Permessi per studio

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Scheda sintetica

Il nostro ordinamento tutela il lavoratore che intenda migliorare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi.
A tal fine, l’art. 10 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), prevede agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami, temperando almeno in parte gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Infatti, la norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Inoltre, questi lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Infine, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
In ogni caso, il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore attesti l’effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, mediante la produzione di idonea documentazione.

La disciplina contrattuale (contratto collettivo) di solito integra quella legale sopra descritta.
Per quanto riguarda, per esempio, il contratto dei metalmeccanici privati, dispongono gli artt. 29 e 30 D.G., Sez. III.
In primo luogo, in ogni azienda viene calcolato un monte ore, variabile a seconda dei dipendenti. Nell’ambito di questo monte ore complessivo, ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio (usufruibili però anche nel corso di un solo anno), per frequentare corsi di studio.

Nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo, il tetto massimo dei permessi è elevato a 250 ore; se si tratta di corsi di studio correlati all’attività dell’azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore.

Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto, in caso di esame e oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l’esame.
Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l’esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.
Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all’anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.

 

Normativa

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
  • Contratto collettivo di lavoro

 

 

Cosa fare – A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di permessi per studio

In genere

  1. Il diritto allo studio del lavoratore deve essere contemperato con gli opposti interessi del datore di lavoro e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 Stat. lav. può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore di lavoro. (Trib. Vicenza 16/9/2020, Giud. Campo, in Lav. nella giur. 2021, 211)
  2. Le disposizioni dell’art. 15 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali hanno carattere generale sancendo la necessità – per tutti gli studenti lavoratori, quindi anche per quelli “telematici” – di certificare la coincidenza dei permessi con corsi frequentati ed esami sostenuti. La possibilità di fruire di permessi studio quindi non può prescindere dalla verifica della corretta documentazione, dalla quale risulti precisamente l’orario e la durata delle connessioni web all’Università. (Trib. Monza, 22/7/2020 n. 64, Giud. Di Lauro, in Lav. nella giur. 2020, 1215)
  3. Ai sensi dell’art. 5, 4° comma, L. 8/3/2000 n. 53, il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere al lavoratore l’aspettativa non retribuita ivi prevista per motivi di studio ovvero può differirne l’accoglimento soltanto nel caso di comprovate esigenze organizzative la cui prova grava sul datore di lavoro. (Trib. Milano 14/12/2009, ord., Est. Mariani, in D&L 2009, 1004)
  4. Il diritto di usufuire dei permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di studio previsti dall’art. 126 del Ccnl del Turismo 19/7/03 è strettamente connesso all’effettiva partecipazione a corsi di studio e non alle necessità derivanti dalla preparazione di esami (nella fattispecie, è stato escluso che la lavoratrice avesse diritto a tali permessi, in quanto la stessa non doveva frequentare alcun corso, bensì dedicarsi allo studio e all’elaborazione della tesi di laurea). (Trib. Milano 14/12/2009, ord., Est. Mariani, in D&L 2009, 1004)
  5. I benefici in materia di permessi retribuiti e turni di lavoro agevolati, previsti a favore del lavoratore studente, rispettivamente, dagli artt. 29 e 30, disc. gen., sez. III, del Ccnl per i dipendenti dell’Industria metalmeccanica privata sono tra di loro cumulabili qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi contemplati da tali norme (Pret. Torino 11/12/98, est. Buzano, in D&L 1999, 362)