Questa voce è stata curata da Nicola Gaudenzi
Scheda sintetica
La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuare cure terapeutiche solo in situazioni ben determinate e nei casi di tossicodipendenza e di soggetti portatori di handicap.
Nel settore privato, l’Inps individua modalità di cura che assicurano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti. L’eventualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesi precedenti è invece regolata normalmente dai contratti collettivi e, talvolta, dalla prassi aziendale.
Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria.
Cosa fare – tempi
Nell’ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della “ricaduta della malattia”.
A tale scopo il medico deve barrare l’apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l’altro, non devono passare più di 30 giorni. Il lavoratore deve indicare i giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione della struttura sanitaria in cui viene effettuata.
Si tenga in ogni caso presente che tale procedura può essere utilizzata nel solo caso di visite specialistiche che abbiano un intervallo di tempo inferiore ai trenta giorni; in caso contrario il lavoratore potrà ricorrere a permessi (retribuiti o non retribuiti) a seconda delle previsioni legislative ovvero del proprio contratto collettivo (nazionale o aziendale), come illustrato in seguito.
Fonti normative
- D.P.R. 309/1990
- Circolare Ministero del Lavoro 6/12/1991 n. 164
- Legge 104/1992
- D.P.R. 1301/1965
- Legge 584/1967
- Legge 107/1990
- D.L. n. 112/2008
- Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368
- Circolare Inps 04/01/1989 n. 1
- Legge 118/1971, art. 26
- D. Lgs. 509/1988, art. 10
A chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
- Ufficio Vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro
Documenti necessari
- Certificazione di malattia del proprio medico curante
- Dichiarazione della struttura sanitaria
- Documentazione medica
Scheda di approfondimento
I permessi per visite mediche, sia generiche che specialistiche, possono essere previsti dalla contrattazione collettiva, che normalmente dispone:
- il pagamento delle ore di permesso, previa presentazione di attestazione del medico che certifichi la visita e l’orario della stessa o, in alternativa, l’imputazione delle ore di assenza al monte ore di permessi spettanti per riduzione dell’orario di lavoro o delle ex festività.
- la concessione di permessi non retribuiti.
A tale proposito si vedano, ad esempio:
- L’art. 35 CCNL Chimici: tale disposizione prevede la possibilità per la Direzione, di concedere brevi permessi non retribuiti ove “ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio”, ovvero permessi parzialmente retribuiti a fronte di documentata esigenza per le ragioni indicate nell’articolo stesso (portatori di handicap, tossicodipendenti, lavoratori provenienti da paesi extra-EU per motivi familiari, ecc…);
- L’art. 140 CCNL Terziario: tale articolo prevede la concessione di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite, ovvero altri permessi per complessive 56 ore annuali. Tali ore di permesso possono essere utilizzate dal lavoratore per effettuare visite specialistiche;
- L’art. 50 Contratto integrativo San Paolo: tale articolo prevede espressamente la possibilità per il dipendente di fruire di 5 giorni lavorativi ogni anno solare, non collegabili a ferie, in caso di visite comprovate dalla presentazione di idonea certificazione medica;
- L’art. 23 CNL Giornalistico: tale articolo prevede la possibilità di fruire di 5 giorni di permessi straordinari lavorativi ( e quindi anche nel caso di visite specialistiche).
I contratti collettivi, talvolta, stabiliscono anche se il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita sia o meno da retribuire.
In mancanza della contrattazione collettiva, o a integrazione di essa, la fruizione di permessi per visite specialistiche potrebbe essere disposta dalla prassi aziendale.
Casi specifici relativi a situazioni soggettive
Di seguito vengono riportate le principali casistiche soggettive (nonché i riferimenti normativi) che danno diritto ad usufruire di particolari permessi.
Tossicodipendenti e loro familiari
Normativa: art. 124 DPR 309/90
I lavoratori tossicodipendenti con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori familiari di tossicodipendenti possono fruire di un periodo di aspettativa non retribuita (di durata massima pari a tre anni) al fine di prendere parte a programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL.
Nel caso il lavoratore non completi il programma di cura nel periodo di tempo previsto può richiedere un’ulteriore aspettativa, che sommata al periodo precedente non superi i tre anni (Circolare Ministero del Lavoro 6/12/1991 n. 164).
In assenza di disposizioni normative si può ritenere che il periodo di aspettativa per i familiari coincida con quello fissato per il tossicodipendente.
Alcuni contratti collettivi stabiliscono espressamente la durata del periodo di congedo per i familiari.
Il lavoratore interessato all’aspettativa deve far accertare lo stato di tossicodipendenza dal Servizio per la tossicodipendenza (SERT), istituito presso ciascuna ASL (Circolare Ministero Lavoro 6/12/1991 n. 164). I contratti collettivi stabiliscono, di regola, i termini entro cui il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro di volersi avvalere dell’aspettativa.
Portatori di handicap e loro familiari
Normativa: Legge 104/1992
La legge riconosce ai lavoratori con handicap e ai loro familiari il diritto di fruire di permessi retribuiti o di congedi.
La tutela riguarda coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva con le caratteristiche della gravità. Questa condizione si verifica qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, collegata all’età, in modo da rendere necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale.
La contrattazione collettiva, in alcuni casi, prevede la concessione di un regime di permessi ulteriore e più ampio a favore dei familiari di soggetti portatori di handicap.
I permessi retribuiti spettano nella misura e alle condizioni che seguono:
- Lavoratori in maggiore età: in alternativa, nell’ambito di ciascun mese, due ore giornaliere/ tre giorni, anche continuativi o frazionati
- Genitori: fino a 3 anni del figlio, in alternativa padre o madre possono scegliere tra prolungamento dell’astensione facoltativa o due ore giornaliere. Dai 3 anni del figlio, padre o madre in alternativa tre giorni mensili, anche continuativi
- Parenti o affini fino al 3° grado: dai 3 anni del disabile, tre giorni mensili, anche continuativi.
Qualora l’assistenza ad un portatore di handicap sia prestata per periodi inferiori ad un mese, i tre giorni di permesso mensili devono essere riproporzionati in base al criterio secondo cui se l’assistenza non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso.
Pertanto l’assistenza per un periodo inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto ad alcuna giornata o frazione di essa, mentre per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetta solo un giorno di permesso.
Nel caso di fruizione di permessi orari (da parte del lavoratore portatore di handicap o del genitore del figlio disabile di età inferiore a 3 anni), non si procede al riproporzionamento, dal momento che il permesso ad ore è legato alla singola giornata di fruizione dello stesso.
In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, il lavoratore dipendente, familiare entro il terzo grado di due (o più) persone disabili, tra loro conviventi, può cumulare i permessi retribuiti spettanti per l’assistenza di ciascun soggetto. (Risposta Interpello Ministero Lavoro 28/08/2006 prot. N. 25/I/0003003).
Trattamenti di emodialisi
Normativa: Circolare Inps 28/01/1981 n. 134368
Il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi ha diritto all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del trattamento. Le giornate di assenza sono considerate come unico episodio morboso continuativo.
E’ da precisare che in tale caso la retribuzione del periodo necessario allo svolgimento delle cure è direttamente retribuito dall’Inps.
Mutilati ed invalidi civili
Normativa: Circolare Inps 04/01/1989 n. 1
I lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità (ad esempio cure fisioterapiche, riabilitazione dei cardiopatici, ecc.).
Lavoratori affetti da patologie tumorali
Normativa: art. 26 Legge 118/71; art. 10 D. Lgs 509/88
Tali lavoratori hanno diritto al congedo, qualora ne facciano richiesta, previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica (medico provinciale), e a condizione che sussista una connessione delle cure con l’infermità invalidante riconosciuta. Il congedo, anche se equiparato alla condizione di malattia, non risulta indennizzabile dall’Inps ed è, pertanto, a carico del datore di lavoro.
Tale periodo, inoltre, non è cumulabile con il periodo di comporto.
Donatori di sangue e midollo osseo
Normativa: Legge 584/67 e artt. 13 e 14 legge 107/90
Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, allo scopo di ripristinare le energie fisiche, percependo la normale retribuzione.
Il periodo di riposo ha durata di 24 ore, che decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato per la donazione o dal momento risultante dal certificato medico.
La retribuzione di tale giornata è posta a carico dell’Inps mediante il meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro.
Per la donazione di midollo osseo i lavoratori hanno diritto a fruire di permessi lavorativi anche per la durata delle operazioni preliminari e per i giorni successivi di convalescenza.
Vaccinazioni
Normativa: art. 6 DPR 1301/65
I lavoratori dipendenti che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione antitetanica durante l’orario di lavoro hanno diritto ad assentarsi per le ore necessarie.
Permessi per visite specialistiche nelle pubbliche amministrazioni
Gli istituti cui il dipendente delle P.A. può ricorrere in caso di visite specialistiche sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all’anno); l’assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti; gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da contratti o leggi; le ferie.
Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici (ricorrendone i presupposti) è imputata a malattia. Unica variazione è la necessaria applicazione del nuovo regime sia per quanto riguarda la decurtazione retributiva sia per quanto concerne le modalità di certificazione (struttura pubblica o medico del S.S.N.).
Rispetto alla disciplina precedente a tale intervento normativo, non è più contemplata la possibilità di assentarsi anche solo per una frazione della giornata lavorativa (la c.d. malattia ad ore).
Quanto alla modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.
Nel caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici qualificati come malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tenere conto nel richiedere la visita fiscale (art. 71 co 3 D.L. 112/2008).
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.