Questa voce è stata curata da Andrea Mannino
Il concetto di imprenditore
La definizione del concetto di imprenditore può essere data attraverso le lenti della scienza economica ovvero attraverso le lenti del diritto.
Punto di vista economico
Dal punto di vista economico, imprenditore è colui che organizza i fattori della produzione (ovvero, in linea generale, il capitale e il lavoro) per realizzare un prodotto, che sia un bene o un servizio, destinato al mercato.
La figura dell’imprenditore, cuore dell’economia moderna, è caratterizzata inoltre dall’assunzione del rischio di impresa: sull’imprenditore, infatti, incombe il rischio di non conseguire dalla propria attività i ricavi sufficienti a coprire i costi dei fattori produttivi. Per tale ragione, l’imprenditore non solo è destinatario dei profitti dell’attività ma è altresì titolare del potere di gestione dell’impresa: a lui spetta ogni scelta organizzativa e la determinazione degli assetti produttivi.
Storicamente la figura dell’imprenditore emerge a cavallo della transazione tra il capitalismo commerciale e capitalismo industriale. Proprio per questi forti legami con il capitalismo, la distinzione tra imprenditore e capitalista ha tardato a delinearsi presso la scienza economica moderna; essa era ancora ignota tra la fine del settecento e il principio dell’ottocento, a economisti dello spessore di Smith e Ricardo, che nella figura del capitalista identificavano colui che è proprietario del capitale e lo utilizza nel processo produttivo, al fine di trarne profitto. In questo senso, il profitto veniva posto in diretta correlazione con il concetto di proprietà.
Punto di vista normativo
A livello normativo l’imprenditore è colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 cod. civ.).
Da tale definizione è quindi possibile desumere gli elementi che concorrono a delineare il concetto normativo imprenditore.
È richiesto, in primo luogo, che l’imprenditore eserciti un’attività produttiva di beni o di servizi, ovvero un’attività di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi. Non può definirsi imprenditore, quindi, colui che eserciti un’attività di mero godimento di beni, come ad esempio, colui che percepisce un canone locativo per un bene di proprietà.
L’elemento della professionalità nell’esercizio di dette attività si sostanzia nella non occasionalità dello stesso.
Quanto poi al requisito della economicità dell’attività svolta, si richiede che l’attività abbia la vocazione di conseguire, per lo meno, ricavi sufficienti a coprire i costi di produzione, a nulla importando che poi, di fatto, tale obiettivo non venga raggiunto. Non potrà, pertanto, definirsi imprenditore colui che, ad esempio, offre gratuitamente prestazioni a non abbienti con finalità solidaristiche.
La legge richiede infine che l’attività economica sia organizzata: l’imprenditore quindi deve gestire e decidere gli assetti delle risorse, umane e materiali, impiegate nella produzione.
Come vedremo, tali elementi qualificano la figura dell’imprenditore e ne determinano, da un lato, la distinzione rispetto ad altre figure professionali (come ad esempio il libero professionista) e, dall’altro, l’assoggettamento a specifiche disposizioni di legge.
Si deve infine ricordare che la legge distingue varie tipologie di imprenditori (che saranno brevemente descritte infra) ma, nello stesso tempo, detta uno “statuto generale” applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, che comprende:
- la disciplina dell’azienda (art. 2555 ss. cod. civ.)
- dei segni distintivi (artt. 2563 ss. cod. civ.)
- delle opere dell’ingegno (artt. 2575 ss. cod. civ.)
- delle invenzioni industriali (artt. 2584 ss. cod. civ.)
- della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 ss. cod. civ.), nonché della concorrenza e del mercato.
Si deve ricordare che, a prescindere dalle distinzioni che saranno analizzate, operate dal nostro ordinamento, in ambito comunitario vale una definizione molto ampia di imprenditore (almeno ai fini dell’applicazione delle regole volte ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali): è imprenditore ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione.
La distinzione tra imprenditore e altre figure professionali
Dalla figura dell’imprenditore deve distinguersi la figura del lavoratore autonomo: l’organizzazione dell’attività di quest’ultimo, a differenza del primo, ha un ruolo meramente strumentale rispetto all’esplicazione delle personali energie lavorative del soggetto, che costituiscono il cuore dell’attività.
Dalla figura dell’imprenditore deve essere altresì distinta quella del professionista intellettuale (art. 2229 cod. civ.). Tuttavia, in questo caso, il professionista intellettuale non è un imprenditore solamente perché così è previsto dal dato normativo, posto che anche nell’attività produttiva del professionista l’elemento dell’organizzazione può assumere caratteri del tutto analoghi a quelli propri della figura dell’imprenditore. Trattasi quindi di una figura professionale distinta dall’imprenditore sulla base di tradizioni storiche, che da sempre hanno assoggettato i professionisti intellettuali a discipline diverse (e proprie dei vari ordini professionali). Si deve comunque ricordare che, in base all’art. 2238 cod. civ., “se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si applicano le disposizioni del titolo II” (ovvero quelle sull’imprenditore).
Tradizionalmente, l’attività del professionista intellettuale è assoggettata a particolari regole e principi. In particolare, il professionista intellettuale deve eseguire la prestazione personalmente, percepisce un compenso parametrato all’importanza dell’opera e al decoro della professione e gode di un alleggerimento della responsabilità professionale, che – ove la prestazione effettuata implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà – è limitata all’ipotesi di dolo o colpa grave.
Tipologia di imprenditori
Come già accennato, la legge distingue varie figure di imprenditori, in relazione all’oggetto dell’impresa (distinguendo tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo) o alla sua dimensione (stagliando la figura del piccolo imprenditore). In relazione a tali figure, poi, vengono dettate regole applicabili solo agli imprenditori commerciali, e non anche a quelli agricoli (che comprendono la disciplina della rappresentanza commerciale, delle scritture contabili, dell’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali), cosi come detta una serie di norme applicabili solo ai piccoli imprenditori (ad esempio, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili o dall’assoggettamento alle procedure concorsuali).
Sulla base dell’art. 2135 cod. civ. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manifestazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Equiparato all’imprenditore agricolo è il c.d. imprenditore ittico, ovvero colui che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci (art. 2., d.lgs. n. 226/01).
Sono imprenditori commerciali, invece, quelli che esercitano: un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività bancaria o assicurativa; un’altra attività ausiliaria alle precedenti.
Peraltro l’opinione prevalente ritiene che debbano ricondursi alla figura dell’imprenditore commerciale tutti gli imprenditori che non rientrano nella definizione di imprenditore agricolo.
Piccoli imprenditori sono – secondo l’art. 2083 cod. civ. – i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (c.d. criterio della prevalenza. Sul punto si segnala che secondo l’opinione comune il lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia debba prevalere sia sul lavoro salariato di terzi che sul capitale impiegato). Come accennato, il piccolo imprenditore è esonerato dall’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili ed è iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di mera pubblicità notizia.
Differente è, agli effetti della sottoposizione alle disposizioni della legge fallimentare, la definizione di piccolo imprenditore, basata su criteri quantitativi: si considerano piccoli imprenditori quelli che non hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro e contestualmente non hanno realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo di 200 mila euro.
Un annoso problema è quello posto dalla figura dell’imprenditore artigiano. Difatti mentre la norma del codice lo menziona senz’altro tra i piccoli imprenditori, le leggi sopravvenute – in particolare la legge n. 443/85 e successive modifiche – hanno di molto allargato la nozione di impresa artigiana che può oggi raggiungere anche le dimensioni di una media impresa ed avere per oggetto produzioni di serie. L’individuazione della disciplina applicabile andrà fatta volta per volta in relazione alla concreta attività svolta ed all’organizzazione dell’impresa adottata.
Si ricorda da ultimo che l’imprenditore definito dall’art. 2082 cod. civ. non è solo l’imprenditore privato, ma anche l’imprenditore pubblico, come si desume dagli artt. 2093, 2201, 2221, relativi alle imprese esercitate da enti pubblici. La nozione di impresa presenta, nel codice civile, la caratteristica di essere una nozione di diritto comune, riferibile tanto al diritto privato come a quello pubblico.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
Chiudiamo la presente voce con una breve panoramica delle regole cui sono sottoposti gli imprenditori commerciali che rappresentano senza dubbio il fulcro dell’economica moderna. L’insieme di tali norme assume il nome di “statuto dell’imprenditore commerciale”.
In primo luogo gli imprenditori commerciali hanno l’obbligo di iscriversi in appositi registri, ai fini di rendere pubblico l’esercizio della propria attività.
Per decenni è rimasto inattuato l’art. 99 disp att. che faceva dipendere l’istituzione del registro delle imprese da apposito decreto, mai emanato.
Per decenni quindi, hanno funzionato le norme transitorie, sulla base delle quali gli imprenditori si dovevano registrare in appositi registri di cancelleria tenuti presso il Tribunale.
Finalmente, con la l. n. 580/93, il registro delle imprese è stato istituito: è tenuto dalla camera di commercio sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
Gli imprenditori sono inoltre tenuti a compilare le scritture contabili, registrando così, nell’interesse dei terzi che entrano con essi in rapporto, la propria attività. Le scritture contabili che l’imprenditore deve tenere sono il libro giornale e il libro degli inventari, nonché quelle altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (in particolare: il libro mastro, nel quale vengono registrate le singole operazioni; il libro cassa, dal quale risultano le entrate e le uscite in denaro; il libro magazzino, nel quale sono registrate le entrate e le uscite di merci); deve, infine, conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e spedite.
Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio di impresa. Il libro degli inventari deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima.
Le ultime regole dello statuto dell’imprenditore commerciale riguardano i poteri e le competenze degli ausiliari dell’imprenditore che agiscono in nome e per conto dello stesso. Ad essi, pertanto, in ragione delle mansioni espletate, è conferito un potere più o meno ampio di rappresentanza.
Il codice distingue, in particolare, tra l’institore, il procuratore e il commesso.
Il primo è colui che è preposto all’esercizio dell’impresa ovvero all’esercizio di una sede secondaria o di un suo ramo particolare. La legge attribuisce all’institore vasti poteri di rappresentanza: salvi limiti espressamente dettati dall’imprenditore, egli può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, con la sola esclusione dell’alienazione dei beni immobili e la costituzione di ipoteche su di essi.
I procuratori, invece, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo preposti ad essa. Si tratta, in sostanza, dei dirigenti d’azienda che non sono investiti, in ordine all’attività di impresa o di una sede o di un ramo particolare, di autonomia decisionale. I procuratori dispongono quindi di poteri di gestione dell’impresa sulla base, però, delle direttive di carattere generale impartite loro dall’alto.
Da ultimo vi sono i commessi, ovvero quei dipendenti, privi di funzioni direttive, i quali sono adibiti a mansioni che li pongono a contatto con l’ordinaria clientela dell’impresa. Anche per essi i poteri di rappresentanza sono commisurati alle mansioni: essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Imprenditore e diritto del lavoro
Pare importante infine spendere qualche considerazione sul concetto di imprenditore agli effetti dell’applicazione delle discipline del lavoro.
Si osserva preliminarmente che nell’ordinamento lavoristico l’espressione più adottata per individuare il soggetto che organizza l’attività produttiva, più che imprenditore, è datore di lavoro. È evidente che, almeno normalmente, imprenditore e datore di lavoro coincidano, ma non sempre è così.
Per il diritto del lavoro il datore di lavoro può anche essere un soggetto che, agli effetti del diritto commerciale, non è imprenditore, come ad esempio il lavoratore autonomo.
In linea generale il datore di lavoro è colui che, formalmente, è una parte del contratto di lavoro e che, sostanzialmente, si obbliga a retribuire e ad esercitare sull’altra parte contrattuale – il lavoratore – i poteri conferiti dall’ordinamento, in cambio dell’utilizzo della prestazione di lavoro.
Nell’ordinamento lavoristico si individuano ‘tipi’ diversi di datori di lavoro, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, e può capitare che alcune discipline si applichino solo ai datori di lavoro che hanno certe caratteristiche e non altre (in particolare, può capitare che alcune discipline si applichino al datore di lavoro imprenditore, e non a quello che ha diversa natura giuridica).
Un criterio importante, che determina un ‘tipo’ di datore di lavoro, è poi quello del numero dei dipendenti impiegati nell’impresa: vi sono casi in cui le regole del lavoro applicabili sono diverse in relazione al numero di prestatori di lavoro impiegati. L’esempio più significativo (ma ve ne sono tanti) è senz’altro quello delle regole volte a preservare la stabilità dell’impiego nelle ipotesi di licenziamenti ingiustificati: mentre in imprese con più di 15 dipendenti un licenziamento ingiustificato garantisce al lavoratore estromesso la possibilità di essere reintegrato nel contesto aziendale, in imprese più piccole è prevista per il lavoratore una semplice indennità risarcitoria.
Il diritto del lavoro opera poi una distinzione tra datori di lavoro in relazione alla tipologia di attività espletata: ad esempio, nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 18 della L. n. 300/70, ovvero, ancora una volta, quella che prevede la reintegrazione sul posto di lavoro del lavoratore licenziato illegittimamente.
Le regole del lavoro offrono poi fattispecie legali peculiari ove la figura del datore di lavoro si ‘scompone’: vi sono ipotesi in cui colui che è formalmente titolare del rapporto di lavoro è un soggetto diverso da chi, di fatto, è il reale beneficiario della prestazione resa dal lavoratore.
Se realizzata nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, tale ipotesi non è patologica. È, ad esempio, il caso della somministrazione di lavoro, ove il datore di lavoro è l’agenzia somministratrice e l’utilizzatore è l’impresa che ricorre all’agenzia per reperire la forza lavoro.
La legge detta i limiti di ammissibilità di tale ipotesi (che, per il vero, non è sempre facile ricostruire con precisione). Fuori da tali limiti, si travalicano i limiti della fisiologia per arrivare a quelli della patologia. La legge, in queste ipotesi, offre al lavoratore gli strumenti per far emergere le irregolarità e ristabilire la sovrapposizione tra il titolare formale della prestazione e l’utilizzatore sostanziale della stessa.
In questi casi, insomma, le regole del lavoro definiscono cosa debba intendersi per datore di lavoro e i limiti in cui questa figura può essere scomposta.
Trattasi di definizioni proprie dell’ordinamento lavoristico che non conoscono analoga disciplina in altri rami del diritto.
In tema di ‘scomposizione’ della figura del datore di lavoro, merita poi di essere sottolineato l’orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro per l’applicazione delle regole sui licenziamenti ingiustificati (e talvolta ad altri fini), supera l’articolazione con cui si può sviluppare un gruppo di imprese in collegamento tra loro, quando tra le stesse vi siano degli elementi di affinità soggettiva o oggettiva al fine di ritenere sussistente un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
In pratica ciò permette di considerare, agli effetti dell’individuazione delle regole del lavoro applicabili, un unico datore di lavoro e, quindi, di accedere a quella disciplina che garantisce la stabilità dell’impiego in ipotesi di licenziamenti ingiustificati.
Un esempio può chiarire la fattispecie: un lavoratore è assunto da una impresa ma della sua prestazione si avvale anche un’altra impresa che, con l’impresa formalmente titolare del rapporto di lavoro, condivide oggetto sociale e amministrazione, sedi e strutture organizzative, ecc.. In tal caso, ove il lavoratore riesca a dimostrare tali elementi di affinità e sovrapposizione, l’orientamento giurisprudenziale prevalente identifica un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due imprese, e ne considera sussistente una sola.
In tal modo, poiché spesso vengono avviate solo formalmente diverse imprese, proprio per sottrarsi all’applicazione di regole del lavoro più rigide dettate per imprese di più grosse dimensioni, si supera tale articolazione fittizia, ai fini dell’applicazione delle regole più garantiste sui licenziamenti ingiustificati.