Questa voce è stata curata da Simona Rizzello
Scheda sintetica
Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.
Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita Inail, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.
Sussistono infatti sostanziali divergenze tra l’indennizzo erogato dall’Inail ed il risarcimento del danno differenziale.
Mentre quest’ultimo trova il proprio riconoscimento, tra l’altro anche nell’articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato, l’indennizzo Inail risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.
L’evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra tali due mezzi di ristoro, consente pertanto di escludere che le somme versate dall’Inail possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all’infortunato.
Orbene, le voci di danno pertanto risarcibili che in concreto rientrano nella nozione di danno differenziale possono così riassumersi:
- danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’integrità psico –fisica del lavoratore;
- danno patrimoniale: in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso;
- danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo.
- danno esistenziale: inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di un persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).
Cosa fare – A chi rivolgersi
Nel caso in cui il lavoratore infortunato voglia ottenere, oltre all’indennizzo Inail, il risarcimento delle voci comprese nel danno differenziale, si potrà rivolgere:
- All’Ufficio vertenze sindacale
- Studio Legale specializzato in diritto del lavoro.
Normativa di riferimento
- Costituzione, art. 32
- Codice Civile, art. 2087
- Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di danno differenziale
- In materia di danno differenziale, è legittimo il riconoscimento per il lavoratore, in sede civile, del danno per inabilità temporanea, voce di danno “non patrimoniale” esclusa dalla tutela previdenziale, dal momento che le somme versate dall’I.N.A.I.L. non possono ritenersi automaticamente satisfattive del danno non ricomprendendo alcune voci di risarcimento, quali il danno morale o biologico temporaneo, presenti invece in sede civile. (Cass. 18/5/2020 n. 9083, Pres. Berrino Est. Negri della Torre, in Lav. nella giur. 2020, 996)
- Per il lavoratore assicurato Inail, a eseguito di infortunio in itinere, è possibile chiedere al responsabile del sinistro il cd. Danno differenziale derivante dalla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l’indennizzo erogato da Inail. (Trib. Piacenza Sent., 04-06-2009)
- Va riconosciuto al lavoratore il diritto di richiedere al datore di lavoro responsabile dell’infortunio o della malattia, il risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, quale differenza tra quanto percepito dall’Inail a titolo di indennizzo e l’entità effettiva del danno biologico subito. (Trib. Milano 25/3/2009, Est. Bianchini, in Orient. Giur. Lav. 2009, 245)
- Il risarcimento spettante a colui che subisce un infortunio sul luogo di lavoro, nella misura del danno differenziale, è determinato dalla differenza tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’I.N.A.I.L. in dipendenza dell’infortunio. (Trib. Chieti Sent., 14-01-2009)
- In tema di infortuni sul lavoro, il risarcimento spettante all’infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto spetta nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’I.N.A.I.L. in dipendenza dell’infortunio, al fine di evitare una ingiustificato arricchimento in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l’intero danno, sia le indennità. (Trib. Roma, 08-01-2009)
- In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale nell’ipotesi di esclusione di questo esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale riguarda solo le componenti del danno coperte dall’assicurazione obbligatoria. (Trib. Roma, 08-01-2009)
- La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., è di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (Cass. civ. Sez. lavoro, 13-08-2008, n. 21590)
- Quando l’infortunio sia stato causato anche da colpa del prestatore di lavoro, il danno differenziale non deve essere sopportato dall’imprenditore nel suo intero ammontare, ma è suo onere provare l’imputabilità, anche parziale, al lavoratore, e chiedere pertanto che il concorso di colpa incida sull’ammontare del risarcimento. (Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2008, n. 21112)
- Il danno differenziale spettante al lavoratore infortunato ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1124/196 deve essere determinato sottraendo dall’importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi e i criteri di cui all’art. 1223 c.c. e segg. e all’art. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall’Inail; dal che consegue che sia nell’importo del danno complessivamente spettante al lavoratore secondo le citate norme civilistiche, che in quello delle prestazioni erogategli dall’Inail, va compreso pure il danno biologico liquidato secondo i rispettivi criteri: dovendosi escludere che l’entrata in vigore dell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 abbia comportato l’esclusiva addebitabilità all’Inail dell’onere risarcitorio del danno biologico. (Nel caso di specie, pertanto, la corte ha rideterminato anche il danno biologico secondo gli accertamenti peritali in atti, e lo ha posto a carico anche del datore di lavoro, detraendo infine quanto il lavoratore aveva già ricevuto dall’Inail). (App. Bologna Sent., 25-07-2008)
- A seguito di un infortunio in itinere subito da un lavoratore per colpa di un terzo, avendo l’Inail provveduto a costituire una rendita in capitale ex legge n. 38/2000 per danno biologico il terzo dovrà essere condannato a corrispondere il risarcimento del danno biologico differenziale rispetto a detta rendita, risarcimento pari alla differenza tra il risarcimento complessivamente spettante al danneggiato in moneta attuale per danno biologico e l’importo dell’indennizzo in capitale dovuto dall’Inail. (Trib. Novara, 12-06-2008)
- Tribunale di Novara ritiene di aderire all’orientamento elaborato dalla giurisprudenza lavoristica secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore dell’art.13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso la copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al danno biologico, sussiste la responsabilità civile del datore di lavoro per la parte di danno risarcibile che eccede l’indennizzo dovuto all’Inail in relazione a quella copertura assicurativa. Sul punto è stato osservato che “poiché l’art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 dispone che il nuovo indennizzo per danno biologico deve essere erogato “in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2, del T.U., D.P.R. n. 1124/1965, che prevede l’erogazione di una rendita per inabilità permanente, ne consegue che l’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 è andato a sostituire la rendita per inabilità permanente prevista dall’art. 66, D.P.R. n. 1124/1965” E allora, poichè l’art. 10, D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui prevede il risarcimento del danno differenziale “per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.”, fa riferimento anche a un’indennità che ora è sostituita dall’indennizzo di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, il combinato disposto delle norme sopra richiamate consente di ritenere applicabile la disposizione dell’art.10, D.P.R. n. 1124/1965 anche al danno differenziale biologico (cfr. Corte d’Appello di Torino 29 novembre 2004). (Trib. Novara Sent., 12-06-2008)
- Sussiste la responsabilità concorrente del lavoratore nella verificazione di un infortunio sul lavoro nel caso in cui lo stesso pone in essere una condotta esulante dalla sua mansione specifica e nonostante il dissenso del datore di lavoro anche nell’ipotesi in cui l’infortunio accada non in coincidenza con lo svolgimento di detta mansione e il datore di lavoro non abbia rispettato le misure di sicurezza e protezione sul luogo di lavoro. Con l’emanazione del d.lgs. n. 38 del 2000 anche il danno biologico rientra nelle regole di esonero e della limitazione al danno differenziale dettate dall’art. 10, TU n. 1124 del 1965. (Trib. Piacenza Sent., 22-11-2007)