Questa voce è stata curata da Alvise Moro
Scheda sintetica – definizione
Il fenomeno del lavoro nero, definito anche “sommerso” o “irregolare”, consiste nella pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, con ogni conseguenza sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale.
Non solo, ma il lavoratore che presta la propria attività lavorativa in assenza di regolare contratto di lavoro non ha copertura assicurativa, né tutela in caso di licenziamento.
In sintesi, la fattispecie del lavoro irregolare coincide con l’illecita occupazione di lavoratori, la cui assunzione non risulta dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria: a livello pratico, si verte nell’ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro in evidente violazione di tutte le prescrizioni normative dettate al riguardo, quali, ad esempio, l’omessa comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, l’omessa denuncia nominativa all’INAIL ovvero all’omessa registrazione sul libro matricola che consente agli organi di vigilanza l’immediato riscontro del personale occupato.
Scheda di approfondimento
La pratica del lavoro in nero può essere attuata in diverse forme, caratterizzate, comunque, dalla violazione di norme inderogabili o di ordine pubblico, ma non determina la nullità del contratto.
Altre volte il rapporto di lavoro, che – in realtà – è di fatto subordinato, viene “mascherato” attraverso altri istituti, quali, ad esempio, l’apertura di partita IVA o lo svolgimento di prestazioni di carattere occasionale.
La regolarizzazione del rapporto di lavoro può essere invocata dal lavoratore anche la conclusione del rapporto: questi potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro, che dovrà accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con il vincolo della subordinazione, oppure caratterizzato da una forma diversa, quale, ad esempio, una collaborazione autonoma.
Parimenti, il lavoratore potrà rivolgersi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, e richiedere un accertamento ispettivo presso il datore di lavoro.
Le sanzioni per il datore di lavoro
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. “Legge di Bilancio 2019”), recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ha disposto – all’art. 1 comma 445 lett. d) e f) – la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 – ha tempestivamente recepito la normativa e comunicato l’avvio delle procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo.
La Circolare dell’Ispettorato del Lavoro riepiloga, inoltre, i nuovi importi dovuti in caso di:
- mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;
- mancata comunicazione del distacco transnazionale;
- somministrazione irregolare di lavoro;
- inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.
La Legge di Bilancio, in particolare, ha previsto l’aumento del 20% degli importi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito dalla legge n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxi sanzione per lavoro nero, ed altresì previsto che le anzidette maggiorazioni siano raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Il nuovo apparato sanzionatorio – in forza del principio tempus regit actum – trova applicazione in relazione a condotte che si realizzano con decorrenza dal 1° gennaio 2019, restando esclusi dall’incremento apportato dalla Legge di Bilancio i comportamenti elusivi degli anni pregressi, a prescindere dalla data di accertamento e/o di contestazione.
Le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso:
- fino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione prevista fino al 31 dicembre 2018 era ricompresa fra euro 1.500,00 e 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, ad euro 1.800,00 e ad euro 10.800,00;
- da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione prevista fino al 31 dicembre 2018 era ricompresa fra euro 3.000,00 ed euro 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, ad euro 3.600,00 e ad euro 21.600,00;
- oltre i 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione prevista fino al 31 dicembre 2018 era ricompresa fra euro 6.000,00 ad euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, ad euro 7.200,00 e ad euro 43.200,00.