Permessi elettorali

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Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi

 

Descrizione

Le elezioni (consultazioni elettorali), siano esse politiche ovvero amministrative, rappresentano un evento che può assumere rilievo nell’ambito del rapporto di lavoro in ordine a:

  • fruizione di permessi per lo svolgimento di attività inerenti alle operazioni elettorali stesse;
  • fruizione di permessi per l’esercizio del diritto di voto;
  • fruizione di permessi per lo svolgimento di attività inerenti alla campagna elettorale.

 

 

Normativa rilevante

  • D.P.R. 30/03/1957, n. 361
  • Legge 30/04/1981, n. 178
  • Legge 21/03/1990, n. 53
  • Legge 29/01/1992, n. 69
  • D.M. 05/03/1992
  • D.Lgs. 20/12/1993, n. 534

 

 

Operazioni elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali, il lavoratore che adempia funzioni specifiche nell’ambito del collegio elettorale ha diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intero periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di spoglio.
Le consultazioni elettorali rilevanti ai sensi della normativa che governa la materia sono:

  • elezioni europee (Parlamento Europeo);
  • elezioni politiche (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica);
  • elezioni amministrative (comuni, province, regioni);
  • referendum.

Le funzioni che assumono rilievo ai fini del riconoscimento del diritto di astensione dal lavoro sono le seguenti:

  • presidente, segretario, scrutatore di seggio;
  • rappresentante di lista;
  • rappresentante di gruppo di candidati;
  • in caso di referendum, rappresentante del partito, del gruppo politico o del comitato promotore della consultazione referendaria.

Il lavoratore che adempia le funzioni sopra elencate ha diritto ad assentarsi dal proprio luogo di lavoro per l’intera durata delle operazioni (e quindi a partire dalle operazioni di allestimento del seggio elettorale e fino al termine delle operazioni di spoglio).
Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Ciò implica, altresì, che il lavoratore abbia diritto ad astenersi dalle prestazioni eventualmente richieste dal datore di lavoro, anche qualora esse siano collocate in orario diverso da quello di impegno effettivo al seggio.
Pertanto, per i giorni di permanenza al seggio il lavoratore ha diritto alla retribuzione normalmente percepita, comprensiva dei trattamenti assicurativi, previdenziali, normativi ed economici ordinari.
La giurisprudenza ha precisato che in caso di svolgimento di operazioni che occupino anche solo una porzione di giornata il diritto ad assentarsi debba valere per l’intero giorno lavorativo (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8712 del 17 giugno 2002).
Così, a titolo di esempio, lo spoglio terminato alle ore due del mattino di lunedì, conferisce al lavoratore il diritto ad astenersi per l’intera giornata e di percepire l’intera retribuzione.
I giorni di svolgimento delle operazioni di voto coincidenti con giorni festivi o comunque non lavorativi possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione piena oppure mediante la fruizione di giornate intere di riposo compensativo (da godersi nei giorni immediatamente successivi alla consultazione elettorale e, in ogni caso, da concordarsi con il datore di lavoro).
Ai fini del godimento dei diritti sopra riportati, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro la documentazione idonea a giustificare la ragione dell’assenza dal luogo di lavoro.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e vistata dalla presidenza e dalla vicepresidenza del seggio elettorale ove il lavoratore ha svolto la propria attività.
Dovrà prestarsi attenzione alla completezza delle informazioni riportate. In particolare, il certificato di chiamata al seggio dovrà esporre la data e ora di inizio delle operazioni, le presenze effettive, nonché la data e ora di chiusura delle operazioni stesse.
La legge non prevede modalità particolari in merito a eventuali comunicazioni preventive del lavoratore al datore di lavoro.
In questo caso, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, può ritenersi utile una comunicazione preventiva ogniqualvolta l’assenza del lavoratore possa avere conseguenze sull’organizzazione della normale attività produttiva.

 

Esercizio del diritto di voto

Nonostante, a norma dell’art. 48 della Costituzione, il diritto di voto sia anche dovere civico, non è, in linea generale, previsto alcun diritto di fruizione di permessi retribuiti riferibili a tale attività.
È evidente, del pari, che comportamenti eventualmente mirati ad ostacolarne o aggravarne l’esercizio sarebbero considerati illegittimi.
Il lavoratore che intenda esercitare il proprio diritto di voto durante un giorno lavorativo dovrà pertanto chiedere al datore di lavoro di fruire di permessi eventualmente disponibili per altre ragioni (motivi privati, etc. …) ovvero di poter fruire di giorni di ferie maturati in costanza di rapporto, al fine di raggiungere il proprio comune di residenza.
Per i lavoratori impiegati nei comparti pubblici è prevista la possibilità di percepire il trattamento di missione ogniqualvolta debbano recarsi fuori dall’ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto.
I limiti di tempo sono specificamente disciplinati come segue:

  • un giorno per distanze comprese tra 350 e 700 chilometri;
  • due giorni per distanze superiori a 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

I lavoratori dei comparti pubblici che intendano avvalersi del summenzionato trattamento dovranno dimostrare di aver adempiuto, nel termine di 20 giorni, alle comunicazioni anagrafiche obbligatorie in ogni caso di trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero.
Resta inteso che ogni lavoratore, pubblico o privato, potrà fruire delle agevolazioni tariffarie vigenti ed applicate dagli Enti gestori del servizio di trasporto pubblico.

 

Campagna elettorale

Non sono previsti specifici permessi per il caso in cui il lavoratore intenda partecipare, in vista delle consultazioni elettorali, ad attività riconducibili alla campagna elettorale.
Per i lavoratori del pubblico impiego, peraltro, ove siano riconosciuti contrattualmente giorni di permesso retribuiti “per motivi personali”, la possibilità di svolgere attività di supporto alla campagna elettorale è generalmente ammessa (si pensi, a titolo esemplificativo, alla previsione di cui all’art. 15, comma 2, CCNL Comparto Scuola Pubblica del 29.11.2007 ovvero ai permessi di cui all’art. 18 CCNL Comparti Ministeri 16.05.1995).