Servizi per il Lavoro

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Questa voce è stata curata da Ivan Lembo

Scheda sintetica

L’acronimo SIL definisce nell’accezione comune l’insieme dei servizi erogati, nell’ambito di interventi di politica attiva del lavoro, da soggetti pubblici (Centri Pubblici per l’impiego) e altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali.

Tali servizi sono finalizzati a favorire l’occupazione e accompagnare la persona disoccupata o inoccupata nell’inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella riqualificazione professionale.

Dalla lettura dell’art. 3 D.Lgs. 181/2000, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 297/2002, emerge che i principali destinatari di tali servizi debbano essere considerati:

  • adolescenti che non siano più soggetti all’obbligo scolastico
  • giovani
  • disoccupati di lunga durata
  • inoccupati di lunga durata
  • donne in reinserimento lavorativo.

Sono le Regioni a definire gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per il lavoro devono garantire e rispettare al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata.

Gli interventi che la legislazione nazionale prevede debbano comunque essere effettuati sono:

  • colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
  • proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l’integrazione professionale:
    • nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
    • nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.

Fonti normative

  • Decreto legislativo 10 settembre 2010, n. 276
  • Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
  • Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
  • Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

Scheda di approfondimento

I soggetti preposti alla erogazione dei servizi per il lavoro sono i Centri Pubblici per l’Impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali.

I Centri per l’Impiego sono le strutture pubbliche che erogano servizi per il lavoro e dipendono dalle amministrazioni provinciali, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 469/1997, che ha delegato agli enti territoriali il collocamento e ha prefigurato un sistema di politiche attive del lavoro.

Alle Regioni sono assegnati compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e valutazione dei servizi territoriali per il lavoro.

Alle Province sono demandati principalmente tre compiti:

  • la costituzione dei Centri per l’Impiego
  • la realizzazione delle procedure burocratico amministrativo (iscrizioni, certificazioni, gestione delle liste di mobilità, raccolta delle domande di indennità di disoccupazione, avviamenti e selezioni presso gli enti pubblici)
  • l’attivazione di servizi individuali e collettivi a favore dell’occupazione (servizi per il lavoro).

L’accreditamento è disciplinato dall’art. 7 (Titolo I, Capo I: Regime autorizzatorio e accreditamenti) del D.Lgs. 276/2003. In esso si afferma che le regioni istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da essi definiti ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 181/2000 e di alcuni principi e criteri quali:

  • garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete di operatori qualificati;
  • salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi di mercato del lavoro;
  • obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro.

I provvedimenti regionali istitutivi degli albi hanno inoltre il compito di disciplinare:

  • le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi degli art. 4, 5 e 6 (Titolo I, Capo I: Regime autorizzatorio e accreditamenti) D.Lgs. 276/2003 o accreditatiti per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
  • i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
  • le procedure per l’accreditamento; modalità di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati; le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Rappresenta quindi il provvedimento attraverso il quale le regioni riconoscono l’idoneità a erogare i servizi nell’ambito del proprio territorio e a partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 molte regioni hanno legiferato in materia di mercato del lavoro, normando per la prima volta la materia, oppure modificando la normativa precedentemente in vigore e introdotta in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 469/1997, che ha delegato agli enti territoriali il collocamento e ha prefigurato un sistema di politiche attive del lavoro.

L’attuazione dell’art. 7 Titolo I Capo I del D.Lgs. 276/2003 da parte delle regioni ha determinato l’istituzione di differenti sistemi di accreditamento, che si diversificano tra loro principalmente per il ruolo che viene riconosciuto ai soggetti privati nel sistema dei servizi per il lavoro e le funzioni e i margini di azione delle Province.

I servizi per il lavoro previsti dalle normative regionali riguardano principalmente tre aree tematiche:

  • l’orientamento al lavoro
  • l’intermediazione
  • la formazione.

Più in particolare, i differenti servizi individuati dalle normative regionali possono concernere i seguenti aspetti.

Colloquio di assistenza di primo livello

Prevede:

  • un colloquio di orientamento e la fornitura di informazioni sui servizi disponibili;
  • la presa in carico del destinatario da parte dell’operatore del servizio.

Colloquio individuale di secondo livello

Consiste:

  • in un colloquio per un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del destinatario, comprensivo dell’analisi delle sue esperienze, che confluisce in una scheda individuale degli ambiti di sviluppo;
  • nella redazione del curriculum vitae del destinatario.

Definizione del percorso

Il servizio ha come prodotto un piano di intervento personalizzato e prevede il supporto nell’individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi e dei settori target, con particolare riferimento:

  • declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in competenze/abilità/conoscenze;
  • networking e scouting degli enti di formazione con individuazione dei moduli formativi e loro articolazione in competenze, ore, costo, soggetto che eroga la formazione, data di inizio, data di conclusione.

Bilancio delle competenze

Il bilancio delle competenze consiste nella redazione della scheda individuale delle competenze, come prodotto di un percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali che consenta di individuare le competenze e gli elementi valorizzabili dal destinatario, con l’obiettivo di progettare un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Tutoring e counselling orientativo

Il servizio consiste nelle seguenti attività:

  • orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione;
  • aggiornamento del curriculum vitae e predisposizione delle lettere di accompagnamento;
  • preparazione e affiancamento al colloquio anche in azienda/impresa;
  • assistenza ai destinatari e alle imprese nella fase di inserimento lavorativo.

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro

Il servizio prevede l’affiancamento e il supporto al destinatario nella definizione del piano di ricerca del lavoro e, in particolare:

  • l’individuazione delle opportunità professionali;
  • la valutazione delle proposte di lavoro;
  • l’invio delle candidature;
  • il contatto e/o visita in azienda.

Tra l’organismo che eroga i servizi per il lavoro e la persona presa in carico deve essere stipulato un Patto di servizio, che assume differenti denominazioni e caratteristiche nelle diverse Regioni.

Si tratta di un accordo nel quale vengono definite le azioni da intraprendere per la ricerca del lavoro. Nel Patto sono evidenziate le condizioni specifiche del lavoratore, emerse durante il colloquio di orientamento (ambito di disponibilità, misure concordate per favorire l’occupabilità, ecc.), nonché l’eventuale rinvio ad altri servizi.

Voci correlate

Mercato del lavoro
Borsa continua nazionale del lavoro
Agenzia di consulenza
Agenzia di intermediazione
Somministrazione
Ammortizzatori sociali