Fondo Nuove Competenze – FNC

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Questa voce è stata curata da Carlo Valenti

Scheda sintetica

Il Fondo Nuove Competenze (FNC), introdotto dall’art. 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio) e successivamente modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decreto Agosto), è un fondo pubblico istituito presso Anpal con risorse cofinanziate dal Fondo sociale Europeo. Tale misura è stata introdotta in via sperimentale «al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica», favorendo l’attuazione di rimodulazioni dell’orario di lavoro finalizzate all’adeguamento e all’accrescimento delle competenze dei lavoratori.

In particolare, è stata prevista la possibilità per tutti i datori di lavoro del settore privato di stipulare degli accordi collettivi, a livello aziendale o territoriale, tra le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale per rimodulare l’orario di lavoro dei dipendenti e svolgere dei percorsi di formazione e di ricollocazione. In questo modo, parte dell’orario lavorativo viene destinata allo svolgimento di percorsi di formazione concordati sulla base delle mutate esigenze produttive e organizzative delle imprese.

In tale prospettiva, il Fondo Nuove Competenze intende finanziare i costi relativi alle ore lavorative destinate alla formazione (oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali) fino a un massimo di 250 ore per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di accrescimento delle competenze. Restano dunque esclusi dal finanziamento i costi relativi alle attività di formazione, che risultano invece direttamente a carico delle imprese.

In base ai primi dati forniti da Anpal, a cinque mesi dall’avvio della misura la partecipazione ammonta a circa 2.751 imprese e 243 mila lavoratori per un totale di 24 milioni di ore dedicate a percorsi formativi. È inoltre previsto un rifinanziamento delle risorse, al momento temporaneamente esaurite, mediante il Programma React-Eu.

Fonti normative

  • Legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Legge 13 ottobre 2020, n. 126
  • Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020
  • Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria, inizialmente fissata a 230 milioni di euro dal Decreto Rilancio, è stata portata complessivamente a 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021 in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto, che ha rifinanziato il Fondo Nuove Competenze con 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro per il 2021.
Viene inoltre specificato da Anpal come tale dotazione possa essere incrementata mediante risorse provenienti dai Fondi paritetici interprofessionali, dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, dalle Regioni e dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON, POR) del Fondo sociale europeo (FSE).

Destinatari

In base all’art. 88 del Decreto Rilancio possono accedere al Fondo Nuove Competenze tutti i datori di lavoro appartenenti al settore privato che provvedano a redigere i suddetti accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro entro i termini di adesione previsti. Tra i destinatari della misura possono essere inclusi tutti i lavoratori, anche somministrati, individuati al momento della stipula degli accordi, a patto che questi non si trovino a fruire contemporaneamente anche di altri ammortizzatori sociali con riduzione dell’orario di lavoro.

Viene infatti precisato come non possano essere considerati quei lavoratori che per tutto il tempo della formazione fruiscano di altri trattamenti di sostegno economici, come Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) o contratti di solidarietà.
Pertanto, a patto che i lavoratori selezionati non godano di altri trattamenti di sostegno al reddito nelle giornate adibite alla formazione, sussiste compatibilità tra l’utilizzo degli ammortizzatori sociali di sostegno al reddito e l’accesso al Fondo Nuove Competenze da parte delle imprese. I lavoratori potranno infatti accedere agli ammortizzatori sociali dal momento della presentazione dell’istanza di partecipazione e fino all’inizio effettivo del periodo di formazione.

Procedura d’istanza

In base alle modifiche apportate dal Decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021 al Decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti entro il termine del 30 giugno 2021 onde poter garantire l’effettiva rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2021. Viene inoltre precisato dalle linee guida Anpal come il termine ultimo per inviare le istanze di adesione al Fondo non costituisca un termine perentorio. Le domande successive alla scadenza saranno infatti valutate secondo ordine cronologico e in base alla disponibilità delle risorse finanziarie.

L’istanza di partecipazione, sottoscrivibile digitalmente o in cartaceo, può essere presentata dall’impresa in forma individuale o, nel caso di gruppi societari, cumulativamente dal legale rappresentate della capogruppo o da un suo delegato. Nel caso in cui invece l’accesso delle imprese avvenga mediante Fondo Paritetico Interprofessionale o Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza potrà essere presentata da questi ultimi per contro dei soggetti aderenti.

Requisiti dell’accordo di rimodulazione

Gli accordi, rigorosamente sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dovranno necessariamente indicare:

  • il progetto formativo per l’accrescimento o l’adeguamento delle competenze contenente i dettagli circa la validazione e certificazione delle competenze da acquisire;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione;
  • il numero di ore lavorative da dedicare alle attività formative (massimo 250 ore per singolo lavoratore);
  • un quadro delle competenze possedute dal lavoratore e gli obiettivi di sviluppo;
  • il soggetto erogatore della formazione.

Gli accordi dovranno inoltre essere redatti in modo da indicare il fabbisogno dell’impresa in termini di nuove professionalità e maggiori/nuove competenze. In particolare, questi potranno essere finalizzati sia al conseguimento di una migliore occupabilità, sia all’attuazione di ricollocazioni lavorative.

Soggetto incaricato della formazione

Tra i soggetti autorizzati ad erogare i percorsi formativi di sviluppo delle competenze vi sono:

  • gli enti accreditati per l’erogazione della formazione a livello nazionale e regionale;
  • gli altri soggetti, privati o pubblici, che svolgono in via istituzionale o statutariamente attività formativa, come le università statali e non, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli istituti tecnici superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’istruzione, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA).

Nel caso in cui le attività formative vengano erogate direttamente dall’impresa, se previsto dall’accordo collettivo, sarà necessario presentare in sede d’istanza anche l’attestazione del possesso dei requisiti fisici, tecnici e professionali per lo svolgimento dei progetti proposti.

Percorsi formativi ed erogazione dei contributi

Successivamente all’approvazione dell’istanza, le imprese dovranno avviare e concludere i percorsi formativi entro 90 giorni o, in caso di Fondi interprofessionali, entro 120 giorni. Tali termini non assumono tuttavia natura perentoria, dal momento che le imprese potranno richiedere ad Anpal un’estensione in caso di comprovate ragioni.

Dopo la valutazione delle domande di partecipazione e della conformità dei requisiti, l’Anpal provvede ad autorizzare l’INPS all’erogazione delle risorse finanziari al datore di lavoro. In particolare, viene subito erogata un’anticipazione del 70% dell’importo richiesto, mentre il rimanente 30% viene versato al termine dei percorsi formativi e dopo aver verificato il raggiungimento degli esiti previsti in termini di maggiori e nuove competenze.