Questa voce è stata curata da Roberta Covelli
Scheda sintetica
La Pensione di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. Si tratta di un beneficio economico accreditato mensilmente su una carta elettronica o mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, a partire dal mese successivo l’accoglimento della domanda. Requisiti, regole e procedure sono i medesimi previsti per il Reddito di cittadinanza, salvo quanto diversamente specificato.
Scheda di approfondimento
Fonti normative
- D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26
Beneficiari
La Pensione di cittadinanza è prevista per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.
È concessa anche nei casi in cui il beneficiario di età pari o superiore a 67 anni conviva esclusivamente con una o più persone in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Requisiti reddituali e patrimoniali
Per poter richiedere e ottenere la Pensione di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere i medesimi requisiti previsti per il Reddito di cittadinanza, con la sola eccezione del valore di reddito familiare che deve essere inferiore alla soglia di 7.560 euro annui (invece che 6.000) moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare.
La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Durata del beneficio
La Pensione di cittadinanza è concessa in presenza dei requisiti prescritti, ossia finché il beneficiario si trovi nelle condizioni indicate, in ogni caso per un periodo non superiore a 18 mesi.
Il beneficio può comunque essere rinnovato, senza la sospensione dell’erogazione per un mese prima di ciascun rinnovo prevista invece per il Reddito di Cittadinanza.
Contenuto del beneficio
La Pensione di cittadinanza è composta di due elementi:
- integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 7.560 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza;
- sostegno alle spese di locazione o di pagamento del mutuo, previsto per i nuclei familiari residenti in abitazione in affitto o di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto mutuo, pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione o nella misura delle rate del mutuo, fino a un massimo di 1.800 euro.
Il beneficio concesso non può in ogni caso superare complessivamente la soglia di 9.360 euro annui, né essere inferiore a 480 euro annui, salvo il venir meno dei requisiti.
Il beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF.
Adempimenti richiesti
I beneficiari di Pensione di cittadinanza sono esclusi dagli obblighi di presentare la Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID) e di sottoscrivere il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale presso il Centro per l’impiego previsti per la concessione del Reddito di cittadinanza.