Prestazione occasionale in agricoltura

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Scheda sintetica

La Legge di Bilancio 2023 ha escluso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzazione del contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, ma ha contemporaneamente introdotto per il biennio 2023-2024, «al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera», le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato per le attività di natura stagionale (vendemmia, raccolta olive ecc.) di durata non superiore a 45 giorni all’anno per singolo lavoratore.

Le caratteristiche peculiari della prestazione lavorativa sono: la subordinazione, la temporaneità, l’occasionalità.

La Cassazione con sentenza n. 9243 del 4 aprile 2023 ha confermato che possono essere considerate “attività stagionali” unicamente quelle «situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economicoproduttiva» e ha inoltre precisato che l’elencazione di tali attività, individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, è da considerarsi tassativa e «non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali».

Normativa

  1. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, c. 343-354

Utilizzatori

Datori di lavoro agricolo iscritto alla gestione contributiva agricola (in possesso quindi del CIDA) e in regola con i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’Inps precisa che nel LOAgri non vige il divieto, per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il divieto di ricorrere al lavoro occasionale.

Le agenzie di somministrazione non possono utilizzare il LOAgri.

Prestatori

Possono avvalersi delle prestazioni occasionali per le attività stagionali:

  • persone disoccupate che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
  • percettori di NASpI o DIS-COLL;
  • percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) o Assegno di inclusione;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  • titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Non possono accedere al LOAgri i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità ex L. n. 222/1984, o di analoghe prestazioni;
  • studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero a un ciclo di studi presso l’università, in qualunque periodo dell’anno;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Nell’ipotesi in cui i suddetti requisiti soggettivi vengano a mancare nel corso del rapporto lavorativo, il lavoratore ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro e ciò comporterà la risoluzione automatica del contratto.

In ogni caso il LOAgri è interdetto, ad eccezione dei pensionati, a chi abbia avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) in agricoltura, anche tramite agenzia di somministrazione (nota INL n. 1002/2023), nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale e per questo motivo il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto, deve richiedere al prestatore un’autocertificazione riguardo alla propria condizione soggettiva.

Comunicazione UNILAV

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, mediante l’invio telematico del modello UNILAV (aggiornato con l’inserimento nella tabella contratti del cod. H.03.03).

Nella suddetta comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi. (Msg. Ministero del lavoro n. 462/2023)

La consegna al lavoratore della copia di comunicazione UNILAV soddisfa l’obbligo di informativa, nei confronti dei lavoratori, derivante dall’art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (come sostituito dall’art. 4, c. 1, lett. a, D.Lgs. 104/2022).

Iscrizione sul Libro unico del Lavoro (LUL)

L’iscrizione dei lavoratori nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono comunque essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Visita medica preventiva

I prestatori di lavoro occasionale che svolgono attività di carattere stagionale, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (non comportanti l’obbligo della sorveglianza sanitaria), nelle imprese agricole per un numero di ore non superiore a 50 l’anno devono sottoporsi a visita medica preventiva (senza aggravi di costi per il lavoratore) presso un medico competente o il dipartimento di prevenzione della ASL, a scelta del datore di lavoro. La certificazione medica rilasciata ha validità biennale e consente al lavoratore di prestare attività lavorativa presso più imprese agricole senza la necessità di ulteriori accertamenti medici (D.I. 27 marzo 2013).

Retribuzione

Il lavoratore percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le modalità previste dall’art. 1, c. 910-913, L. n. 205/2017.

Il pagamento del corrispettivo avverrà – su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente, – quindiattraverso una banca o un ufficio postale tramite:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici anni).

I compensi:

  • non possono essere corrisposti in contanti;
  • sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
  • non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile;
  • sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

I compensi percepiti dai beneficiari di NASpI e DIS-COLL sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione (Circ. Inps n. 89/2023).

L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Contribuzione

Il datore di lavoro effettua all’Inps, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, il versamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Previdenza e assistenza sociale 

Il lavoratore OTDO ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchia e i superstiti (IVS) con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n. 1124/1965).

Sanzioni

  • Superamento del limite di durata (45 giorni nell’arco di un anno): trasformazione del rapporto di prestazione lavorativa occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (UNILAV): erogazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
  • Impiego al lavoro di prestatori diversi da quelli indicati dall’art. 1, c. 344, L. n. 197/2022: erogazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
  • Pagamento in contanti del compenso: sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro (art. 1, c. 913, L. n. 205/2017; v. anche nota INL n. 5828/2018).