Stato di disoccupazione

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Questa voce è stata curata da Ivan Lembo

Scheda sintetica

Per stato di disoccupazione si intende, ai sensi dell’art. 2 lettera comma 2 del D.Lgs. 181/2000, così come modificato dall’art.1 comma 2 del D.Lgs. 297/2002, la condizione di un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione è quindi riconosciuto esclusivamente a chi, privo di lavoro, si presenta al Centro per l’Impiego nel cui ambito di competenza ha il domicilio, e dichiara (utilizzando l’apposito modello predisposto) l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, oltre all’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta.
Ha inoltre diritto ad essere riconosciuto come disoccupato anche chi percepisce un reddito da lavoro non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Per approfondimenti e informazioni relative agli interventi di integrazione salariale, si vedano anche le voci:

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181
  • Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297

 

Scheda di approfondimento

Il possesso dello status di disoccupato è importante non solo per poter fruire dei servizi per il lavoro erogati dal Centro per l’Impiego, ma anche per poter godere dei benefici che le norme nazionali (e regionali) assicurano in favore di questi soggetti (ad esempio, accesso al sistema degli ammortizzatori sociali e/o ai corsi di formazione professionale riservati ai disoccupati).

L’accertamento dello stato di disoccupazione è demandato alle regioni, fermo restando l’applicabilità dei principi generali di cui al D.Lgs. 181/2000 (modificato dal D.Lgs. 297/2002).

Tali principi prevedono, in primo luogo, che lo stato di disoccupazione si conserva rispettando gli impegni assunti con il Centro per l’Impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

In secondo luogo, lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso di accettazione di un’offerta a lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (somministrazione) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani; per giovani si intende di età compresa fra i 18 e 25 anni se diplomati, 29 se con diploma universitario di laurea).

Se il reddito non supera la soglia minima soggetta a imposizione, prevale la regola della conservazione.

Infine, lo stato di disoccupazione si perde nei seguenti casi:

  • se non ci si presenta, salvo casi di giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio di leva, stato di gravidanza nei periodi di astensione obbligatoria) alle convocazioni del Centro per l’Impiego. In questo caso non sarà possibile riacquistare lo stato di disoccupazione per i successivi due mesi;
  • se si rifiuta, senza giustificato motivo, una “congrua” offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). In questo caso non sarà possibile riacquistare lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 Km dal domicilio (o più di 15 Km se non è raggiungibile con i mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi pubblici. Se la persona è disoccupata, è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità del lavoratore e la cui retribuzione non sia inferiore del 10% rispetto a quella percepita prima di diventare disoccupato (15% dopo sei mesi di disoccupazione). Se la persona è inoccupata è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione professionale);
  • se si percepisce un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
  • se a seguito di avviamento a selezioni presso le Pubbliche Amministrazioni, non ci si presenta alla prova di idoneità o rifiuta l’assunzione, in entrambi i casi senza giustificato motivo. In tali casi non sarà possibile riacquistare lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi.

Voci correlate