Danno professionale

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Scheda sintetica

La legge (art. 2103 del codice civile) stabilisce che il lavoratore deve essere addetto alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero comunque a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Ciò significa che il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori e l’eventuale comportamento contrario del datore di lavoro può essere impugnato avanti il Giudice del lavoro per ottenere l’accertamento giudiziale dell’intervenuta dequalificazione e la conseguente riassegnazione a mansioni adeguate e corrispondenti alla professionalità acquisita.
Chi ritenga di essere quindi utilizzato in modo improprio, in violazione della legge, mediante assegnazione a mansioni che effettivamente siano di contenuto professionale inferiore a quelle precedentemente svolte, può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le modalità e gli aspetti legati al risarcimento del danno, costituisce un principio ormai acquisito dalla giurisprudenza il fatto che un demansionamento o una dequalificazione protratta nel tempo si riflette sull’immagine professionale del lavoratore e quindi sul suo “valore” sul mercato del lavoro e gli determina perciò un danno; questo danno è stato ripetutamente ritenuto risarcibile dalla giurisprudenza.
Nella maggior parte dei casi è stato riconosciuto, in via equitativa, un risarcimento danni pari a una somma corrispondente a circa la metà delle retribuzioni percepite dal lavoratore nel corso del periodo di dequalificazione.
In alcuni casi poi è stato ritenuto che il protratto demansionamento, traducendosi anche in una sofferenza fisicopsichica, può aver prodotto danni alla salute del dipendente, e nel caso di prova rigorosa del nesso di causalità tra comportamento illegittimo del datore di lavoro e malattia – da accertare in genere mediante apposita consulenza tecnica medica – è stato anche riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico.

Le considerazioni sopra svolte mantengano validità anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite in punto di risarcimento di danno da dequalificazione (n. 6572 del 24/3/06), che, secondo alcuni commentatori, richiederebbe la prova rigorosa del danno professionale che, dunque, non sarebbe implicito nella dequalificazione.
Se fosse così, il ragionamento delle Sezioni Unite si porrebbe in contrasto con l’orientamento ormai divenuto prevalente non solo nella giurisprudenza di merito ma anche presso la Sezione Lavoro della stessa S.C., secondo cui la violazione del diritto all’equivalenza delle mansioni comporta di per sé un danno risarcibile. Infatti, se si dovesse concludere che, in concreto, dall’accertamento dell’intervenuta dequalificazione non derivi pressoché mai una conseguenza pregiudizievole concretamente suscettibile di essere provata, l’effetto sarebbe evidente, nel senso che qualsiasi imprenditore si sentirebbe libero di dequalificare i propri dipendenti, correndo, al limite e dopo anni di giudizio, il solo rischio di dover riammettere il lavoratore nelle mansioni precedenti, senza alcuna conseguenza risarcitoria.
Senza contare, d’altra parte, che essendo ormai esclusa la coercibilità degli obblighi di fare, tra cui anche quello di assegnare il lavoratore al ruolo di sua precedente pertinenza, la sentenza giudiziale rischierebbe di rimanere priva di alcuna conseguenza pratica.
Appare quindi evidente che i principi enunciati dalla Suprema Corte andranno applicati con cautela e con le dovute attenzioni che la materia in discussione impone, stante, come pure evidenziato dalla sentenza in esame, “la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazione si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona”.
Del resto, la stessa giurisprudenza della S.C., successiva alle S. U. di cui si parla, ha ribadito che il danno professionale è implicito nella dequalificazione.

Per approfondimenti si vedano anche le voci:

 

 

Normativa

  • Codice civile, art. 2103
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Come si quantifica il danno professionale

L’art. 2103 c.c. stabilisce che ogni lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, e comunque a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Questo significa che il lavoratore non ha solo il dovere di svolgere le mansioni di sua competenza, ma anche un vero e proprio diritto di essere messo nelle condizioni di svolgere tali mansioni. Conseguentemente, l’eventuale assegnazione di compiti non attinenti alla sua professionalità, ovvero lo svuotamento delle mansioni da ultimo svolte, costituiscono comportamenti senza dubbio illegittimi.
In tali casi il lavoratore subisce un danno che investe la sfera della sua professionalità, diminuendo progressivamente l’insieme delle sue conoscenze teoriche e delle capacità tecnico-professionali con un conseguente scadimento del livello professionale del lavoratore demansionato.
La perdita di competenze professionali, inoltre, compromette anche il valore complessivo del dipendente nel mercato del lavoro.
Ne consegue, dunque, che in tale ipotesi il lavoratore ha diritto innanzitutto di essere reintegrato in mansioni compatibili con la propria effettiva professionalità. In secondo luogo, il prestatore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno patito che può essere quantificato in via equitativa utilizzando come parametro la retribuzione mensile del lavoratore, o quanto mento una quota significativa della stessa, per tutto il periodo della dequalificazione.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno patito, una recente sentenza dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 24/3/2006 n. 6572) ha precisato che è onere del lavoratore fornire la prova del pregiudizio alla professionalità. Il danno professionale, quindi, non sarebbe più, come ritenuto dalla precedente giurisprudenza, peraltro maggioritaria, implicito alla dequalificazione, ma dovrebbe essere provato con specifici fatti ed allegazioni.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di danno professionale

In genere

  1. Le somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, senza distinzione tra danno emergente e lucro cessante, sono escluse dalla base imponibile contributiva (Fattispecie riguardante un giornalista nella sua veste di inviato speciale per mancato incremento delle proprie professionalità). (Cass. 4/7/2016 n. 13578, Pres. Napoletano Est. De Gregorio, in Lav. nella giur. 2016, con commento di S. Rossi, 1092)
  2. La richiesta di risarcimento del danno da dequalificazione richiede inderogabilmente l’allegazione di un danno biologico ovvero, sotto il profilo patrimoniale, di circostanze idonee a comprovare, anche per presunzioni, la perdita della professinalità acquisita e di chance di miglioramento professionale derivanti dalle nuove mansioni. (Trib. Milano 26/7/2012, Est. Scarzella, in D&L 2012, con nota di Davide Bonsignorio, “Sul potere di controllo del datore di lavoro”, 738)
  3. Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del lamentato pregiudizio, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombe sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale (confermata, nella specie, la decisione dei giudici di merito, che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per demansionamento avanzata da un medico direttore del reparto di psichiatria, atteso che il ricorrente aveva omesso di allegare circostanze concrete, dalle quali poter desumere che la riduzione strutturale del servizio di psichiatria territoriale e l’annessa riduzione qualitativa dell’incarico direttivo avesse deteriorato la specifica professionalità del lavoratore e ne avessero compromesso l’evoluzione di carriera). (Cass. 15/6/2012 n. 9860, Pres. Roselli Est. Berrino, in Orient. Giur. Lav. 2012, 276)
  4. La perdita di alcuni tratti qualificanti la professionalità di un lavoratore, rilevante sia sul piano dell’autonomia e delle proprie incombenze, sia del potere di coordinamento nel caso di mansioni di secondo livello, può essere valutata come elemento presuntivo al fine del riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento. (Cass. 16/2/2012 n. 2257, Pres. Amoroso Rel. Nobile, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Silvia Foffano, “Sulla prova del danno da demansionamento”, 811)
  5. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. (Cass. 23/11/2011 n. 24718, Pres. Roselli Rel. Berrino, in Lav. nella giur. 2012, 191)
  6. Nell’ipotesi di demansionamento, il datore di lavoro va condannato al risarcimento del danno alla professionalità del lavoratore, in relazione al quale il pregiudizio connesso all’impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra tra le nozioni di comune esperienza e la sua sussistenza può essere altresì desunta da elementi presuntivi. Ai fini della determinazione del danno, appare corretto il criterio percentualistico avendo come punto di riferimento la retribuzione mensile lorda, con la considerazione che, comunque, questa viene determinata a compensazione non solo della capacità professionale del lavoratore ma anche da altri elementi come il tempo di lavoro. (Trib. Milano 24/10/2011, Giud. Mariani, in Lav. nella giur. 2012, 98)
  7. Il danno patrimoniale non può ritenersi immancabilmente e implicitamente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (il demansionamento) dovendo necessariamente prodursi una lesione aggiuntiva e per certi versi autonoma, potendo tale lesione consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di un’adeguata allegazione con riferimento al pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, sia in punto di effettività del danno che di accertamento del nesso causale con l’evento. (Trib. Milano 15/6/2011, Giud. Lualdi, in Lav. nella giur. 2011, 1062)
  8. Posto che il divieto di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori stabilito dall’art. 2103 c.c. non è derogabile neppure su accordo delle parti, spetta al lavoratore, che abbia richiesto l’assegnazione a un ufficio presso il quale abbia espletato mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, il danno subito, da determinare anche in via equitativa, in base agli elementi desumibili dalla quantità e dalla qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, dal tipo di professionalità colpita, dalla durata del demansionamento, dall’esito finale della dequalificazione e dalle altre circostanze del caso concreto. (Cass. 14/4/2011 n. 8527, Pres. Roselli Est. Stile, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Ilaria Scanni, “Il danno non patrimoniale da lesione della dignità personale e del prestigio professionale”, 98)
  9. In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. (Cass. 4/3/2011 n. 5237, Pres. Roselli Est. Stile, in Orient. giur. lav. 2011, 64)
  10. Il lavoratore che si assuma danneggiato dalla dequalificazione professionale con svolgimento di conseguente domanda di risarcimento del danno subito deve fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento. Da ciò ne consegue come il danno patrimoniale non possa ritenersi immancabilmente e implicitamente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo (nel caso di specie il demansionamento) dovendo necessariamente prodursi una lesione aggiuntiva e per certi versi autonoma, potendo tale lesione consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno. E questo pregiudizio non può essere riconosciuto in concreto se non in presenza di adeguata allegazione con riferimento al pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, sia in punto di effettività del danno che di accertamento del nesso causale con l’evento. (Trib. Milano 24/1/2011, Giud. Lualdi, in Lav. nella giur. 2011, 420)
  11. Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il risarcimento del danno da demansionamento presuppone l’effettivo svolgimento da parte del lavoratore delle nuove mansioni o quantomeno la disponibilità a verificare in concreto il contenuto delle stesse. (Trib. Monza 3/5/2010, Est. Pipponzi, in D&L 2010, con nota di Renato Scorcelli, “Sulla tutela del Ccnl di settore per il caso di mutamento della posizione del dirigente”, 859)
  12. Gli indici caratteristici della subordinazione vanno individuati nell’assenza del rischio economico in capo al lavoratore e nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro specie in relazione al coordinamento con l’attività di altri lavoratori. (Cass. 27/4/2010 n. 10024, Pres. Roselli Est. Balletti, in Orient. giur. lav. 2010, 355)
  13. Costituisce “credito di lavoro”, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell’art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall’inadempimento della società datrice di lavoro, fra i quali deve essere ricompreso anche quello derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c. (Cass. 14/4/2010 n. 8893, Pres. Vidiri Est. Bandini, in D&L 2010, con nota di Mirella Morandi, “Sulla maturazione degli interessi e della rivalutazione alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da demansionamento”, 845)
  14. Il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. (Cass. Sez. Un. 22/2/2010 n. 4063, Pres. Papa Est. Morcavallo, in D&L 2010, con nota di Vania Scalambrieri, “Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da demansionamento non sono tassabili”, 502, e in Orient. giur. lav. 2010, 67)
  15. Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici) dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lezioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili, dai danni che vanno risarciti (nella fattispecie il danno risarcibile è stato identificato negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti all’A. dalla situazione lavorativa in cui si trovò a operare). (Cass. Sez. Un. 22/2/2010 n. 4063, Pres. Papa Est. Morcavallo, in D&L 2010, con nota di Vania Scalambrieri, “Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da demansionamento non sono tassabili”, 502)
  16. Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un “vulnus” a interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati “ex ante” da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso di causa tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell’ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente – al di là delle singole espressioni utilizzate – il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l’esistenza e il collegamento causale con l’illegittima condotta datoriale). (Cass. 12/5/2009 n. 10864, Pres. Ianniruberto Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2009, 949)
  17. Il Tribunale Amministrativo della Campania, ritenuta la propria giurisdizione in ordine alle questioni risarcitorie inerenti il danno da demansionamento subito da un professore universitario, con funzioni assistenziali oltre che didattiche presso una struttura sanitaria, ritiene quest’ultima responsabile dei postulati danni perché, avendolo privato delle risorse umane e strumentali necessarie, gli ha impedito l’esercizio delle sue funzioni. (TAR Campania 8/5/2009 n. 2480, Pres. D’Alessandro Rel. Pappalardo, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Paola Cosmai, 934)
  18. Qualora dal demansionamento derivi in capo al lavoratore un grave danno psico-fisico, si configura a carico del datore di lavoro il reato di lesioni colpose, perseguibile d’ufficio, integrando la violazione di cui all’art. 2087 c.c. – sul piano soggettivo del reato – un’ipotesi di colpa specifica.(Trib. Monza 23/7/2009, Est. Dani, in D&L 2009, con nota di Sara Huge, “Ancora in tema di danni da demansionamento”, 697)
  19. Ai fini del risarcimento del danno alla capacità di lavoro specifica, è onere del richiedente provare la diminuzione della capacità di reddito. (Trib. Milano 25/3/2009, Est. Bianchini, in Orient. Giur. Lav. 2009, 245)
  20. Con specifico riguardo al danno da demansionamento, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza pubblica. (Cass. 26/11/2008 n. 28274, Pres. De Luca Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 2008, 1149)
  21. Il danno alla professionalità è un danno squisitamente patrimoniale: ai fini del riconoscimento della sua risarcibilità in caso di illegittimo demansionamento, non è possibile prescindere dalla prova effettiva del danno subito. (Trib. Milano 14/8/2008, Est. Mascarello, in Orient. della giur. del lav. 2008, 603)
  22. In relazione al danno alla professionalità, va affermata preliminarmente la sua ammissibilità, posto che non si può dubitare del carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni; né vi è necessità di una prova rigorosa dell’esistenza del danno. In proposito si osserva che – anche a voler escludere che il danno sia in re ipsa – il pregiudizio connesso all’impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra fra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta valere in base al c.d. “fatto notorio”, costituente canone legale di prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (Trib. Milano 3/7/2008, Dott. Martello, in Lav. nella giur. 2009, 90)
  23. In tema di danno esistenziale da dequalificazione professionale del lavoratore per fatto ascrivibile al datore di lavoro, incombe al lavoratore non solo dimostrare il fatto dell demansionamento, ma anche allegare e provare l’esistenza del conseguente pregiudizio. Non è sufficiente, pertanto, prospettare l’esistenza della dequalificazione e chiederne genericamente il risarcimento. (Cass. 7/3/2007 n. 5221, Pres. Sciarelli Rel. Lamorgese, in Lav. e prev. oggi 2007, con nota di Roberto Borlè Gioppi, 1649)
  24. La lesione del diritto allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica rivestita comporta, secondo un orientamento della sezione lavoro della Cassazione, un danno ex se risarcibile, in via equitativa, mentre secondo altro orientamento della stessa Sezione il lavoratore deve comunque dedurre di avere subito un danno risarcibile ed offrire la relativa prova. (Cass. 4/8/2004, ord., Pres. Ciciretti Rel. Curcuruto, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Fabio Massimo Gallo, 335)
  25. La negazione o l’impedimento allo svolgimento delle mansioni al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato (vedasi anche le sentenze della Sezione lavoro, n. 8835/1991, n. 13299/1992, n. 11727/1999, n. 14443/2000, n. 12553/2003): affermazioni dalle quali la stessa Corte ha talora tratto che il danno cagionato dalla lesione di tale diritto è risarcibile anche se esso è di natura non patrimoniale (Cassazione n. 1026/1997; n. 10/2002 già citata, ha precisato che l’affermazione di un valore superiore della professionalità direttamente collegato a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale in qualche modo supera e integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove fosse stata fornita la prova dell’effettiva sussistenza di un danno patrimoniale). (Cass. sez. III civ. 27/4/2004 n. 7980, Pres. Carbone Rel. Sabatini, in Lav. e prev. oggi 2004, 1086)
  26. Il danno da demansionamento deriva dalla lesione della professionalità e dell’immagine del dipendente e deve essere liquidato in via equitativa, tenendo anche conto delle difficoltà finanziarie in cui versa il datore di lavoro (nella fattispecie è stata presa a base la metà della retribuzione mensile, rapportata al numero dei mesi presi in considerazione). (Corte d’Appello Firenze 4/2/2003, Pres. Bartolomei Est. Amato, in D&L 2003, 354, con nota di Marco Orsenigo, “Ripartizione dell’onere della prova e criteri per il risarcimento del danno in ipotesi di demansionamento: esame della giurisprudenza”)
  27. La violazione dell’art. 2103, attraverso dequalificazione o forzata inattività del lavoratore, costituisce un atto illecito – anche quando si continui a corrispondergli, come di norma avviene, la retribuzione – perché il lavoro costituisce non soltanto un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore stesso. Il danno da dequalificazione professionale, difatti, non si identifica con il danno derivante dalla mancata corresponsione del trattamento retributivo ma può consistere semplicemente nel mancato aggiornamento e nella mancata pratica della propria professione. Giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste un diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (Cass. 15/6/83, n. 4106; Cass. 6/6/85, n. 3372; Cass. 10/2/88, n. 1437; Cass. 13/11/91, n. 12088; Cass. 15/7/95, n. 7708; Cass. 4/10/95, n. 10405), un diritto la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina, oltre all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l’obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale o, piu’ sinteticamente, del danno professionale. Questo danno può assumere aspetti diversi. Innanzitutto può consistere nel danno patrimoniale derivante, in via diretta ed automatica, dalla dequalificazione, dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (un danno molto evidente e grave nell’esercizio di alcune particolari professioni, soggette ad una continua evoluzione e quindi bisognose di continui aggiornamenti), così come può consistere nella perdita addizionale, a seguito della minor qualificazione (conseguente a dequalificazione), di un maggior guadagno per privazione della possibilità per il lavoratore di sfruttare particolari occasioni di lavoro o, come preferiscono esprimersi alcune decisioni, nella perdita di chance. Peraltro il danno professionale potrebbe assumere anche aspetti non patrimoniali. Potrebbe, ad esempio, costituire una lesione del diritto del lavoratore all’integrità fisica (art. 2087 c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 Cost.), quando la forzosa inattività, o l’esercizio di mansioni inferiori, ha determinato nel lavoratore non soltanto un dispiacere, una afflizione dello spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e propria patologia psichica, come uno stato ansioso o una sindrome da esaurimento (Cass. 16/12/92, n. 13299) e, secondo alcune decisioni, potrebbe anche costituire una lesione del diritto all’immagine o del diritto alla vita di relazione (Cass. 10/4/96, n. 3341). L’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del danno professionale o, meglio, delle varie specie di danni, patrimoniali o personali, compresi in questa ampia denominazione, è compito del giudice di merito e si risolve in una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. 14/11/01, n. 14199, pres. Amirante, est. Giannantonio, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 156)
  28. Dall’illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale che deve essere provato utilizzando criteri di esperienza comune, quali la quantità e qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento e l’esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 12/3/01, est. Vitali, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 43)
  29. Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell’interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall’art. 1226 c.c. (così Cass. 18/10/99, n. 11727, che ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore demansionato sull’assunto del mancato assolvimento, da parte dello stesso, dell’onere probatorio relativo alla sussistenza di un danno patrimoniale in qualche modo risarcibile; nonché Cass. 6/11/00, n. 14443). Il giudice del merito, accertata l’esistenza di una dequalificazione, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva (sufficiente di per sé sola a sorreggere la decisione: Cass. 18/1/00, n. 491), in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione, e alle altre circostanze relative al caso concreto (In fattispecie sulla base di risultanze testimoniali favorevoli alla sussistenza dei presupposti per il risarcimento danni alla professionalità a causa della riduzione dei poteri del dirigente ed in relazione alla durata dell’inoperosità – per 18 mesi -, è stata confermata la decisione di merito che aveva stabilito la liquidazione equitativa di lire 98 milioni a tale titolo) (Cass. 2/11/01, n. 13580, pres. Saggio, est. De Matteis, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 1623)
  30. Dall’illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalità, inteso in senso lato, con tutte le possibili prospettazioni specifiche (Trib. Milano 17/3/01, est. Chiavassa, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 47)
  31. Il demansionamento professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso infatti non solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c., ma costituisce offesa del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione – che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato – va riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa pure nell’ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione dell’effettivo pregiudizio patrimoniale (Cass. 6/11/00, n. 14443, pres. Trezza, est. Mammone, in Dir. lav. 2001, pag. 300, con nota di Salvatori, Dequalificazione professionale, lesione di diritti della personalità e prova del danno)
  32. In ipotesi di accertata lesione della professionalità, vanno risarciti al lavoratore sia il danno patrimoniale da perdita di chances sul mercato del lavoro, sia il danno alla dignità, costituente bene protetto da norme di rilievo costituzionale, mentre, va esclusa, nella fattispecie, la risarcibilità del danno biologico, mancando la prova del collegamento causale fra l’inadempimento e il dedotto danno, nonché della imputabilità del danno a dolo o colpa del datore di lavoro (Trib. Milano 22 febbraio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 446)
  33. La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all’ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, è stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalità, vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosità) (Pret. Milano 20/7/99, est. Martello, in D&L 1999, 885)
  34. La completa inattività del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità intesa con sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni (Pret. Milano 11/3/96, est. Curcio, in D&L 1996, 677)
  35. Dall’illegittima esclusione di un lavoratore da un concorso bandito dal datore di lavoro per l’assegnazione di una qualifica superiore discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sofferto, consistente nella perdita di chances o probabilità di promozione da liquidarsi in via equitativa, non essendo possibile una stima precisa in merito a tali probabilità (Pret. Lucca 26/10/94, est. Bartolomei, in D&L 1995, 648, nota SCORCELLI)

 

 

Quantificazione del danno

  1. Il demansionamento illegittimo impone al datore di lavoro un obbligo risarcitorio che deve riguardare tutti gli aspetti del pregiudizio subito dal lavoratore, da accertare secondo le circostanze del caso concreto; per quanto riguarda il danno patrimoniale, esso deve essere riferito a ogni perdita di guadagno, conseguente all’illegittima modifica delle mansioni, restando irrilevante la circostanza che determinate voci retributive, decurtate a seguito dell’illegittimo demansionamento, avrebbero potuto subire variazioni anche in ipotesi di illegittimo esercizio dello ius variandi (fattispecie riferita alla perdita dei c.d. “decimi di senseria”). (Cass. 24/3/2010 n. 7046, Pres. Roselli Est. Morcavallo, in D&L 2010, con nota di Lia Meroni, “Sulla riduzione della retribuzione nell’ipotesi di illegittimo esercizio dello ius variandi”, 551)
  2. Il danno da demansionamento deve essere liquidato tenendo conto sia del danno biologico, ove esistente, sia di un quid pluris a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un bene costituzionalmente protetto, quale la dignità del lavoratore; tale secondo danno si identifica con l’evento della dequalificazione, sicché il lavoratore non è onerato di fornire sul punto ulteriori prove. (Corte appello Firenze 13/7/2009, pres. ed est. Amato, in D&L 2009, con nota di Anna Rota, “Dequalificazione professionale e danno liquidabile dopo le decisioni delle Sezioni Unite”, 729)
  3. Il danno alla professionalità connesso alla mancata attività professionale è valutato in maniera equitativa nella misura di 1/3 della retribuzione spettante per ogni mese di dequalificazione. (Trib. Milano 29/8/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 553)
  4. Il danno alla professionalità attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello, determinando danni riconducibili nell’ambito del danno non patrimoniale. Orbene, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali (Cass. n. 8827 del 2003). A questi principi non si è attenuto il Tribunale di Milano, avendo quel giudice negato il ricorso al criterio equitativo e preteso dal danneggiato la prova specifica della diminuzione patrimoniale sofferta. Sotto questo profilo le censure del ricorrente si mostrano fondate e devono essere accolte. (Cass. 26/5/2004 n. 10157, Pres. Senese Rel. D’Agostino, in Lav. e prev. oggi 2004, 1091)
  5. Il risarcimento del c.d. danno alla professionalità che consegue al consapevole e volontario svuotamento delle mansioni del lavoratore deve essere equatitavimente commisurato, pur in mancanza della prova del suo preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione. (Trib. Milanon 14/4/2004, Est. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2004, 1304)
  6. Ai sensi dell’art. 13 SL è configurabile un illecito demansionamento in caso di emarginazione e riduzione quantitativa dei compiti lavorativi del dirigente, il quale ha pertanto diritto ad ottenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno alla professionalità, da quantificarsi in via equitativa facendo riferimento ad una quota della retribuzione mensile (nella fattispecie, il danno è stato quantificato nella misura del 20 % della retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento). (Trib. Milano 1/4/2003, Est. Peragallo, in D&L 2003, 767)
  7. L’opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. non è un mezzo di impugnazione, ma deve essere configurata come azione dichiarativa con la quale il debitore contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. In caso di condanna del datore di lavoro a risarcire il danno cagionato al dipendente dequalificato, nella misura di una quota percentuale della retribuzione mensile per il tempo della lesione alla professionalità, il credito del lavoratore è determinabile sulla base della retribuzione risultante dalle buste paga, maggiorata della quota mensile della tredicesima mensilità. Gli effetti della sentenza che accerta la dequalificazione e condanna al risarcimento dei danni si protraggono anche dopo l’emanazione, fino a che permanga la dequalificazione. ( Corte d’Appello Milano 8/2/2002, Pres. Ed Est. Mannacio, in D&L 2002, 1064)
  8. I danni causati da illegittima dequalificazione possono essere determinati dal giudice in via equitativa, facendo riferimento ad una quota della retribuzione mensile, da calcolarsi in base al perdurare nel tempo della lesione alla professionalità, nonché al divario tra le mansioni precedentemente svolte e quelle attribuite dopo il demansionamento. (Trib. Milano 22/12/2001, Est. Atanasio, in D&L 2002, 377)
  9. E’ infondata la pretesa di utilizzare – pur in caso di lavoro part-time – quale dato di partenza a fini del risarcimento del danno da demansionamento, l’integrale retribuzione mensile. Non esistendo criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento (cosicché il giudizio del Tribunale si mantiene nell’ambito di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimità) e poiché la dequalificazione può assumere vari livelli di incidenza tali da giustificare così differenti risarcimenti, è corretto l’utilizzo della retribuzione mensile quale mero parametro per una liquidazione equitativa ( in concreto inferiore alla retribuzione globale), anche perché la retribuzione non rappresenta soltanto il corrispettivo della capacità professionale (Cass. 20/1/01, n. 835, pres. Prestipino, est. Spanò, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 357)
  10. Il danno da dequalificazione professionale – suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice – è determinabile in una quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno è da commisurare all’intera retribuzione (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio, in D&L 2000, 750, n. PAVONE)
  11. Il risarcimento del danno alla professionalità, che consegue al consapevole e volontario “svuotamento” delle mansioni del lavoratore, deve essere equitativamente commisurato, pur in mancanza della prova del preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo i criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione. Viceversa, a fronte del suddetto “svuotamento” delle mansioni, non è risarcibile il lamentato danno biologico in mancanza della prova specifica, incombente sul lavoratore, della misura del danno e del nesso causale con la condotta datoriale (Trib. Roma 4/4/00, est. Buonassisi, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 370)
  12. In ipotesi di adibizione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti a quelle precedentemente svolte, va ritenuta l’illegittimità del demansionamento, con diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale subito, equitativamente determinabile nel 25% della retribuzione, per tutto il periodo di durata del provvedimento (Pret. Milano 26/6/99, est. Frattin, in D&L 1999, 883)
  13. L’assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, che non gli consentono di utilizzare e valorizzare le conoscenze teoriche e le capacità professionali acquisite nelle fasi pregresse del rapporto, è illegittima, e comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, e al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice. Vale a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione della propria retribuzione, comprensiva di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 19/2/99, est. Martello, in D&L 1999, 375)
  14. L’assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacità, e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un’ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie (Pret. Milano 9/4/98, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 704)
  15. L’assegnazione di mansioni non equivalenti alle precedenti, in violazione dell’art. 2103 c.c., comporta la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nelle precedenti mansioni, o in altre equivalenti, oltre al risarcimento del danno causato dalla lesione del patrimonio professionale, effettivo e potenziale; per la liquidazione del danno da compiersi in via equitativa può farsi riferimento a una quota della retribuzione lorda (nella specie il 50%), per il periodo di dequalificazione (Pret. Milano 1/4/98, est. Vitali, in D&L 1998, 992)
  16. In ipotesi di accertata illegittima dequalificazione, incombe sul lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, l’onere della prova in relazione all’esistenza e all’entità del danno stesso, quantificabile equitativamente, in funzione di parametri quali la durata del demansionamento subito, e i suoi riflessi sul valore del lavoratore sul mercato, e sulla sua immagine professionale (Trib. Milano 9/11/96, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 360, n. Tagliagambe, Verso la dequalificazione del danno da dequalificazione)
  17. L’illegittima assegnazione del lavoratore a nuove mansioni non equivalenti alle precedenti, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno alla professionalità, suscettibile di determinazione in via equitativa da parte del giudice, valendo a tal fine il parametro della retribuzione che, peraltro, può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, attesa la funzione propria della retribuzione, compensativa di diversi elementi della prestazione e non solo della capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 26/8/96, est, Martello, in D&L 1997, 140)
  18. Il danno da dequalificazione deve essere quantificato in via equitativa. Il parametro della retribuzione percepita può tuttavia essere utilizzato per quella parte del risarcimento che è connessa con la perdita di capacità professionale del lavoratore (Pret. Milano 20/6/95, est. Curcio, in D&L 1995, 944)
  19. L’attribuzione al lavoratore di mansioni non equivalenti alle precedenti, o comunque inferiori a quelle del livello di inquadramento, costituisce violazione dell’art. 2103 c.c. e comporta la condanna del datore di lavoro sia a riassegnare le precedenti mansioni sia a risarcire il danno all’immagine professionale così cagionato; per la determinazione di tale danno, da compiersi in via equitativa, può farsi riferimento a una quota della retribuzione mensile commisurata alla durata della dequalificazione (Pret. Milano 28/10/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 374. In senso conforme, v. Pret. Monza 14/11/94, est. Buratti, in D&L 1995, 375; Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 121)
  20. L’illegittima dequalificazione del dipendente, avendo riflesso sulla sua immagine professionale e quindi sul suo “valore” sul mercato del lavoro, dà luogo a un danno patrimoniale risarcibile; la misura del risarcimento è determinabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 cpc, prendendo in considerazione, fra l’altro, il periodo di demansionamento e la relativa retribuzione (nella fattispecie è stato deciso un risarcimento pari al 50% della retribuzione dovuta per il periodo di demansionamento, non rivalutata) (Pret. Milano 16/9/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 143)

 

 

Prescrizione

  1. L’azione di risarcimento del danno alla professionalità, causato da illegittimo demansionamento, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e non da illecito extracontrattuale (Pret. Milano 11/1/96, est. Peragallo, in D&L 1996, 741)

 

 

 

Onere della prova

  1. Il danno alla professionalità non può considerarsi in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo onere del dipendente dimostrare tale danno, fornendo, ad esempio, la prova di un ostacolo alla progressione di carriera. (Cass. 8/1/2014 n. 172, Pres. Lamorgese Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2014, 404)
  2. Il danno da demansionamento, nella sua accezione patrimoniale, non ponendosi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, comporta l’onere probatorio del lavoratore di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche in via presuntiva, non solo la potenzialità lesiva della condotta datoriale bensì anche la sussistenza del danno richiesto e il nesso di causa tra questo e la condotta dedotta; tale accertamento va svolto, ex art. 2103 c.c., attraverso la comparazione tra le mansioni in concreto affidate al lavoratore, quelle astrattamente previste dalla normativa di riferimento per la categoria e per il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo precedente. La liquidazione di tale danno è determinabile, nell’ambito di un giudizio necessariamente equitativo, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione quale elemento di massimo rilievo per la valutazione del contenuto professionale ed economico delle mansioni svolte dal singolo lavoratore. (Trib. Milano 8/2/2013, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2013, 528)
  3. Il danno da demansionamento, nella sua accezione patrimoniale, non ponendosi quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, comporta l’onere probatorio del lavoratore di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., anche in via presuntiva, non la potenzialità lesiva della condotta datoriale, bensì anche la sussistenza del danno richiesto e il nesso di causalità tra questo e la condotta dedotta; tale accertamento va svolto, ex art. 2103 c.c., attraverso la comparazione tra le mansioni in concreto affidate al lavoratore, quelle astrattamente previste dalla normativa di riferimento per la categoria e il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo di riferimento per la categoria e per il profilo professionale di riferimento e quelle svolte dallo stesso nel periodo precedente. La liquidazione di tale danno è determinabile, nell’ambito di un giudizio necessariamente equitativo, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione quale elemento di massimo rilievo per la valutazione del contenuto professionale ed economico delle mansioni svolte dal singolo lavoratore. (Trib. Milano 25/9/2012, Giud. Scarzella, in Lav. nella giur. 2012, 1224)
  4. Dell’illegittima dequalificazione può derivare un danno che può assumere aspetti diversi, potendo consistere tanto nel danno professionale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, dalla perdita di chance, cioè di avanzamenti in carriera e ulteriori possibilità di guadagno, quanto in una lesione del diritto all’immagine, del diritto alla salute e comunque del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nei luoghi di lavoro, tutelato dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. Proprio in conseguenza della potenziale pluralità di conseguenze lesive è indispensabile una specifica allegazione da parte del lavoratore, al quale il giudice non può sopperire d’ufficio. Il lavoratore ha quindi l’obbligo di precisare quali tipi di danno ritenga di aver subito e fornire tutti gli elementi concreti dai quali possa emergere la prova del danno, e ciò anche con riferimento al danno non patrimoniale, essendo necessario dimostrare i concreti cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, alla qualità di vita del danneggiato. (Trib. Trieste 17/5/2010, Giud. Barzazi, in Lav. nella giur. 2010, 843)
  5. Poiché il divieto di discriminazione per età è oggetto, nella disciplina comunitaria e nazionale, di molteplici possibilità di deroga in ragione delle esigenze del mercato del lavoro, la prova sul punto deve essere particolarmente rigorosa sicché la mera allegazione che un numero modesto di dipendenti sia stato oggetto di demansionamento perché più anziano, non è sufficiente a far presumere l’esistenza di una discriminazione per età (nella specie il ricorrente aveva allegato situazioni di demansionamento per 13 funzionari su 273). (Corte appello Firenze 13/7/2009, pres. ed est. Amato, in D&L 2009, con nota di Anna Rota, “Dequalificazione professionale e danno liquidabile dopo le decisioni delle Sezioni Unite”, 729)
  6. Il danno professionale ed esistenziale derivante dalla dequalificazione può essere provato anche per presunzioni (nella fattispecie si trattava di totale inoperosità del lavoratore protrattasi per oltre un anno). (Corte app. Firenze 12/2/2008, Pres. ed est. Amato, in D&L 2008, con nota di Francesco Alvaro, “La teoria eventistica del danno si riaffaccia nella giurisprudenza di merito”, 974)
  7. In materia di risarcimento del danno per l’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità ed alla durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto. (Cass. 12/11/2002, n. 15868, Pres. Ciciretti, Rel. Prestipino, in Lav. nella giur. 2003, 372; in Foro it. 2003, parte prima, 480)
  8. Il prestatore di lavoro, il quale chieda la condanna del datore al risarcimento del danno di qualsiasi specie, compreso quello alla professionalità, subito a causa della lesione del diritto di eseguire la prestazione corrispondente alla qualifica spettante, deve fornire la prova del danno stesso, quale presupposto della valutazione equitativa, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore. (Cass. 14/5/2002, n. 6992, Pres. Senese, Est. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2003, 326, con nota di Leonardo Paianotti, Violazione dell’art. 2103 c.c. e danno risarcibile: è necessario la prova delle conseguenze pregiudizievoli).
  9. L’illegittima dequalificazione, consistente nella sottrazione della parte più qualificante delle mansioni e nella successiva adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, è causa di un danno alla professionalità, all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore; la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita in via presuntiva. (Trib. Milano 22/12/2001, Est. Atanasio, in D&L 2002, 377)
  10. Dall’illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale, che deve ritenersi provato qualora si verifichi un lungo periodo di dequalificazione per una figura professionale (nella specie, quella del formatore) che richiede un costante aggiornamento e contatto col mercato del lavoro. La misura del danno va determinata dal giudice in via equitativa (nella specie, il danno è stato determinato nel 20% della retribuzione). (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. e est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 256)
  11. Dall’illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno all’immagine professionale, che non necessita di una specifica prova, ma può essere equitativamente determinato (nella specie, la Corte d’Appello lo ha determinato nella misura del 10% della retribuzione del lavoratore illegittimamente demansionato). (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Ruiz, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 261)
  12. Nell’ipotesi di demansionamento non è configurabile un danno in re ipsa alla professionalità del lavoratore – intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione – essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l’inattività o l’attività in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell’attività lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento, l’esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 10/6/00, pres. ed est. Mannaccio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 367)
  13. Il danno alla professionalità ed all’identità personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicché non si richiedono particolari accertamenti se non l’uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l’esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di “svuotamento” delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione (Trib. Milano 26/4/00, est. Atanasio, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 375)
  14. Dalla violazione dell’art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall’eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell’identità professionale di ogni soggetto protetto dall’art. 2 Cost. anche attraverso l’attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell’esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit (nella fattispecie, sul rilievo che il livello professionale delle mansioni in precedenza esercitate dalla lavoratrice non era elevatissimo e che la dequalificazione è stata di breve durata, il Pretore ha escluso l’esistenza di un danno alla professionalità) (Pret. Milano 28 marzo 1997, est. Ianniello, in D&L 1997, 791)