Credito chirografario

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Nozione

Il credito chirografario è il credito che non è assistito da alcuna causa di prelazione.

 

Fondamento giuridico

Quando il debitore non adempie alla prestazione che deve al creditore, quest’ultimo può ottenere ugualmente il pagamento attivando una procedura esecutiva individuale o, in presenza di specifici presupposti, agendo per l’apertura di una procedura concorsuale.
La legge prevede che il debitore inadempiente possa subire rispettivamente l’espropriazione di uno o più beni ovvero di tutto il patrimonio, al fine di soddisfare i creditori attraverso il ricavato della vendita dei predetti beni.
L’art. 2740 cod. civ., infatti, stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Si dice pertanto che il patrimonio del debitore costituisca una garanzia generica per i creditori, che, in caso di inadempimento, vengono tutelati attraverso specifici meccanismi previsti dalla legge e si possono rivalere sui beni del soggetto inadempiente.
Il codice civile, inoltre, stabilisce il principio della par condicio creditorum (art. 2741), in base al quale, quando vi siano più creditori che pretendono la soddisfazione delle proprie ragioni, ciascuno di essi è titolare di un eguale diritto rispetto agli altri di ottenere tale soddisfazione mediante il ricavato della vendita dei beni del debitore.
Tuttavia, la norma da ultimo citata fa salve le cd. cause di prelazione, ossia le cause attraverso le quali la legge assicura a taluni crediti (in virtù della loro natura) il diritto di essere preferiti rispetto agli altri.
Le cause di prelazione elencate dalla legge sono:

  • il pegno
  • l’ipoteca
  • i privilegi.

Quando la legge non prevede che il credito sia assistito da una di tali cause, si dice, appunto, che il credito è chirografario
Nella pratica accade di sovente che, a seguito dell’espropriazione e della vendita dei beni del debitore, più creditori debbano dividersi il ricavato di tale vendita.
Qualora questa somma non sia sufficiente per soddisfare tutti, essa deve essere distribuita secondo specifiche modalità.
Nell’ambito della procedura di distribuzione, i crediti privilegiati o assistiti da garanzia ottengono il pagamento prima degli altri e secondo uno specifico ordine fissato dalla legge.
I crediti chirografari, invece, ottengono soddisfazione dopo costoro e comunque solo qualora dal pagamento dei privilegiati sia avanzato un residuo. Se tale residuo non è sufficiente alla soddisfazione di tutti chirografari, essi ottengono in pagamento una somma percentuale che viene calcolata in rapporto all’ammontare dei crediti di ciascuno e alla somma rimasta.
La maggior parte dei crediti di lavoro sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili (art. 2751 bis cod. civ.), al fine di garantire maggiore tutela al lavoratore, qualora il datore di lavoro non fosse adempiente nel pagamento della retribuzione.

 

Per maggiori approfondimenti su questo tema si veda la voce Credito privilegiato