Scheda sintetica
Il risarcimento del danno da fatto illecito è regolato in maniera precisa dai codici civile e penale.
Nell’accezione comune si tende a considerare scontato il diritto di un soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subiti per fatto doloso o colposo. Inoltre sorgono spesso confusioni circa la natura del danno, non distinguendo correttamente tra le diverse e distinte voci del risarcimento.
In realtà la legge stabilisce in linea generale il risarcimento del solo danno patrimoniale nelle due forme comunemente note (danno emergente e lucro cessante).
Viceversa la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè non immediatamente definibile nella sua valutazione economica) è subordinata a specifiche norme che prevedano la tutela ed il risarcimento del danno subìto.
Il tema del risarcimento del c.d. danno esistenziale è stato infatti rivisitato da quattro analoghe sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, le quali hanno definitivamente ricondotto tale tipo di danno all’interno dell’unitaria figura del danno non patrimoniale conseguente alla commissione di un illecito, disciplinato dall’art. 2059 cod. civ.
Quest’ultima norma stabilisce una limitazione alla risarcibilità di tale tipo di danno, affermando che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” (c.d. tipicità del danno non patrimoniale risarcibile, in contrapposizione alla atipicità di quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 cod. civ. in ogni caso di lesione di un qualsiasi bene ritenuto dall’Ordinamento meritevole di tutela).
Grazie quindi a queste recenti sentenze è stato posto un punto fermo circa la definizione di danno non patrimoniale, che oggi è riassunto in tre distinte e comuni componenti:
• il danno esistenziale, categoria di danno derivante – oltre che dalle lesioni fisiche – dal dolore o patema generato dal fatto illecito
• il danno biologico, cioè il danno derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica, la cui tutela viene fatta risalire al diritto alla salute previsto dalla Costituzione
• il danno morale, da intendersi come sofferenza psichica di carattere interiore, la cui tutela come detto deve essere espressamente prevista dalla legge.
Fonti normative
- Artt. 2, 13 e ss., 29, 32 Cost.
- Artt. 2043, 1218, 2059, 2087, 2103 cod. civ.
- Art. 185 cod. pen.
- Art. 2 Legge 13 aprile 1988 n. 117
- Art. 29, comma 9° Legge 31 dicembre 1996 n. 675
- Art. 44, comma 7° D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
- Art. 2 Legge 24 marzo 2001 n. 89
Il danno esistenziale da atto illecito, quale mera descrizione di un possibile aspetto del danno non patrimoniale
Il tema del risarcimento del c.d. danno esistenziale è stato rivisitato da quattro analoghe sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione dell’11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, le quali hanno definitivamente ricondotto tale tipo di danno all’interno dell’unitaria figura del danno non patrimoniale conseguente alla commissione di un illecito, disciplinato dall’art. 2059 cod. civ.
Quest’ultima norma stabilisce una limitazione alla risarcibilità di tale tipo di danno, affermando che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge” (c.d. tipicità del danno non patrimoniale risarcibile, in contrapposizione alla atipicità di quello patrimoniale, risarcibile ex art. 2043 cod. civ. in ogni caso di lesione di un qualsiasi bene ritenuto dall’Ordinamento meritevole di tutela).
All’epoca dell’emanazione del codice civile, l’unica norma di legge che stabiliva la risarcibilità del danno non patrimoniale era l’art. 185 cod. pen., relativo all’ipotesi in cui il fatto lesivo costituisse reato; in sede applicativa dell’art. 2059 cod. civ., la giurisprudenza della Cassazione si era consolidata nel ritenere che il contenuto di tale danno fosse rappresentato unicamente dal c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente, turbamento dell’animo di tipo transeunte.
Un tale approccio interpretativo ha subìto nel tempo una lenta, radicale rielaborazione giurisprudenziale, avviata dal riconoscimento della risarcibilità, come danno non patrimoniale (oltre che come danno patrimoniale), della lesione all’integrità psicofisica della persona (c.d. danno biologico, inizialmente ricondotto alla disciplina di cui all’art. 2043 cod. civ. in collegamento con l’art. 32 Cost. e quindi ricollocato decisamente nell’ambito del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ.) e poi dall’estensione di una tutela analoga anche al caso di lesione di altri specifici diritti inviolabili della persona protetti dalle norme della Costituzione, così come interpretati, anche in maniera evolutiva dalla giurisprudenza.
Spingeva in questa direzione espansiva la considerazione che diritti fondamentali della persona, sia come singolo (quali la salute, la dignità, la reputazione, l’immagine, il nome, la riservatezza), che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.; prima fra tutte la famiglia: art. 29 Cost.), non potessero non essere oggetto di quella tutela minima rappresentata dal risarcimento del danno causato dalla relativa lesione, (anche) nella dimensione non strettamente economica di questo.
Parallelamente a tale evoluzione nella interpretazione giurisprudenziale, si erano venuti definendo, all’interno del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni indicate (ipotesi specificatamente previste dalla legge, lesione alla salute e agli altri diritti fondamentali a tutela costituzionale), un danno morale soggettivo, un danno biologico e un danno esistenziale, quest’ultimo, in particolare definito dalle sezioni unite della cassazione nel 2006 come “ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass. S.U. sent. n. 6572/06).
Il rilievo che una tale tripartizione appariva in buona misura artificiale, la constatazione che nella prassi giurisprudenziale dei giudici di merito ne era spesso derivata una duplicazione di risarcimenti del medesimo danno sostanziale nonché la considerazione che da una malintesa autonomia del danno esistenziale era conseguita in tale giurisprudenza (ma non solo) la proliferazione di danni risarcibili atipici e spesso bagatellari, ha indotto le sezioni unite della Corte a rivisitare il tema, con la definizione di un’unitaria nozione di danno non patrimoniale, all’interno del quale le varie classificazioni assumono valore meramente descrittivo.
Costituisce pertanto danno non patrimoniale risarcibile quello, in qualche modo tipicizzato, “determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
In questa ottica unitaria, anche il danno non patrimoniale da reato è inteso nella sua più ampia accezione (comprensivo in tal caso anche del danno di tipo soggettivo, peraltro non necessariamente transitorio), così come anche il danno non patrimoniale previsto come risarcibile da specifiche disposizioni di leggi successive al codice civile (art. 2 della legge n. 117 del 1988, relativo ai danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio dell’attività giudiziaria; art. 29, 9° comma, della legge n. 675 del 1996, circa l’impiego di modalità illecite nella raccolta dei dati personali; art. 44, comma 7° del D. Lgs. n. 286 del 1998, quanto all’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 della legge n. 89 del 2001, relativo alla equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
In caso di lesione del danno inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico e oggetto di analoga definizione sia in sede di disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che in materia di danni alla persona risarcibili alla stregua del codice delle assicurazioni private (art. 138 e 139 del D.Lgs. 209 del 2005), in esso sono compresi aspetti dinamico-relazionali che escludono l’ulteriore autonoma considerazione di un danno estetico o alla vita di relazione come conseguenza della lesione alla salute.
Inoltre, ove la condotta causativa di tale tipo di danno concretizzi altresì il reato di lesioni personali, esso ingloba, in una valutazione unitaria, anche il danno morale soggettivo. Ambedue i danni non hanno insomma autonoma consistenza, ma compongono distinti profili del danno non patrimoniale da risarcire.
Infine in caso di lesione di specifici diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti (e solo per essi; per questa via si conferma la tipicità anche del danno non patrimoniale risarcibile sotto specie di danno esistenziale), diversi e non conseguenti ad una lesione psico-fisica/danno biologico, sono risarcibili sia i conseguenti pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona (per es., il c.d. danno da perdita del rapporto parentale per morte di un congiunto) sia quelli relativi alla sfera personale del singolo, quale la dignità, l’immagine, la riservatezza, etc. (artt. 2 e 3 Cost.).
Restano pertanto esclusi dalla tutela risarcitoria pregiudizi, consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e insoddisfazioni, che non rinvengono la loro origine nella lesione di diritti costituzionali fondamentali della persona, ma semmai di un immaginario diritto alla felicità, non protetto come diritto fondamentale dalla Costituzione.
Manca infatti in questi casi, pur sovente indicati come danni esistenziali dalla giurisprudenza dei giudici di pace, il connotato della ingiustizia costituzionalmente qualificata del danno.
Ma sono esclusi dalla tutela risarcitoria, secondo le sezioni unite, anche le lesioni a quei diritti della persona, pur costituzionalmente protetti, che producano un danno irrisorio o irrilevante secondo la coscienza sociale, in ragione del livello di gravità raggiunto.
In tal modo la Cassazione attua il necessario “bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile”.
Infine, le sentenze citate della sezioni unite della Corte di cassazione hanno ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale (anche quando consista in un pregiudizio di tipo esistenziale conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona) non rappresenta un danno-evento, pertanto connesso necessariamente alla lesione (c.d danno in re ipsa, in relazione alla lesione di valori della persona), ma costituisce un danno-conseguenza (pertanto eventuale) della lesione, che come tale va provato in giudizio da colui che lo deduce.
Per quanto riguarda la dimostrazione in giudizio di danni riconducibili a pregiudizi di tipo esistenziale, seppure non sia da escludere il ricorso alla prova testimoniale o a quella documentale, “attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri” (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 26973/08).
Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale
In materia di inadempimento contrattuale, in assenza di una norma analoga a quella di cui all’art. 2059 cod. civ., si era ritenuto per anni che il danno non patrimoniale non fosse risarcibile.
Quando venne valorizzata la risarcibilità del danno biologico da lesione della salute, al di là del mero danno di natura economica, l’ostacolo rappresentato dall’assenza di una norma analoga all’art. 2059 cod. civ. in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali era stato inizialmente superato in ragione del fatto che il danno biologico veniva allora considerato come un danno diverso da quello di cui all’art. 2059 c.c., ritenuto relativo al mero danno morale soggettivo transitorio e, anche se di origine contrattuale, azionabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. in collegamento con l’art. 32 Cost. (teoria del cumulo delle azioni contrattuale e extracontrattuale), in alternativa all’azione di responsabilità contrattuale.
La nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. ha viceversa successivamente consentito il riconoscimento della risarcibilità dei danni non patrimoniali anche nel settore della responsabilità contrattuale.
Anche una condotta contrattualmente inadempiente può infatti essere elemento costitutivo di un reato (basti pensare alla violazione nel contratto di trasporto degli obblighi che incombono sul vettore ai sensi dell’art. 1681 cod. civ. o alla violazione degli obblighi di sicurezza nel contratto di lavoro subordinato) e comunque determinare anche la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito della persona del creditore, in corrispondenza del resto col possibile interesse anche non patrimoniale del creditore della prestazione nelle obbligazioni contrattuali (art. 1174 cod. civ.), e quindi comportare la tutela minima rappresentata dal risarcimento dei danni conseguenti.
Pregiudizi di tipo esistenziale derivanti dall’inadempimento nel rapporto di lavoro
La norma fondamentale in materia è rappresentata dall’art. 2087 cod. civ., secondo la quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore”.
Tale norma introduce infatti nel sinallagma contrattuale, a carico del datore di lavoro, obblighi ulteriori, di sicurezza e di tutela della personalità morale del prestatore, che, ove inadempiuti, possono determinare una lesione del diritto fondamentale alla salute con conseguente danno biologico/patrimoniale nel senso largo del termine indicato e la lesione del diritto fondamentale della personalità morale del prestatore, con conseguente possibile pregiudizio di tipo esistenziale.
In questo secondo ambito, la giurisprudenza della cassazione ha, di volta in volta, indicato il danno esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. 9009/01), da demansionamento o dequalificazione (sent. n. 8904/03), in violazione degli obblighi specificati ulteriormente dall’art. 2103 cod. civ., o ancora dalla messa in opera di quella serie di comportamenti che va sotto il nome di mobbing ( sent. n. 3785/09), in quanto tutti incidenti sulla dignità e su altri attributi fondamentali della persona del lavoratore.
Danno da distinguere da quello di natura patrimoniale, che può originare dal medesimo inadempimento, quale ad es. la perdita di chances sul mercato del lavoro per effetto del demansionamento (da distinguere dal danno attinente un profilo dinamico della personalità, relativo alla crescita professionale, anch’esso conseguente al demansionamento) o l’estinzione del rapporto di lavoro come esito finale delle pratiche di mobbing.
Pregiudizio esistenziale, che come ogni altro tipo di danno, va dedotto in giudizio in maniera specifica, con la precisa indicazione dei fatti in cui si esprime o dai quali è reso manifesto e che vanno poi provati da chi lo deduce, normalmente attraverso lo strumento principe delle presunzioni (vedi, in proposito, anche la sent. n. 6572/06 delle sezioni unite della cassazione).
La giurisprudenza in materia
Fondamentali sono le sentenze delle sezioni unite del 2008 11 novembre 2008 nn. 26972-26975, pres. Carbone, est. Preden), in quanto punto di arrivo di una elaborazione pluridecennale della tematica del danno non patrimoniale, compresi gli aspetti relativi ai pregiudizi di tipo esistenziale, delle quali si riportano pertanto le massime di interesse:
“La risarcibilità del danno non patrimoniale attinente alla sfera del fare areddituale del soggetto (ivi compresi i pregiudizi di tipo esistenziale) è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
E’ inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.
Anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, il cui risarcimento è regolato secondo le norme dettate in materia di responsabilità contrattuale.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere dedotto e provato: a tal fine, il giudice può far ricorso a presunzioni, ma il danneggiato dovrà comunque allegare tutti gli elementi idonei a risalire dalla serie di fati noti al fatto ignoto rappresentato dal danno da provare”.
Altre sentenze, costituenti tappe fondamentali nell’elaborazione del tema:
Cass. sez. 3^ 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828, Pres. Carbone, Est. Amatucci:
“Il rinvio che l’art. 2059 cod. cio. fa ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni i questa, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.”
La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (lesione psico-fisica secondo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (mera sofferenza psichica e patema d’animo) nonché dei pregiudizi, diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.”
Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572, Pres. Carbone, Est. La Terza:
“In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale del lavoratore dipendente, il diritto di questi al risarcimento del danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali suoi propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’Ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto, etc.) si possa risalire al fatto ignoto rappresentato dall’esistenza del danno.”
Cass. sez. 3^, 14 ottobre 2008 n. 25157, Pres. Preden, Est. Segreto:
“La persona umana e i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile. Pertanto quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale, uno e unitario è il danno e uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessità che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito”
Cass. sez. 1^, 5 novembre 2002 n. 15449, Pres. Saggio, Est. Giuliani:
“In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il pregiudizio esistenziale costituisce una componente del danno non patrimoniale o morale, il quale è risarcibile al di fuori delle strettoie poste dall’art. 2059 cod. civ.”
Cass., sez. lav., 3 luglio 2001 n. 9009, Pres. Mercurio, Est. Picone:
“La maggiore remunerazione del lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, spettante in misura proporzionalmente ridotta anche nel caso in cui la penosità risulti compensata dalla fruizione di riposi in giorni successivi, consegue all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 36 Costituzione, che tutelano, specificamente, inderogabili e indisponibili diritti dei lavoratori subordinati, derivanti dal contratto di lavoro ed aventi natura economica, pur se posti a tutela anche di interessi non strettamente patrimoniali; pertanto, ove il lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della prestazione, in aggiunta a tale maggiorazione economica, anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36 Cost., potendo anche assumere adeguata rilevanza, nell’ambito specifico di detta prova, il consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno di riposo.”
Cass. Sez. 3^, 27 giugno 2007 n. 14846, Pres. Preden, Est. Petti:
“Non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un cavallo indicato dalla parte come animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine. la deduzione di un danno “in re ipsa”, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”.
Cass., sez. 3^, 15 luglio 2005 n. 15022, Pres. Duva, Est. Segreto:
“Riportata la responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 cod.civ.) e danno non patrimoniale (art. 2059 cod.civ.), e ritenuto che, ferma la tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, va escluso che sia oggetto di tutela una generica categoria di “danno esistenziale” nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod.civ.”
Cass. sez. 3^, 19 maggio 2006 n. 11761, Pres. Preden, Est. Trifone:
“Nell’accezione generica di danno esistenziale, che non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge ed assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l’interesse del soggetto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia ed all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento a tutela delle norme di cui agli articoli 2, 29 e 30 della costituzione e si distingue sia dall’interesse alla salute (protetto dall’art. 32 e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (protetto dall’art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).”
Cass. sez. lav. 6 luglio 2002 n. 9834, Pres. Dell’Anno, Est. Cuoco:
“La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, dall’avvenuto pagamento di una somma di denaro e dalla incontroversa esistenza, nel mese successivo al pagamento, di un rapporto di lavoro tra le stesse parti, aveva desunto la preesistenza del rapporto di lavoro al tempo del pagamento).”
Cass. sez. lav. 19 febbraio 2009 n. 3785, Pres. Sciarelli, Est. D’Agostino:
“Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.”
Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 2003 n. 233, Pres. Chiappa, Est. Marini:
“È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, percio, priva di rilevanza la relativa questione”.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di danno
La casistica di decisioni della Magistratura relative alle specifiche tipologie di danno sono ontenute nelle singole voci:
- Danno alla persona
- Danno biologico
- Danno differenziale
- Danno esistenziale
- Danno morale
- Danno non patrimoniale
- Danno patrimoniale
- Danno professionale
- Risarcimento del danno