Scheda sintetica
Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che determina una difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale.
Il quadro legislativo italiano prevede una serie di permessi e aspettative che consentono ai genitori ovvero ai parenti di persone affette da disabilità di prestare loro assistenza.
Permessi e congedi per i genitori di figli disabili
Nel caso di figli con disabilità grave, i genitori, anche adottivi e affidatari, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, o, in alternativa, nei primi tre anni di vita del minore, a un permesso giornaliero di due ore retribuite, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (artt. 33 e 42, co. 1, del d.lgs. 151/2001).
Il prolungamento del congedo parentale e i permessi orari giornalieri sono fruibili, in alternativa, dalla madre o dal padre.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo, al genitore spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione; per i permessi orari giornalieri, invece, l’indennità è pari al 100% della retribuzione.
In alternativa alle misure del prolungamento del congedo e dei permessi giornalieri retribuiti, ai genitori è altresì riconosciuto il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che il figlio disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati (art. 33, co. 3, l. 104/92; art. 42, co. 2, d.lgs. 151/01).
Il permesso mensile di tre giorni, e così pure i permessi giornalieri di due ore, si cumulano con il congedo parentale e con il congedo per malattia del figlio.
In sintesi:
- ai genitori di figli con disabilità grave che hanno meno di tre anni spettano alternativamente:
- 2 ore di permesso giornaliero, con indennità pari al 100% della retribuzione;
- 3 giorni di permesso mensile, con indennità pari al 100% della retribuzione;
- prolungamento del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione;
- ai genitori di figli con disabilità grave che hanno un’età compresa tra i 3 e i 12 anni spettano alternativamente:
- 3 giorni di permesso mensile, con indennità pari al 100% della retribuzione;
- prolungamento del congedo parentale, con indennità pari al 30% della retribuzione;
- ai genitori di figli con disabilità grave che hanno più di 12 anni spettano:
- 3 giorni di permesso mensile, con indennità pari al 100% della retribuzione.
Permessi per assistenza a familiari disabili
I tre giorni di permesso mensile retribuito, con indennità pari al 100% della retribuzione, di cui all’art. 33, co. 3, l. 104/92, oltre che ai genitori, spettano anche al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il secondo grado di persone con disabilità grave.
In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora tali soggetti siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, del permesso possono fruire i parenti o affini entro il terzo grado.
Fino al 2022, la legge prevedeva che il permesso in questione non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Si trattava del c.d. principio del “referente unico dell’assistenza”, che è stato superato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 105/22, che ha modificato il testo del co. 3 dell’art. 33, che nella sua attuale formulazione stabilisce che “fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso disabile in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto su richiesta a più soggetti che possono fruirne in maniera alternativa fra loro”.
La medesima disposizione prevede, altresì, il diritto della lavoratrice e del lavoratore di fruire del permesso per assisterepiù persone disabili, sempre nel limite dei tre giorni per ognuno, a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Il congedo straordinario
Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità gravi hanno diritto anche al c.d. congedo straordinario, un periodo di assenza dal lavoro retribuito, della durata massima di due anni.
Per maggiori dettagli si veda la voce Congedo straordinario
Come chiedere i permessi
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
È necessario che la condizione di grave infermità si attestata dalla Commissione Medica dell’Asl preposta a tal fine.
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
- Legge 104/1992, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
A chi rivolgersi
Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi a:
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
- Ufficio vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro