Definizione
I contratti collettivi possono riferire la durata dell’orario normale settimanale di lavoro alla media in un periodo plurisettimanale.
Ciò significa che in una certa settimana il lavoratore può essere chiamato a lavorare per più di 40 ore; ciò nonostante, il lavoro eccedente la quarantesima ora non sarà da considerarsi alla stregua del lavoro straordinario se, nel periodo plurisettimanale preso come riferimento, la media delle ore lavorate sarà comunque di 40.
A tale riguardo la legge precisa che, in ogni caso, nell’arco della settimana l’orario di lavoro non deve superare una media di 48 ore (compresi gli straordinari) in 4 mesi, elevabili dai contratti collettivi fino a 12 a fronte di ragioni obiettive specificate nel contratto stesso. Opportunamente, la legge precisa che per il computo della media non bisogna considerare i periodi di ferie o di assenze per malattia.
Per approfondimenti si veda la voce Orario di lavoro