Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Nozione

Dal 16 settembre 2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si è reso disponibile – alfine di consentire un incontro tra le Istituzioni scolastiche e le imprese disposte a offrire un periodo di alternanza scuola-lavoro – il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Il Registro è suddiviso in 2 sezioni:

  1. un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro o percorsi di apprendistato. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività;
  2. una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 cod. civ., a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Le imprese possono indicare nel Registro la disponibilità ad ospitare gli studenti in apprendistato (1° livello).

Il periodo di alternanza scuola-lavoro, per i ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni degli Istituti tecnici professionali e i Licei, si articola in 400 ore per gli Istituti tecnici e professionali e in 200 ore per i Licei.
Agli Istituti scolastici spetta la copertura assicurativa degli allievi e il documento della valutazione dei rischi deve essere allegato alla convenzione stipulata tra scuola e impresa..
Gli studenti verranno seguiti da un tutor designato dall’impresa, anche esterno all’impresa, e da un tutor designato dall’Istituto scolastico.

Alla fine del percorso, l’istituzione scolastica, con la collaborazione del tutor esterno, sintetizza le valutazioni nella certificazione finale e le competenze acquisite dagli studenti costituiranno credito anche per la transizione nei percorsi di apprendistato. (L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, c. 41-44).