Reddito di cittadinanza

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Questa voce è stata curata da Roberta Covelli

Scheda sintetica

Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari, associato a un percorso di reinserimento lavorativo e sociale stipulato attraverso il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale. Il beneficio economico è accreditato mensilmente su una carta elettronica, a partire dal mese successivo l’accoglimento della domanda.

Fonti normative

  • D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26

Scheda di approfondimento

Beneficiari

Il richiedente deve essere maggiorenne e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Quanto ai requisiti di cittadinanza e soggiorno, il richiedente deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • italiano o cittadino dell’Unione Europea;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
  • cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • titolare di protezione internazionale.

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, salvo non si tratti di dimissioni per giusta causa.

Sono infine esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne definitive nei dieci anni precedenti per i reati di terrorismo, associazione di stampo mafioso, strage, scambio politico-mafioso e truffa.

Requisiti reddituali e patrimoniali

Per poter richiedere e ottenere il Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:

  • un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro. Tale soglia è aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
  • un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare (pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.

Come si richiede il Reddito di cittadinanza

La richiesta può essere inoltrata:

  • in modalità cartacea, con il modello predisposto dall’Inps, presso gli uffici postali, da ogni giorno 6 del mese;
    online, sul sito predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it
  • tramite le credenziali SPID
  • presso i centri di assistenza fiscale (CAF)

È necessario aver presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

Durata del beneficio

Il Reddito di cittadinanza è concesso in presenza dei requisiti previsti, ossia finché il beneficiario si trovi nelle condizioni indicate, in ogni caso per un periodo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato, con la sospensione dell’erogazione per un mese prima di ciascun rinnovo.

Contenuto del beneficio

Il Reddito di cittadinanza è composto di due elementi:

  • integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza;
  • sostegno alle spese di locazione, previsto per i nuclei familiari residenti in abitazione in affitto, pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione fino a un massimo di 3.360 euro; sostegno simile, nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di 1.800 euro annui, è previsto per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo.

Il Reddito concesso non può in ogni caso superare complessivamente la soglia di 9.360 euro annui, né essere inferiore a 480 euro annui, salvo il venir meno dei requisiti.

Il beneficio è esente dal pagamento dell’IRPEF.

Adempimenti richiesti

Verificato il possesso dei requisiti, l’Inps comunica al richiedente l’accoglimento della domanda tramite e-mail o sms ai recapiti indicati nel modello. A tale comunicazione seguirà la fissazione dell’appuntamento presso le Poste per il ritiro della Carta RdC, intestata al richiedente, e del relativo codice pin.

In quanto misura di inserimento lavorativo, entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento, tutti i componenti del nucleo devono presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Sono esclusi dalla presentazione della DID i componenti del nucleo minorenni, over 65, pensionati, beneficiari di pensione di cittadinanza, disabili o soggetti occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Possono inoltre essere esonerati dalla presentazione della DID anche i soggetti con carichi di cura (c.d. caregiver), qualora si occupino di componenti del nucleo come familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

Per mantenere il Reddito di cittadinanza, oltre alla presentazione della DID, il beneficiario deve

  • sottoscrivere il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale presso il Centro per l’impiego;
  • partecipare alle iniziative formative o di riqualificazione previste;
  • accettare una delle tre offerte di lavoro “congrue” proposte;
  • comunicare eventuali variazioni patrimoniali (entro 15 giorni) o del nucleo familiare (entro due mesi).

In mancanza di tali adempimenti, si ha decadenza dal beneficio.

Sanzioni

Oltre ai casi di decadenza, sono previste due graduate decurtazioni di mensilità nei casi in cui non siano rispettati gli impegni sottoscritti con il Patto per il lavoro o con il Patto per l’inclusione sociale. Al terzo inadempimento, si ha decadenza dal beneficio.

Sono inoltre previste sanzioni di tipo penale:

  • reclusione da 2 a 6 anni per chiunque renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi oppure ometta informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
  • reclusione da 1 a 3 anni in caso di omessa comunicazione di variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni rilevanti per la revoca o la riduzione del beneficio.

In caso di condanna definitiva o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli illeciti in questione o per i reati di terrorismo, associazione di stampo mafioso, strage, scambio politico-mafioso e truffa si ha immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e con il conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito.

Le segnalazioni della Newsletter di Wikilabour in tema di reddito di cittadinanza

  1. Rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disciplina sul reddito di cittadinanza, nella parte in cui attribuisce il beneficio ai cittadini stranieri solo se in possesso del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo.
    Il reddito di cittadinanza è una prestazione diretta ad assicurare un livello minimo di sussistenza e la possibilità di svolgimento della personalità, basati sugli artt. 2 e 3 della Costituzione. Qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive (come il possesso del solo permesso europeo di soggiorno di lungo periodo, che richiede un certo livello di reddito), contrasta con l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sarebbe comunque contrastante col principio di ragionevolezza. Ritenuta quindi rilevante la questione di legittimità costituzionale. (Trib. Bergamo 9/7/2020, Giud. Cassia, in Wikilabour, Newsletter n. 14/2020)