OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro

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Questa voce è stata curata da Mirko Altimari

 

Scheda sintetica

L’OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che ha come obiettivo il perseguimento della giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro, attraverso la promozione di un lavoro dignitoso – il cosiddetto decent work – in condizioni di libertà, uguaglianza e sicurezza per tutte le donne e gli uomini.

L’organizzazione, nota anche con i suoi acronimi, ILO in inglese (International Labour Organization) e OIT in francese (Organisation Internationale du Travail) – è stata fondata nel 1919 a seguito del Trattato di Versailles che pose fine al primo conflitto mondiale, ed è associata alle Nazioni Unite dal 1946.

Ne fanno parte 181 Stati membri e la sua sede principale è a Ginevra. L’ufficio per l’Italia è a Roma, mentre a Torino ha sede il Centro internazionale di formazione.
All’OIL è stato assegnato nel 1969 il Premio Nobel per la pace.

 

Struttura e principi

Una caratteristica che rende unica l’OIL rispetto alle altre organizzazioni internazionali è la sua struttura tripartita: all’interno dei suoi organismi siedono infatti, oltre ai membri dei governi degli Stati aderenti, anche i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

I principali organi sono l’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Consiglio di Amministrazione e la Conferenza Internazionale del Lavoro.

L’Ufficio Internazionale del Lavoro, guidato dal Direttore Generale, è il segretariato generale dell’organizzazione e ne realizza il programma e le attività.
La sede centrale è a Ginevra e conta 40 uffici “locali”, dislocati in tutto il mondo.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organismo esecutivo dell’OIL, è composto da 56 membri, di cui 28 rappresentanti dei governi e 14 ciascuno per i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori.
I dieci paesi più industrializzati, tra i quali l’Italia, sono membri permanenti del Consiglio; i restanti rappresentanti sono eletti dai delegati dei governi e durano in carica tre anni.
Tra i compiti principali del Consiglio vi è quello di elaborare il programma ed il bilancio – da presentare alla Conferenza – nonché quello di eleggere il Direttore Generale.

La Conferenza Internazionale del Lavoro si riunisce ogni anno, a Ginevra.
Ogni Stato membro è rappresentato da quattro delegati: due rappresentanti del governo – di cui uno solitamente è il Ministro del Lavoro che guida la delegazione e rappresenta il punto di vista dell’esecutivo nel dibattito –, uno dei sindacati dei lavoratori e uno dei datori: ogni delegato ha diritto di intervenire nel dibattito e di votare in totale autonomia. La Conferenza definisce le politiche più ampie dell’organizzazione e provvede altresì, ogni due anni, ad adottare il programma di lavoro e il relativo bilancio dell’OIL, il quale viene finanziato da ognuno degli Stati membri.

Per comprendere i principi che indirizzano l’agire dell’OIL, è utile conoscere quelli che sono i punti più importanti della Dichiarazione di Filadelfia adottata nel 1944 la quale costituisce ancora oggi la Carta degli obiettivi e dei principi dell’organizzazione:

  • Il lavoro non è una merce.
  • La libertà di associazione e di espressione è condizione essenziale per un progresso costante.
  • La povertà, ovunque esista, costituisce una minaccia per la prosperità di tutti.
  • Tutti gli essere umani, indipendentemente dalla razza, religione e sesso, hanno diritto di perseguire il loro benessere materiale e il loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità.

Quattro sono gli obiettivi strategici all’interno dei quali si concretano gli interventi dell’OIL:

  • promuovere e garantire l’applicazione delle norme nonché dei principi e diritti fondamentali del lavoro;
  • creare maggiori opportunità di occupazione e reddito dignitosi per donne e uomini;
  • estendere i benefici e l’efficacia della protezione sociale per tutti;
  • rafforzare il tripartitismo e il dialogo sociale.

Tali macro aree di intervento vengono declinate tramite uno o più programmi internazionali i quali raggruppano ed integrano le diverse attività dell’Organizzazione.

 

Le norme internazionali sul lavoro: convenzioni e raccomandazioni

L’OIL è l’organismo internazionale responsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme internazionali sul lavoro, le quali assumono la forma di convenzioni e raccomandazioni internazionali.

Le Convenzioni sono trattati destinati ad essere ratificati, diventando così vincolanti per gli ordinamenti interni degli Stati membri, i quali hanno l’obbligo oltre che di sottoporre la convenzione agli organi interni competenti per la ratifica, di applicarne le disposizioni e di consentire eventuali controlli internazionali circa la loro effettiva applicazione.

Le Raccomandazioni invece sono provvedimenti non destinati ad essere ratificati, come tali non hanno valore normativo bensì solo di modello e indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro.

È prevista inoltre una articolata attività di monitoraggio da parte dell’OIL circa l’applicazione delle norme internazionali dagli Stati membri, i quali sono tenuti periodicamente a presentare un rapporto inerente alle misure adottate per l’applicazione delle convenzioni, che viene analizzato da una Commissione di esperti – composta da venti studiosi internazionali nel campo giuridico e sociale – la quale a sua volta sottopone alla Conferenza internazionale del lavoro un rapporto annuale circa il recepimento da parte degli Stati delle norme.

Oltre a tale meccanismo di controllo interno, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori possono attivare un contenzioso, presentando in reclamo avverso uno Stato membro per presunte inadempienze in merito all’applicazione di una convenzione ratificata.
Se il reclamo viene giudicato ammissibile dal Consiglio di amministrazione, viene nominato un comitato – anche in questo caso tripartito – che esaminerà il caso concreto e presenterà al Consiglio di amministrazione una relazione.

Infine – sebbene nella realtà sia estremamente raro che ciò si verifichi – anche i singoli Stati membri possono presentare una denuncia, in questo caso all’Ufficio internazionale del lavoro, contro un altro Stato membro. Anche in questo caso una commissione esaminerà il caso e al termine dell’istruttoria potrà formulare delle raccomandazioni in merito alle misure da intraprendere.
Se tali misure non vengono accettate dallo Stato inadempiente, questi potrà sottoporre il caso alla Corte internazionale di giustizia, la quale è competente in merito all’interpretazione delle convenzioni.

Come è facile comprendere, in virtù dei delicati equilibri internazionali e delle enormi differenze politico-sociali dei vari Stati membri, le norme poste in essere dall’OIL sono necessariamente molto elastiche e compromissorie.
Ciononostante alcune Convenzioni hanno svolto un ruolo politico-giuridico estremamente importante.

Tra quelle più rilevanti ricordiamo, ad esempio:

  • Convenzione n. 1 sulla durata della giornata di lavoro nell’industria (1919);
  • Convenzione n. 29 sul lavoro forzato (1930);
  • Convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale (1948);
  • Convenzione n. 100 sull’uguaglianza di retribuzione (1951);
  • Convenzione n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato (1957);
  • Convenzione n. 138 sull’età minima (1973);
  • Convenzione n. 182 sulle forme peggiori di sfruttamento minorile (1999);
  • Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità (2000).


Inoltre occorre ricordare che in tema di libertà di associazione sindacale, l’OIL ha previsto a partire dal 1950 una speciale procedura, la quale consente ai governi degli Stati membri e alle associazioni dei sindacati e degli imprenditori di presentare reclamo contro uno Stato membro, anche qualora questi non abbia ratificato le relative convenzioni sul tema, poiché il principio della libertà di associazione sindacale trova la sua fonte direttamente dalla Dichiarazione di Filadelfia.
Significativo fu in tale campo il ruolo storico giocato dall’OIL in paesi quali la Polonia, il Cile ed il Sud Africa a sostegno dei diritti e delle libertà sindacali.

Per garantire tale procedura l’OIL ha previsto due organi, la Commissione di investigazione e conciliazione e il Comitato della libertà sindacale.
La prima consiste in una vera e propria commissione di inchiesta che per essere costituita però necessita del consenso del paese in causa – e questo di tutta evidenza ne rappresenta un grave limite.
Il Comitato della libertà sindacale invece, viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri. Si riunisce tre volte all’anno e da quando è stato costituito ha esaminato oltre duemila casi relativi agli aspetti più diversi della libertà sindacale: tra gli altri tale organismo ha affrontato numerosi casi di sindacalisti arrestati o “scomparsi” ad opera di governi autoritari, riuscendo più volte ad ottenere il loro rilascio a fronte delle pressioni della comunità internazionale.