Rinvio ad altre voci
Le questioni inerenti la definizione specifica di danno e gli aspetti relativi al loro risarcimento sono contenute nelle singole voci di seguito indicate:
Danno biologico
Danno differenziale
Danno esistenziale
Danno morale
Danno non patrimoniale
Danno patrimoniale
Danno professionale
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di risarcimento del danno
In genere
- Dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto al familiare di una persona deceduta per colpa altrui non è possibile detrarre il valore capitale della pensione di reversibilità: non opera la “compensatio lucri cum damno” in quanto la reversibilità accordata dall’Ente previdenziale è una forma di tutela previdenziale che trova origine nel “sacrificio” compiuto dal de cuius quando era in vita. (Cass. 13/2/2020 n. 3689, ord., Pres. De Stefano Rel. Valle, in Lav. nella giur. 2021, 399)
- Il mancato soddisfacimento dell’onere gravante sull’istante sul piano dell’allegazione e della prova dei pregiudizi relativi al tipo di danno subito in concreto e del nesso di causalità corrente tra il primo e l’inadempimento del datore di lavoro, preclude di procedere alla sua valutazione equitativa. (Trib. Bari 13/10/2016, Giud. Minervini, in Lav. nella giur. 2017, 208)
- È ammissibile la domanda di risarcimento extracontrattuale nei confronti della Commissione e della BCE per violazione del diritto dell’Unione, in particolare per violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione al comportamento tenuto da detti organi in ordine alla definizione delle condizioni apposte ai piani di salvataggio deliberati dal Meccanismo europeo di stabilità. (Corte di Giustizia, Gr. Sez., 20/9/2016, cause riunite da C-8715 a C-10/15, Pres. Lenaerts Est. Arabadjiev, in Riv. It. Dir. La. 2016, con nota di G. Bronzini, “Corte di Giustizia: verso la sindacabilità delle misure di austerity?”, 208)
- In caso di inadempimento del datore di lavoro dell’obbligo, contrattualmente assunto, di fornitura ai dipendenti di “vestiario uniforme”, ove il dipendente, al fine di adempiere alla propria obbligazione di indossare in servizio “abiti uniformi”, sia costretto ad acquistare a proprie spese abiti che, per tipo e foggia, diversamente non avrebbe acquistato, il datore di lavoro è tenuto, in base alla disciplina generale degli artt. 1218 ss. c.c. a risarcire il danno rappresentato dal costo aggiuntivo incontrato per detto acquisto, giacché trattasi di perdita patrimoniale causalmente riconducibile in modo immediato e diretto all’inadempimento. (Corte app. Lecce 6/7/2016, Rel. Avv. Zaza, in Lav. nella giur. 2016, 1132)
- In virtù del generale dovere di sicurezza incombente ai sensi dell’art. 2087 c.c. (da interpretarsi in conformità con gli artt. 32 e 41 Cost.), è addebitabile al datore di lavoro la responsabilità per il danno occorso al lavoratore che appaia causalmente riconducibile, in mancanza di prova contraria, all’assenza di misure di prevenzione c.d. “innominate”, le quali, ancorché non espressamente imposte dalla legge, siano suggerite dagli standards di sicurezza normalmente osservati o da conoscenze sperimentali o tecniche. (Cass. 30/6/2016 n. 13465, Pres. D’Antonio Est. Cavallaro, in Lav. nella giur. 2016, 925)
- Il risarcimento del danno muove dalla logica di ristorare il “danneggiato” dalla perdita di un valore se, e nella misura in cui, questo sia stato subito, ricostituendo lo stato in cui il medesimo si sarebbe trovato in difetto di illecito. Pertanto, l’accesso a una tutela risarcitoria non può prescindere da un’adeguata allegazione e prova del “danno”, e dunque della perdita da “reintegrare” nella sfera del danneggiato, imponendo un rigoroso accertamento sia del fatto illecito, sia del tipo di danno in concreto subito, nonché del nesso di causalità intercorrente fra evento dannoso e comportamento lesivo. (Trib. Cassino 5/11/2014, Giud. Sandulli, in Lav. nella giur. 2015, 424)
- Nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori, è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore ne domandi il risarcimento nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito. (Cass. 15/4/2014 n. 8755, Pres. Coletti De Cesare Rel. D’Antonio, in Lav. nella giur. 2014, 707)
- La violazione del diritto del lavoratore all’esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore, salvo che l’inattività del lavoratore sia riconducibile a un lecito comportamento del datore medesimo, giustificata dai poteri imprenditoriali, garantiti dall’art. 41 Cost., o dall’esercizio dei poteri disciplinari. (Cass. 12/4/2012 n. 7963, Pres. Battimiello Est. Tria, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Alessandro Petrillo, “Diritto del lavoratore all’esecuzione della prestazione e danno non patrimoniale: incertezze interpretative e spunti evolutivi”, 104)
- Il risarcimento derivante dalla violazione del diritto del lavoratore all’esecuzione della propria prestazione deve essere integrale e seguire criteri di valutazione che, seppur nell’ambito di un sistema predeterminato, tengano conto delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione. (Cass. 12/4/2012 n. 7963, Pres. Battimiello Est. Tria, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Alessandro Petrillo, “Diritto del lavoratore all’esecuzione della prestazione e danno non patrimoniale: incertezze interpretative e spunti evolutivi”, 104)
- La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall’art. 2087 c.c., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo a una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dall’art. 429, comma 2, c.p.c.; ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla l. n. 412/1991, art. 16, comma 6. (Cass. 5/3/2012 n. 3417, Pres. Miani Canevari Rel. Maiasano, in Lav. nella giur. 2012, 505)
- La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dall’attività illegittima della Pubblica amministrazione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che dichiara l’illegittimità degli atti produttivi del danno. (Trib. Enna 19/10/2011, Est. De Simone, in D&L 2012, con nota di Donisio Serra, “Illegittima mancata assunzione e danno a carico della PA”, 504)
- Il risarcimento del danno non patrimoniale è autonomo dall’accertamento del reato, essendo solamente necessario che il fatto sia astrattamente preveduto come reato e sia conseguentemente idoneo a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale. (Cass. 15/6/2010 n. 14345, Pres. Monaci Est. Toffoli, in Lav. nella giur. 2010, 948)
- L’art. 1, comma 3°, L. 25/2/92 n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, 4° comma, deve interpretarsi nel senso che l’indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali deve essere riconosciuto solo a coloro il cui danno permanente presenta una soglia minima di indennizzabilità; soglia rappresentata dall’inquadramento della patologia, anche in via di equivalenza, in una delle otto categorie previste dalla tabella A allegata al DPR 30/12/81 n. 834. (Cass. Sez. Un. 1/4/2010 n. 8064, Pres. Vittoria Est. Amoroso, in D&L 2010, con nota di Alberto Cappellaro, “Epatite C, indennizzo ex lege 210/92 e rilevanza della tabella A allegata al DPR 834/81: intervengono le Sezioni Unite”, 627)
- È nulla, ai sensi dell’art. 1229, 1° comma, c.c., la clausola che esclude in via preventiva la responsabilità del datore di lavoro per i comportamenti da questo posti in essere che, in ragione della loro gravità, comportino la lesione del decoro e dell’integrità psico-fisica del lavoratore. (Cass. 22/3/2010 n. 684, Pres. Roselli Est. Morcavallo, in D&L 2010, con nota di Vania Scalambrieri, “Il risarcimento del danno biologico per illegittimo licenziamento presuppone la prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo al datore di lavoro”, 582)
- Perché il lavoratore ottenga il risarcimento del danno di cui all’art. 36 D.Lgs. 30/3/01 n. 165 è necessario che alleghi e provi le specifiche circostanze di fatto che determinano la sussistenza di un danno. (Trib. Napoli 8/3/2010, Est. D’Ancona, in D&L 2010, con nota di Tiziana Laratta, “Qualche breve riflessione su un’insolita sentenza in tema di successione di contratti a termine nel pubblico impiego”, 510)
- Il dipendente, al quale è stata negata, senza giustificato motivo, la possibilità di fruire dei permessi per la frequenza di corsi di formazione, ha diritto al risarcimento del danno in quanto ha perso una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore qualificazione con migliori prospettive di carriera (nella specie, la Corte ha confermato un risarcimento in favore di una dipendente di una casa di riposo alla quale non erano state concesse le 150 ore di permesso annue per la frequenza di un corso professionale esterno). (Cass. 11/9/2009 n. 19682, Pres. De Luca Est. Nobile, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con nota di Barbara Caponetti, “Diritto alla formazione e danno da perdita di chance del lavoratore”, 282)
- L’azione di risarcimento del danno da perdita di chances può essere proposta dal lavoratore che non abbia maturato il diritto alla retribuzione per colpevole inadempimento del datore di lavoro. La parte ricorrente, creditrice, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta. (Trib. Napoli 11/3/2009, Giud. Totaro, in Lav. nella giur. 2009, 636)
- Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né necessita dell’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione. (S.U. 11/11/2008 n. 26972, Pres. Carbone Est. Preden, in Orient. della giur. del lav. 2009, 1)
- Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, del quale va esclusa ogni connotazione di carattere temporale. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Ugualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del pregiudizio di tipo esistenziale che altro non sono che componenti del complesso pregiudizio non patrimoniale, che va integralmente e unitariamente ristorato. Possono costituire solo “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione. (S.U. 11/11/2008 n. 26972, Pres. Carbone Est. Preden, in Orient. della giur. del lav. 2009, 1)
- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di “danno evento”. E del pari da respingere è la variante costituita dall’affermazione che nel caso di lesioni di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. (S.U. 11/11/2008 n. 26972, Pres. Carbone Est. Preden, in Orient. della giur. del lav. 2009, 1)
- La pretesa risarcitoria di un dipendente che non trovi fondamento in un contratto di lavoro in essere non può che riguardare la responsabilità precontrattuale della P.A. e quindi contenuta nel limite dell’interesse contrattuale negativo: il dipendente potrà così reclamare le spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto e anche la perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione di contratti maggiormente vantaggiosi, ma non potrà formalmente reclamare un risarcimento equivalente a quello conseguente a un eventuale inadempimento contrattuale, non essendo stati acquisiti quei diritti che derivano solo dal contratto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, collocato nella graduatoria per il conferimento di contratti di docenza nella scuola statale, lamentando l’illegittima pretermissione in sede di affidamento di un contratto a tempo determinato, contratto assegnato invece ad altro docente inserito nella stessa graduatoria, reclamava a titolo risarcitorio le somme che gli sarebbero spettate quale retribuzione contrattuale, nonché il riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio non prestato per colpa dell’Amministrazione, ai fini del successivo aggiornamento delòla graduatoria. Per un’efficace ricostruzione degli elementi distintivi della responsabilità precontrattuale e contrattuale della P.A. in fase di formazione del contratto di lavoro, si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. lav., 28 novembre 2008 n. 28456). (Trib. Tolmezzo 26/9/2008, Est. Berardi, in Lav. nelle P.A. 2008, 1133)
- In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio da ultimo specificato, ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all’azione di un lavoratore che aveva agito per il risarcimento del danno nei confronti del suo datore di lavoro per i suoi ripetuti comportamenti vessatori, aveva riconosciuto la responsabilità dello stesso datore per i soli danni a lui imputabili a titolo differenziale per le ulteriori conseguenze patologiche di tipo depressivo che erano derivate dalla sua condotta, inquadrabile come mera concausa rispetto al quadro clinico del dipendente già affetto in precedenza da una situazione psichica compromessa, sulla quale, perciò, aveva prodotto un effetto di aggravamento e non di causa esclusiva). (Cass. 8/6/2007 n. 13400, Pres. De Luca Est. Monaci, in Lav. nella giur. 2008, 90 e in Dir. e prat. lav. 2008, 793)
- Nel caso di lesione all’integrità psicofisica di un dipendente ASL con mansioni di infermiere, per contrazione del virus dell’epatite a seguito di contatto con esecrato ematico, l’azione risarcitoria ha natura extracontrattuale qualora la condotta dell’amministrazione abbia un’idoneità lesiva che si esplica indifferentemente nei confronti dei cittadini, mentre ha natura contrattuale in caso contrario (nella specie, la S.C. ha stabilito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di azione contrattuale relativa a fatti anteriori al 30 giugno 1998). (Cass. Sez. Un. 18/5/2007, n. 11562, Pres. Ianniruberto Rel. Miani Canevari, in Lav. nelle P.A. 2007, 737)
- L’illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona può dar luogo a due distinte voci di risarcimento, rispettivamente a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica; pertanto il giudice è tenuto a verificare se le lesioni accertate, oltre a incidere sulla salute del soggetto, abbiano anche pregiudicato la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito. (Cass. 10/1/2007 n. 238, Pres. Senese Est. De Matteis, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Dario Simeoli, “Presunzione di colpa e danno morale; danno biologico e invalidità lavorativa specifica”, 670)
- Dovendosi escludere la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’imprenditore in base ad un criterio puramente oggettivo di imputazione, occorre che sia accertata – e l’onore della prova incombe sul lavoratore – l’omissione da parte del datore delle misure concrete che, per la specificità del lavoro, le sue modalità e la natura dell’ambiente in cui deve svolgersi si rendono necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore. Anche una condizione fisica stressante imputabile al datore può costituire fonte di sua responsabilità, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condizione e l’infortunio subito dal lavoratore, secondo un nesso di causalità adeguata. (Corte d’appello Milano 16/12/2004, Pres. Mannacio Rel. Sbordone, in Lav. nella giur. 2005, 799)
- La differenza ontologica tra il risarcimento del danno e l’indennizzo Inail comporta che non necessariamente debba esservi omogeneità dei parametri valutativi dell’una e dell’altra categoria: sicchè non vi è ragione per cui il giudice della responsabilità civile non possa continuare ad applicare i consueti criteri equitativi di liquidazione del danno anche in presenza di una fattispecie dannosa comportante l’erogazione di prestazioni da parte dell’Inail. (Trib. Pinerolo 27/4/2004, Est. Pappalettere, in Lav. nella giur. 2004, 1209)
- Al soggetto affetto da patologia dipendente da attività lavorativa il danno biologico subito deve essere liquidato utilizzando le tabelle elaborate dal Tribunale di riferimento, sulla base della percentuale di invalidità e dell’età della persona, mentre il danno morale può essere equitativamente risarcito con una somma equivalente al quarto del danno biologico. (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 15/4/2004 n. 501, Giud. Grasso, in Giur. It. 2005, 1168)
- Ogni tipo di lesione di cui si chiede il ristoro, in conseguenza di condotte violative di parte datoriale devono essere oggetto di prova ex art. 2697 c.c. e prima ancora insopprimibilmente individuate nella loro ontologica esistenza sulla scorta di un puntuale tessuto allegatorioe determinate nella specie in base al bene della vita leso. (Trib. Roma 17/3/2004, Est. Marocco, in Lav. nella giur. 2004, 1307)
- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. per irragionevole contrasto con il principio di parità delle giurisdizioni, civile e penale, nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché la responsabilità dell’autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge. Infatti l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche quando la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. (Corte Cost. 11/7/2003 n. 233, Pres. Chieppa Rel. Marini, in D&L 2003, 910, con nota di Alberto Guariso-Giovanni Paganuzzi, “La svolta sul danno non patrimoniale alla prova del diritto del lavoro”)
Ai sensi dell’art. 2049 c.c. il datore di lavoro è civilmente responsabile nei confronti del proprio dipendente dei danni provocategli da fatto delittuoso commesso, in orario ed ambiente di lavoro, da altro dipendente e superiore gerarchico del primo, dovendosi ritenere sussistente un nesso di causalità tra l’esercizio delle incombenze affidate all’autore del fatto ed il fatto medesimo nel senso che le mansioni affidate a questi hanno reso possibile o comunque agevolato il comportamento dannoso. (Trib. Milano 9/5/2003, Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2003, 1176) - In caso di premio aziendale legato alle voci di bilancio, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno morale e patrimoniale a carico degli amministratori della società datrice di lavoro che siano stati condannati con sentenza penale definitiva per falso in bilancio, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra la diminuzione del premio ed il falso in bilancio. (Trib. Torino 23/12/2002, Est. Tarnagnone Boerio, in D&L 2003, 372, con nota di Alba Civitelli, “Parte variabile della retribuzione e tutela dei lavoratori”)
- L’inosservanza da parte del datore di lavoro di una decisione del giudice del lavoro attuata mediante atti pregiudizievoli per il lavoratore integra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 388 c.p. e comporta quindi un risarcimento a favore di quest’ultimo dei danni subiti. (Trib. Milano 30/7/2002, Est. Peragallo, in D&L 2002, 1055, con nota di chele Di Lecce, “Ancora sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”)
- Il danno allegato dal lavoratore che ha subito una illegittima turnazione deve essere risarcito anche laddove manchi la prova in concreto del pregiudizio riportato, essendo esso intrinseco all’incertezza sulla possibilità di fruire del tempo libero. Il danno da illegittima turnazione può essere quantificato in una percentuale della retribuzione mensile percepita dalla lavoratrice, da determinarsi in relazione a diversi fattori tra i quali l’assenza del consenso dell’interessata alla turnazione e l’esistenza di pregresse contestazioni da parte della lavoratrice in merito alla maggior penosità della prestazione ad essa richiesta in violazione della normativa sul part-time.
Il risarcimento del danno da illegittima turnazione ha natura extracontrattuale e si prescrive in cinque anni. (Trib. Milano 16/7/2002, Est. Mascarello, in D&L 2003, 118, con nota di “Illegittima turnazione nel part-time: accordi collettivi e danni”) - Deve considerarsi negligente e quindi, in virtù del disposto dell’art. 1227, 2° comma, c.c., ostativa al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, la condotta dell’imprenditore che non assicuri l’autovettura aziendale con una polizza idonea a garantire il ristoro di tutti i danni anche nell’ipotesi in cui l’evento lesivo sia riconducibile al comportamento colposo del proprio dipendente, che utilizzi l’autovettura aziendale, pur senza esserne autorizzato, per motivi personali (Trib. Padova 4/6/2001, pres. e est. Balletti, in Lavoro giur. 2001, pag. 1161, con nota di Venditti, Danni del dipendente da circolazione stradale, negligenza del datore di lavoro e attribuzione della responsabilità)
- L’onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227, 2° comma, c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza; pertanto, qualora la prestazione richiesta al lavoratore dipendente comporti, per la peculiare natura dell’attività d’impresa, elevati rischi economici per il datore di lavoro, non è conforme al principio generale di equilibrio contrattuale porre a carico del dipendente le conseguenze di natura patrimoniale dei suoi comportamenti colposi, quando a ciò possa essere posto un rimedio preventivo consistente nella stipula di una polizza adeguata. (Nel caso di specie il Tribunale ha negato la risarcibilità del danno causato dal conducente a un automezzo e al relativo carico, in quanto la datrice di lavoro, esercitante l’attività imprenditoriale di trasporto su strada, non aveva stipulato una polizza assicurativa c.d. “kasko”, adeguata a coprire l’intero rischio connesso all’attività d’impresa svolta) (Trib. Rovereto 16/3/98, pres. ed est. Di Fazio, in D&L 1998, 1013)
Danno all’immagine
- Il danno all’immagine, conseguente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita l’Amministrazione, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, la cui cognizione spetta alla Corte dei conti. Sul piano dell’imputazione soggettiva della lesione del diritto all’immagine fatta valere nel diritto di responsabilità amministrativo-contabile, la lesione si radica su comportamenti illeciti contrari ai doveri di ufficio tenuti da chi è legato da rapporto di servizio con l’amministrazione, e la conformazione della lesione del diritto e la sua gravità sono segnate dall’esistenza di detto rapporto. Il risarcimento del danno all’immagine va necessariamente determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando i costi di ripristino del bene, che hanno valenza economica sotto il profilo del danno emergente (costi del mancato conseguimento della finalità pubblica, dell’inefficienza e inefficacia dell’organizzazione) o di lucro cessante (sotto il profilo dei vantaggi derivanti alla p.a. dall’adesione della generalità dei cittadini) ed allontanandosi così tanto dal risarcimento del danno in senso classico quanto dalla riparazione della sofferenza tipica del danno morale. (Corte dei Conti 18/6/2004 n. 222, Pres. Simonetti Rel. Mastropasqua, in Giur. It. 2004, 1964)
- Il danno alla professionalità attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 della Costituzione, avente ad oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledano tale diritto vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello. La valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere effettuata dal giudice che alla stregua di un parametro equitativo. (Cass. 26/5/2004 n. 10157, Pres. Senese Est. D’Agostino, in D&L 2004, 343)
- Il segretario comunale illegittimamente rimosso da un’Amministrazione comunale che sia stato successivamente collocato in disponibilità da parte dell’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali ed abbia da questa ottenuto incarichi di reggenza in comuni di fascia inferiore a quello originario, ivi svolgendovi mansioni più semplici, ha diritto al risarcimento del danno alla professionalità ed all’immagine, dovendosi considerare la lesione del prestigio di cui il segretario gode dentro e fuori l’ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate. (Trib. Voghera 15/1/2004, Est. Dossi, in D&L 2004, 98)
- La divulgazione a terzi, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, di una contestazione disciplinare, oltretutto non seguita da pari divulgazione del provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare con essa iniziato, lede il diritto di difesa e l’immagine professionale e pubblica del dipendente, in violazione dell’art. 2087 c.c.; il relativo danno deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto della posizione lavorativa occupata dal danneggiato e della rilevanza pubblica delle mansioni svolte. (Trib. Milano 21/8/2002, Est. Santosuosso, in D&L 2002, 916, con nota di Maddalena Martina, “Nuovi danni nell’ambito del rapporto di lavoro: breve rassegna di giurisprudenza”)
- Ove un’illegittima sanzione disciplinare sia risultata lesiva dell’immagine professionale del dipendente all’esterno dell’azienda, il datore di lavoro è tenuto al relativo risarcimento del danno, desumibile in via equitativa. (Trib. Milano 2/5/2002, Est. Peragallo, in D&L 2002, 659)
Responsabilità del lavoratore
- La violazione da parte del lavoratore degli obblighi di fedeltà e diligenza comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, l’insorgere del diritto al risarcimento del danno; tuttavia, l’inadempimento colposo delle obbligazioni contrattuali non può essere presunto sulla base della prova del venir meno dell’elemento fiduciario, ma deve essere autonomamente e concretamente dimostrato (Cass. 26/6/00, n. 8702, pres. Amirante, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 292, con nota di Conte, Licenziamento disciplinare e obblighi risarcitori: poteri del giudice e oneri delle parti)
- Il lavoratore che abbia avuto in consegna dal datore di lavoro, per l’espletamento della prestazione lavorativa, una cosa di proprietà del datore di lavoro risponde del danneggiamento della cosa stessa a titolo di responsabilità contrattuale e, precisamente, a titolo di inadempimento dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione di lavoro. Ai fini della affermazione della relativa responsabilità normalmente incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova che l’evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Peraltro le parti, sia individualmente sia collettivamente, possono disciplinare la ripartizione dell’onere della prova diversamente (fattispecie relativa all’art. 67 c.c.n.l. autoferrotranvieri – t.u. 23/7/76) (Cass. 11/12/99 n. 13891, pres. D’Angelo, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 413)
- Pur non potendosi escludere in linea di principio che le parti, sia individualmente che collettivamente, possano autonomamente disciplinare la ripartizione dell’onere della prova in riferimento ai danni cagionati dal lavoratore alle cose di proprietà del datore di lavoro e da questo consegnategli per lo svolgimento della prestazione lavorativa, va cassata con rinvio la sentenza del giudice di merito che abbia disposto il risarcimento dei danni causati dal conducente di autolinee all’autobus della società datrice di lavoro ritenendolo custode consegnatario del bene, senza accertare l’effettiva sussistenza della volontà delle parti di derogare ai principi del codice di procedura civile in materia di ripartizione dell’onere della prova nel rapporto di lavoro e di obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione, in relazione alle clausole del contratto collettivo di categoria (Cass. 11/12/99, n. 13891, pres. D’Angelo, est. Capitanio, in Dir. lav. 2001, pag. 16, con nota di D’Aponte, Violazione dei doveri di diligenza, responsabilità del lavoratore e ripartizione dell’onere della prova)
- In tema di risarcimento del danno il lucro cessante deve essere risarcito tenendo nella dovuta considerazione anche la qualità professionale del creditore (nel caso di specie, posto che l’avente diritto al risarcimento era un istituto bancario, la Suprema Corte ha ritenuto che – a fronte dell’illegittima concessione di un fido da parte di un proprio dipendente – la perdita subita per il mancato guadagno dovesse tenere conto dell’impiego che la banca avrebbe fatto del denaro ove non fosse stato illegittimamente sottratto) (Cass. sez. lav. 15 novembre 1999 n. 12631, pres. Amirante, est. Coletti, in D&L 2000, 415)
- Ai fini della richiesta di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità contrattuale per inadempimento proposta nei confronti di un proprio dipendente, il datore di lavoro non deve rispettare le procedure richieste dall’art. 7 SL, posto che le garanzie previste da detto articolo sono intese a delimitare l’unilaterale esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, e che pertanto non hanno ragione di essere invocate quando – come nell’ipotesi di ordinaria azione di responsabilità per inadempimento ai sensi dell’art 1218 c.c. – l’accertamento della responsabilità e gli strumenti di decisione e irrogazione delle sanzioni sono sottratti al potere unilaterale del privato e affidati al giudice (Cass. sez. lav. 15 novembre 1999 n. 12631, pres. Amirante, est. Coletti, in D&L 2000, 415)
- La costituzione di società concorrente del datore di lavoro, attuata da dipendenti in costanza di rapporto, non dà luogo a violazione dell’art. 2105 c.c. qualora – per le circostanze di tempo della costituzione (quasi contemporanea alla cessazione dei rapporti) e per l’oggetto dell’attività sociale (concernente un settore che il datore aveva sostanzialmente smantellato) – non risultino all’epoca programmati atti ulteriori rispetto al solo inserimento dei dipendenti nella nuova società (Trib. Milano 17/4/99, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1999, 588)