ha precisato che il datore di lavoro, nel presentare la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale, in sostituzione della prova dell’avvenuta informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, può allegare una dichiarazione dei sindacati attestante il regolare espletamento della procedura di consultazione sindacale.