Visto di ingresso per lavoratori stranieri

Tu sei qui:
In questo articolo

Questa voce è stata curata da Sergio Palombarini e Carlo Bianconi

Definizione

Il visto di ingresso è uno dei titoli richiesti dalla legge italiana, conformemente alla normativa internazionale e comunitaria, ai fini dell’ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano per soggiorni, di breve o lunga durata, per motivi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 22, quinto comma del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), lo Sportello Unico per l’Immigrazione, rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato, provvede alla trasmissione in via telematica dello stesso e di tutta la documentazione alle rappresentanze consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza del cittadino extracomunitario, competenti per il rilascio del visto di ingresso.
Parallelamente, nel caso di ingresso e soggiorno nel territorio italiano per lavoro autonomo, le rappresentanze diplomatiche acquisiscono il nulla osta del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all’attività che lo straniero intende svolgere (art. 26, quinto comma del Testo Unico).

In via generale, i requisiti per il rilascio del visto di ingresso stabiliti dall’art. 4, terzo comma del Testo Unico, sono la dimostrazione da parte dello straniero di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e l’inesistenza di alcuna delle cause ostative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.

Il cittadino extracomunitario deve presentare la domanda di visto su un apposito modulo prestampato, indicando le generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del suo passaporto o di altro documento di viaggio equipollente, il luogo dove è diretto e il motivo e la durata del soggiorno (art. 5, comma quinto del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 394/1999 e s.m.).

Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

  • la finalità del viaggio;
  • l’indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
  • la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
  • le condizioni di alloggio (art, 5, comma sesto del D.P.R. 394/1999 e s.m.).


In particolare, i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro stabiliti dal Testo Unico e dal Regolamento di Esecuzione sono precisati dall’Allegato A del Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12 luglio 2000.

Il nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione deve essere inviato alle rappresentanze consolari italiane unitamente a:

  • idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il cittadino straniero;
  • proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni;
  • dichiarazione di impegno da parte del datore di lavoro a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro (art. 22 del Testo Unico).

Ai fini del rilascio del visto per lavoro autonomo, il cittadino straniero deve aver dimostrato di:

  • disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
  • essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
  • essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;
  • disporre di idonea sistemazione alloggiativa;
    disporre di un reddito annuo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26 del Testo Unico).


Inoltre, nel caso in cui il cittadino straniero intenda svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in un apposito albo, è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al suo rilascio (art. 39, primo comma del D.P.R. 394/1999 e s.m.).

In ogni caso, anche per le attività per le quali non è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in un apposito albo, il cittadino extracomunitario è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività (art. 39, terzo comma del D.P.R. 394/1999 e s.m.).

Valutata la sussistenza o meno di tali requisiti e condizioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato (art. 31 comma ottavo del D.P.R. 394/1999 e s.m) ed entro 90 giorni nel caso di richiesta di visto per lavoro autonomo (art. 26, settimo comma del Testo Unico), le autorità diplomatiche e consolari italiane rilasciano o negano il visto di ingresso.

Il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro è comunicato dalle rappresentanze consolari italiane al Ministero dell’Interno all’INPS e all’INAIL (art. 5, comma 3-quinquies del Testo Unico).
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve necessariamente essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del suo rilascio (art. 26, settimo comma del Testo Unico).

 

Fonti normative

  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
  • Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394