Integrazione salariale

Tu sei qui:
In questo articolo

Definizione

Per trattamento di integrazione salariale si intende l’importo corrisposto dall’Ente previdenziale (o dall’Ente bilaterale) in caso di contrazione dell’attività lavorativa a seguito di crisi aziendale (CIG, CIGS, etc.).
Circa la misura dell’integrazione salariale, la legge dispone che il lavoratore ha diritto a percepire “l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 e il limite dell’orario contrattuale , comunque non oltre le 40 ore settimanali”.

Per approfondimenti e dettagli si veda il paragrafo contenuto Cassa integrazione