Ricongiungimento familiare per cittadini stranieri

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Questa voce è stata curata da Sergio Palombarini e Giulia Nibi

Nozione

Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, attraverso l’espletamento della procedura di ricongiungimento familiare, di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti al fine di riunire la sua famiglia.

L’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) riconosce infatti il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che tale elencazione non è tuttavia tassativa, essendo suscettibile di interpretazione estensiva. Infatti, ha riconosciuto legittimo il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a una moglie di cittadinanza brasiliana titolare del permesso “per attesa di cittadinanza”, anche se tale tipo di permesso di soggiorno non è contemplato dall’art. 28 tra quelli idonei a far sorgere il diritto all’unità familiare. Ciò in ragione del fatto che una differente interpretazione comporterebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela dell’unità familiare fra titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza e titolari di permesso per altre cause. (cfr. Cass., 12680/2009; Cass. ord. 8582/2008).

 

Familiari per cui è possibile chiedere il ricongiungimento

Il cittadino straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari (art. 29 del Testo Unico):

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso. Sono equiparati ai figli i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

È inoltre consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento (art. 29, comma 5, d.lgs. 286/1998).

Per favorire l’unità familiare, l’art. 29, comma 5 del Testo Unico consente altresì l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e’ possibile attuare il ricongiungimento.

 

Requisiti

Lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di (art. 29, comma 3 del Testo Unico):

  • un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, l’idoneità abitativa può essere sostituita dal consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
  • un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
  • una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultra sessantacinquenne, ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Procedura

La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi:

  1. la prima, davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione, concerne la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento
  2. la seconda, presso la rappresentanza consolare italiana, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

Innanzitutto, il richiedente deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo della sua dimora domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione) la domanda dell’interessato deve essere corredata da:

  • copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
  • documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all’art. 29, comma 3, del Testo Unico;
  • documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell’art. 29 comma 3. A tal fine è necessario produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
  • documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
  • documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute;
  • documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verificata la sussistenza delle condizioni richieste e acquisito dalla Questura il parere sull’insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla-osta al ricongiungimento familiare o un provvedimento di diniego.

Il nulla-osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta (art. 29, comma 8 del Testo Unico, così sostituito dalla legge 94/2009).

Tuttavia, la richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se viene accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 29, comma 9, del Testo Unico).

La seconda fase della procedura di ricongiungimento familiare si svolge presso la rappresentanza consolare italiana e riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

Infatti, il cittadino straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza; l’autorità consolare italiana provvede all’accertamento dell’autenticità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, rilascia il visto di ingresso entro trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione, in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione (art. 6 Regolamento di attuazione del Testo Unico).

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve comunicare allo Sportello Unico per l’Immigrazione l’arrivo del familiare ed attendere la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

 

Aventi diritto

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Testo Unico il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  • al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Secondo la Corte di Cassazione, “il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, non può essere qualificato come “familiare” ai sensi dell’ art. 30, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale.” (Cass. Civ. Sez. I, 6441/2009).

 

Accesso a servizi, durata, casi particolari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi restando i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro (art. 30, comma 2, del Testo Unico) e qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo (art. 30, comma 3, del testo Unico).

Al familiare del minore autorizzato dal Tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore viene invece rilasciato uno specifico permesso di soggiorno “per assistenza minore”: tale titolo abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6, del testo Unico).

 

Ricongiungimento e status di rifugiato

Il D.Lgs. 5/2007, in attuazione della Direttiva 2003/86/CE ha introdotto l’art. 29-bis, recante disposizioni sul ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all’art. 29 del Testo Unico, ma in tal caso non si applicano le disposizioni di cui all’art. 29, comma 3.

 

Rigetto istanza, revoca, diniego del rinnovo

La domanda di ricongiungimento presentata da un rifugiato non può essere rigettata unicamente per l’assenza di documenti probatori del vincolo.

Al fine di accertare l’esistenza del vincolo familiare viene previsto che le Rappresentanze diplomatiche italiane possano far ricorso alla norma di cui all’art. 49 del DPR 200/1967, che consente ai consolati l’emissione di certificati sulla base degli elementi di fatto riscontrati direttamente.

Inoltre, qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado.

Contro il diniego del nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l’interessato può proporre ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede (art. 30, comma 6, del Testo Unico).

L’opposizione è regolata dall’art. 20, D.Lgs. 150/2011: tali controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto.

L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta.

Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. (Art. 20, comma 4, d.lgs. 150/2011).

In punto di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, l’art. 5, comma 5, del Testo Unico stabilisce che è necessario tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Analogamente, per quanto riguarda l’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, l’art. 13, comma 2-bis, del Testo Unico precisa che si devono tenere in considerazione la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

 

Fonti normative

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 25, Testo Unico sull’Immigrazione
  • Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione
  • Legge 9 ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
  • Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

Voci correlate