Indennità di mobilità

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Questa prestazione è interessata dalle modifiche introdotte con il cd. cd. “Jobs Act” (Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22. In particolare la prestazione viene abrogata a partire dal 01/01/2017. Per ulteriori informazioni si veda la voce Ammortizzatori sociali

 

Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi e Alexander Bell

 

 

Scheda sintetica

L’indennità di mobilità è una prestazione economica che spetta ai lavoratori che abbiano perso il posto all’esito di una procedura di mobilità, venendo meno il percorso prefigurato nel programma di CIGS, ovvero che abbiano subito un licenziamento collettivo in conseguenza della cessazione dell’attività ovvero della riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro.

L’indennità di mobilità viene corrisposta ai soli lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato che abbiano maturato un’anzianità aziendale pari o superiore a 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati.

L’indennità è erogata dall’Inps e concorrono al finanziamento delle prestazioni di mobilità anche le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha disposto la soppressione dell’indennità di mobilità a partire dal 1° gennaio 2017.
I lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016, dunque, non godranno più dell’indennità di mobilità, bensì, in presenza dei requisiti indicati dalla legge, dell’indennità di disoccupazione (AspI) ovvero della mini AspI.

Per approfondimenti sugli aspetti procedurali della collocazione in mobilità, si veda la voce Procedura di mobilità

 

 

A chi rivolgersi

  • Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)

 

 

Normativa

  • Legge 23 luglio 1991, n. 223

 

 

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell’indennità di mobilità i seguenti lavoratori:

  • operai, impiegati e quadri (articolo 16, comma 1, della Legge 223/1991), collocati in mobilità dalle aziende;
  • lavoratori dipendenti da imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
  • soci lavoratori delle cooperative di lavoro, che svolgono le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all’indennità di mobilità stessa e soggette agli obblighi della correlativa contribuzione (circ. n. 175 del 31 luglio 1997, e circ. n. 148 del 7 luglio 1998);
  • lavoratori a domicilio che si trovano in condizione di disoccupazione a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività aziendale, intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale (Cass., 12 marzo 2001, n. 106; Pret. Parma 7/3/95, est. Federico, in D&L 1995, 913);
  • lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di propria specifica domanda, sempreché il licenziamento dipenda da una totale cessazione dell’attività aziendale e che gli interessati possano far valere tutti gli altri requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti dagli artt. 4, 7, 16 e 24, Legge 223/1991;
  • lavoratori dipendenti di imprese che gestiscono servizi di pulizia in appalto con più di 15 dipendenti (Cass., 21 maggio 1998, n. 5104);
  • lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura stessa, ai sensi dell’art. 3, c. 3, Legge 223/1991;
  • nei limiti stabiliti, i lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Pertanto, sono esclusi dal beneficio dell’indennità di mobilità:

  • i dipendenti delle imprese edili;
  • i dirigenti e gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli enti senza fine di lucro, gli studi professionali.

 

 

Requisiti necessari

L’indennità può essere liquidata soltanto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l’impiego;
  • un’ anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi con 6 mesi di effettivo lavoro, compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, congedo di maternità e congedo parentale, ma non quelli di malattia e servizio militare.

Inoltre i lavoratori per poter beneficiare dell’indennità non devono essere titolari di pensione di anzianità o anticipata e non devono aver già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
I titolari di assegno ordinario di invalidità (a norma del D.L. 40/94) dovranno invece optare, all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e l’indennità di mobilità.
In caso di opzione a favore di quest’ultima, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resterà sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento.

 

Calcolo dell’indennità di mobilità

Nella base di calcolo dell’indennità, di cui all’art. 7 della Legge 223/1991, sono inclusi:

  • gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di “retribuzione globale” (L. n. 1115 del 1968);
  • “retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate” (L. n. 164 del 1975);
  • “retribuzione di fatto corrispondente all’orario contrattuale ordinario percepito nell’ultimo mese o nelle ultime quattro settimane” (art. 8, L. n. 1115 cit.).

Anche nel mese di febbraio il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico di mobilità nella misura dell’intero massimale, poiché il minor numero di giorni di cui si compone questo mese non incide sulla determinazione dell’importo da liquidare.
Per l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 1, Legge 223/1991, è previsto il meccanismo di adeguamento al costo della vita, alla stregua di quanto disposto per il trattamento di integrazione salariale dall’art. 1, Legge n. 451/94, che stabilisce che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno (a partire dal 1995) gli importi di integrazione salariale sono aumentati dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat.

 

Durata

Mobilità ordinaria

Secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della Legge 223/1991, la durata dell’indennità di mobilità varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e al territorio nel quale si trova l’unità produttiva di provenienza.
In possesso del requisito dell’età va accertato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi della norma di cui all’art. 7, comma 4, Legge 223/1991, l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale del lavoratore.

età lavoratore aziende centro-nord aziende mezzogiorno
fino a 39 anni12 mesi24 mesi
da 40 a 50 anni24 mesi36 mesi
oltre i 50 anni36 mesi48 mesi

 


La Riforma Fornero (Legge 92/2012) ha rimodulato la durata dell’indennità di mobilità con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016.

anno messa mobilitàetà lavoratore al licenziamentoaziende centro nordaziende mezzogiorno
2013 e 2014fino a 39 anni12 mesi24 mesi
2013 e 2014da 40 ai 49 anni24 mesi36 mesi
2013 e 2014dai 50 anni36 mesi48 mesi
2015fino a 39 anni12 mesi12 mesi
2015da 40 ai 49 anni18 mesi24 mesi
2015dai 50 anni24 mesi36 mesi
2016fino a 39 anni12 mesi12 mesi
2016da 40 ai 49 anni12 mesi18 mesi
2016dai 50 anni18 mesi24 mesi

 

 

Mobilità lunga

Con il termine mobilità lunga si fa riferimento all’indennità che si prolunga oltre i termini di durata previsti per la mobilità ordinaria, al fine di consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione (art. 7, commi 6 e 7 della Legge 223/1991).
L’art. 7, al comma 6, della Legge 223/1991, prevede la mobilità lunga per il pensionamento di vecchiaia, in favore dei lavoratori collocati in mobilità da aziende del Mezzogiorno ovvero da aziende che si trovano in aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, che:

  • alla data del licenziamento abbiano compiuto un’età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (50 anni per le donne e 55 per gli uomini);
  • possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento.

L’art. 7, al comma 7, della Legge 223/1991, prevede invece, la mobilità lunga per il pensionamento di anzianità, in favore dei lavoratori collocati in mobilità da aziende del Mezzogiorno ovvero da aziende che si trovano in aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, che:

  • alla data del licenziamento, abbiano compiuto un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (45 per le donne e 50 per gli uomini);
  • possano far valere, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un’anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni.

Anche per la mobilità lunga resta valido il principio stabilito dall’articolo 7, comma 3, della Legge 223/1991, in base al quale l’indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di compimento dell’età pensionabile.

Ai fini del conseguimento del diritto alla c.d. mobilità lunga, di cui all’art. 7, comma 7, della Legge 223/1991, il requisito dell’anzianità contributiva di ventotto anni nell’assicurazione generale obbligatoria può essere raggiunto anche mediante il computo di periodi di contribuzione versata presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ben potendo il lavoratore – che abbia versato i contributi in parte nella gestione speciale ed in parte in quella dei lavoratori dipendenti – raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari per il pensionamento nella Gestione speciale, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell’art. 16 della legge 233/1990, senza necessità di dover domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti.

 

La domanda

Il diritto all’indennità di mobilità è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, da presentare telematicamente mediante apposito PIN o mediante l’Ente di Patronato.
Il diritto alla percezione dell’indennità, infatti, non sorge dal momento della messa in mobilità né in quello dell’iscrizione nelle liste regionali, bensì con la presentazione dell’apposita domanda (Cass. 11 ottobre 2003, n. 15525).
La domanda deve essere presentata secondo le istruzioni vigenti e pena decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di licenziamento.
Se l’ultimo giorno utile per presentare la domanda (il 68°) è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile.

L’indennità di mobilità decorre:

  • dall’ 8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda, negli altri casi.

Se al lavoratore è pagata l’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di mobilità decorre dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo corrispondente al mancato preavviso.

Poiché la reintegrazione in servizio del lavoratore collocato in mobilità disposta in via cautelare dà luogo a una prosecuzione del rapporto di lavoro di natura provvisoria, e non determina la ricostruzione del rapporto di lavoro, in caso di revoca di tale provvedimento il lavoratore ha il diritto di fruire del trattamento di mobilità per il periodo successivo al licenziamento, con sospensione dello stesso per il periodo di effettiva reintegrazione, senza che sia necessaria una specifica domanda di ripristino della prestazione a carico dell’Inps.

 

Il ricorso

Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

 

 

L’importo

  • Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
  • Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.

In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2009 è di € 886,31 lordi mensili (netto € 834,55), elevato a € 1.065,26 lordi mensili (netto € 1.003,05) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.

Per gli importi degli altri anni si veda il sito Inps

 

Pagamento

L’indennità di mobilità viene corrisposta dall’Inps con periodicità mensile tramite assegno bancario ovvero con accredito su conto corrente bancario o postale.
La legge tuttavia dispone che in alcuni casi, con modalità e condizioni determinate da apposito decreto del Ministero del Lavoro si possa ottenere il pagamento anticipato delle indennità di mobilità ancora da godere.
Il lavoratore può farne richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa.
Tuttavia il lavoratore che trovi un’occupazione nel settore pubblico o privato entro 24 mesi dal pagamento in un’unica soluzione deve restituire l’intero importo percepito.
L’indennità si prescrive per i ratei posti in pagamento e non riscossi nel termine di 60 giorni da quello fissato per il pagamento e portato a conoscenza dell’interessato.

 

Ritenute

Solo per i primi 12 mesi di fruizione, sull’importo dell’indennità di mobilità, sarà calcolata, direttamente dall’Inps, la ritenuta previdenziale del 5,84%.
Nulla sugli eventuali periodi successivi. Per quanto riguarda le ritenute fiscali il lavoratore dovrà fare il conguaglio con la dichiarazione dei redditi.

 

Anticipazione dell’indennità di mobilità

L’art. 7, comma 5, della Legge 223/1991 prevede che i lavoratori in mobilità che intendano intraprendere un’attività autonoma ovvero intendano associarsi in cooperativa possano richiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, detraendo il numero di mensilità già percepite.

La ratio di questa disposizione è quella di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica di prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio.

Ne consegue che l’indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell’inizio dell’attività che si intende esercitare (non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso), ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma. (Cass. 28/1/2004 n. 1587, Pres. Dell’Anno Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2004, 1556).

Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione dell’indennità di mobilità ex art. 7, 5° comma, Legge 223/1991, tenuto conto della necessità di svolgimento di attività preparatorie e propedeutiche all’avvio della nuova attività di lavoro autonomo anche al fine di presentare ex art. 1 DM 142/93 la richiesta documentazione comprovante l’assunzione di iniziative finalizzate all’avvio di tale attività e considerata l’assenza di un termine di legge per la presentazione della relativa domanda di anticipazione, l’eventuale presentazione di tale domanda dopo l’inizio dell’attività e comunque il mancato rispetto del termine fissato dall’Inps con circolare 32/2000 non comportano decadenza dal diritto all’anticipazione. (Corte d’Appello Milano 3/9/2002, Pres. Mannacio Est. Ruiz,, in D&L 2002, 1052)

La dizione dell’art. 7, comma 5, Legge 223/1991 sembra richiedere che l’attività-per la quale il lavoratore in mobilità può ottenere la corresponsione anticipata della relativa indennità-debba essere nuova ed è evidente che la ratio della norma sia quella di finanziare le nuove attività del personale in mobilità e non il risanamento o la ricapitalizzazione di attività già esistenti.
Tuttavia il termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività stabilito con norma regolamentare dall’Inps per la presentazione dell’istanza non appare congruo, se l’attività dalla quale si fa decorrere il termine non è quella effettivamente produttiva bensì quella meramente preparatoria estrinsecatasi nella apertura della partita IVA, nella iscrizione alle gestioni previdenziali nella sottoscrizione di contratti di associazione, di agenzia, collaborazione o affiliazione. (Trib. Milano 7/6/2002, Est. Peragallo, in Lav. nella giur. 2003, 389)

 

Sospensione dell’indennità di mobilità

Al verificarsi di determinati eventi è possibile la sospensione dell’indennità di mobilità, regolata dall’art. 8, c. 6 e 7 Legge 223/1991.
In questo caso le giornate di sospensione sono considerate “neutre” ai fini della determinazione della durata massima dell’indennità stessa.
In caso di:

  • assunzione a termine (per non più di 12 mesi) vi è la sospensione dell’indennità, con mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità;
  • periodo di prova per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, vi è la sospensione dell’indennità senza la decadenza;
  • inidoneità del lavoratore avviato al lavoro, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità; il lavoratore viene quindi reiscritto nelle liste di mobilità purché conservi una residua capacità lavorativa;
  • ripresa del lavoro a seguito di ordinanza o sentenza di reintegrazione, vi è la sospensione dell’indennità di mobilità per il tempo trascorso dalla reintegrazione alla perdita del titolo della stessa (sia per riforma della sentenza, sia per rinuncia del lavoratore).

 

 

Cessazione dell’indennità di mobilità

L’art. 9 della Legge 223/1991 individua le ipotesi in cui il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e conseguentemente perde la relativa indennità. In particolare, il lavoratore perde il diritto all’indennità di mobilità:

  • nel caso in cui si rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
  • nel caso in cui non accetti un’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • nel caso in cui, in assenza di un lavoro avente le caratteristiche di cui al punto precedente, non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • nel caso in cui non provveda a comunicare all’INPS, entro 5 giorni dall’assunzione, di aver iniziato a svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato;
  • non risponda, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte degli Uffici circoscrizionali o della Agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti previsti dai punti precedenti;
  • nel caso in cui venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato;
  • nel caso in cui si avvalga della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;
  • nel caso in cui scada il periodo di godimento dei trattamenti di mobilità.
  • nel caso in cui abbia presentato domanda di pensione di anzianità o abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

 

 

Casi di non decadenza dal diritto al trattamento di mobilità

Il lavoratore subordinato assunto “part-time”, che svolga contestualmente attività di lavoro autonomo, può continuare a godere dell’indennità di mobilità.

Ciò in quanto la legge non contempla un’ipotesi di incompatibilità analoga a quella riguardante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed anzi consente la elargizione anticipata di tale indennità, in un’unica soluzione, ai lavoratori che intendano “intraprendere” un’attività di lavoro autonomo (art. 7, quinto comma, Legge 223/1991), alla quale possibilità devono intendersi ammessi – per coerenza con la finalità della legge di favorire l’occupazione – non solo i lavoratori che vogliano dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21/4/01, n. 5951, pres. Amirante, est. Prestipino, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 399).

Il diritto alla corresponsione dell’indennità di mobilità ex art. 7 Legge 223/1991 sussiste anche nel caso in cui i lavoratori in mobilità diano vita a una società di capitali, obbligandosi a effettuare prestazioni accessorie di lavoro ex art. 2345 c.c., non configurandosi per questa via la nascita di un rapporto di lavoro subordinato (Trib. Parma 28/7/99 (ord.), est. Brusati, in D&L 1999, 951).

Il lavoratore, beneficiario del trattamento di mobilità previsto dall’art. 7, 1° comma, Legge 223/1991, che intraprende attività di lavoro autonomo senza aver preventivamente richiesto l’anticipazione dell’intera indennità ai sensi dell’art. 7, 5° comma, stessa legge, non decade da tale trattamento.
Una simile decadenza, infatti, non essendo espressamente contemplata tra le ipotesi disciplinate dalla Legge 223/1991, non può derivare dall’art. 52 RD 2270/24 in materia di decadenza dal trattamento di disoccupazione involontaria, essendo tale normativa inapplicabile alle fattispecie già compiutamente disciplinate dalla L. 23/7/91 n. 223 (Pret. Milano 13/1/98, est. Cecconi, in D&L 1998, 448, n. MARINO, Indennità di mobilità e attività di lavoro autonomo).

La lavoratrice che, a seguito di licenziamento collettivo, sia posta in mobilità può, ex 2° comma art. 9, Legge 223/1991, giustificatamente dimettersi dal nuovo impiego offertole senza decadere dal diritto all’indennità di mobilità, qualora il tempo per raggiungere con i mezzi pubblici il luogo di lavoro dalla residenza della lavoratrice sia superiore all’arco di un’ora (Trib. Milano 15/3//97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 541, nota Summa).

Il lavoratore in mobilità, che rifiuta l’offerta di lavoro a termine, non incorre nell’ipotesi prevista dall’art. 9, 1° comma, L.23/7/91 n.233, che sanziona con la cancellazione dalla lista di mobilità e dalla percezione della relativa indennità esclusivamente il lavoratore che rifiuta un contratto a tempo pieno e indeterminato (Pret. Milano 5/11/96, est. Ianniello, in D&L 1997, 296).