Dichiarazione di immediata disponibilità – DID

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

 

Nozione

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) attesta che un soggetto si trova in stato di disoccupazione e può usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro dopo aver stipulato con il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato.
Dopo aver presentato la DID, viene assegnato al lavoratore disoccupato un profilo personale di occupabilità.

 

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, artt. 13, 19, 20 e 21

 

 

Evoluzione normativa

Il comma 10, dell’art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 stabiliva che per poter usufruire degli ammortizzatori sociali o sostegni al reddito, sia nel caso di prima concessione che nel caso di proroghe, era necessario da parte dei lavoratori interessati sottoscrivere un patto di servizio presso i competenti centri per l’impiego.

A distanza di pochi mesi il D.M. 19 maggio 2009, n. 46441 (artt. 11 e 12) definiva le modalità attuative del patto di servizio stabilendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) doveva essere resa nota all’Inps su apposita modulistica (mod. SR105) e dettando i termini (rifiuto di sottoscrizione della DID, rifiuto di partecipazione a un percorso di riqualificazione professionale, partecipazione irregolare senza adeguata giustificazione, rifiuto di un lavoro congruo) per la decadenza dal trattamento di sostegno del reddito con conseguente perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
Infine l’Inps interveniva con Circolare 22 ottobre 2010, n. 133 fornendo istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità in relazione alle singole tipologie di prestazioni e cioè: ammortizzatori sociali in deroga, CIG, CIGS, contratti di solidarietà, trattamenti di disoccupazione, mobilità (ordinaria e in deroga), una tantum co.co.pro. e LSU.

Successivamente l’art. 4, c. 47, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge di riforma) abrogava il c. 10 del D.L. n. 185/2008 e, a partire dal 18 luglio 2012, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno al reddito non avevano più l’obbligo di rilasciare la DID. L’Inps con Circolare n. 1/2013 annullava le disposizioni fornite con circolare n. 133/2010.
Peraltro rimaneva in vigore la disposizione dell’art. 2 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e succ. modificazioni, che riguardo alla condizione di disoccupazione prevedeva una dichiarazione che doveva attestare anche «… l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa».

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (art. 19, c. 1) è successivamente intervenuto affermando che sono da considerare disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica all’ANPAL, la propria «immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego».
Il medesimo decreto (art. 21, c. 1) ha inoltre stabilito che la domanda di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e la domanda di indennità di mobilità resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

 

Modalità di registrazione

(Circ. Ministero del lavoro n. 34/2015; Nota Ministero del lavoro n. 17680/2016 e n. 4/2018)

La registrazione viene effettuata, a partire dal 1° dicembre 2017, unicamente con procedura telematica sul portale dell’ANPAL o dell’INPS.

ANPAL
La Dichiarazione sul portale dell’Anpal può essere presentata da:

  • chi è senza lavoro e non dispone di sostegni al reddito;
  • persone a rischio di disoccupazione, cioè da lavoratori dipendenti che hanno ricevuto una comunicazione di licenziamento e in questo caso la DID può essere inviata anche durante il periodo di preavviso di licenziamento;
  • titolari di partita IVA non movimentata nei 12 mesi che precedono la presentazione della DID.

Le modalità di registrazione sono le seguenti:

  • registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
  • registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
  • registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte del Patronato convenzionato;
  • inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

INPS
La Dichiarazione sul portale dell’Inps può essere presentata, tramite Mod. DID cod. SR105, da chi è senza lavoro e percepisce sostegni al reddito.
Anche i cittadini dell’UE che soggiornano in Italia possono rilasciare la DID al fine di ottenere un sostegno all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. In questo caso il requisito di “residenza” deve essere interpretato in relazione alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea.

 

Reddito di cittadinanza (Rdc)

(art. 4, D.L. n. 4/2019 conv., con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e successivamente modificato dall’art. 1, c. 74, lett. c), L. n. 234/2021; Circ. Anpal n. 3/2019; Accordo Conferenza Unificata 1/8/2019)

A decorrere da aprile 2019 è istituito il Reddito di cittadinanza quale mezzo di sostegno per le famiglie in difficoltà, per la lotta alla povertà e alla disuguaglianza e per una politica attiva del lavoro.

La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

L’erogazione del beneficio è condizionata, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, alla adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

La richiesta può essere presentata da:

  • cittadini italiani ed europei;
  • stranieri lungo-soggiornanti (in possesso di permesso di soggiorno UE a tempo indeterminato);
  • stranieri titolari del diritto di soggiorno o soggiorno permanente familiari di cittadino italiano o della UE.

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni e gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

La dichiarazione può essere presentata presso i:

  • Centri per l’impiego;
  • Patronati convenzionati con l’Anpal.

Sono esclusi dalla presentazione della DID e dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i:

  • minorenni;
  • beneficiari Rdc pensionati;
  • beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • soggetti oltre i 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità come da L. n. 68/1999;
  • soggetti occupati.

Possono essere altresì esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC i:

  • soggetti con carichi di cura (caregifer) qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti;
  • lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 917/1986);
  • soggetti che frequentino corsi di formazione.