Permessi per attività sociale e di volontariato

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Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi

 

Scheda sintetica

La legge prevede particolari permessi retribuiti per lavoratori dipendenti che svolgano attività di volontariato presso strutture che perseguono specifici obiettivi di solidarietà sociale.

Per una panoramica completa su congedi e permessi e per la normativa di riferimento si veda la voce Permessi retribuiti

 

 

Protezione Civile

FONTE: D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194

Per i volontari che svolgono funzioni presso associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile sono previsti i seguenti permessi retribuiti:

  • fino a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all’anno per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (innalzati a 60 e 180 giorni in caso sia avvenuta la dichiarazione di stato di emergenza nazionale);
  • fino a 30 giorni annui complessivi, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per la partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica.

La retribuzione nei giorni di assenza è versata dal datore di lavoro, il quale ha diritto a richiederne il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente nel termine di due anni dal termine dell’intervento che ha causato l’astensione.

 

Soccorso alpino e speleologico

FONTE: Legge 18 febbraio 1992, n. 162; D.M. 24 marzo 1994, n. 379
I lavoratori dipendenti che ricoprano il ruolo di volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano hanno diritto alla fruizione di permessi retribuiti nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre la mezzanotte. A tali lavoratori compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.
La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto (la domanda deve essere inoltrata entro il mese successivo a quello in cui il soccorso è stato prestato).