Questa voce è stata curata da Simona Rizzello
Scheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Contributi
Fonti normative
- Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564
- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
- Legge 8 marzo 2000, n. 53
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228
- Circolare INPS 23 dicembre 2014 n. 179
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232
A chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
La ricongiunzione dei contributi versati
La ricongiunzione è l’accorpamento dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore che ha prestato la propria attività assicurativa presso enti o fondi di previdenza diversi dall’Inps: tale meccanismo consente di ottenere un’unica pensione, calcolata su tutti i contributi versati, riunificando tutti i periodi di contribuzione che sono stati versati in enti o casse di previdenza differenti.
In particolare, tramite questo meccanismo, il lavoratore può unificare nell’AGO tutti i periodi di assicurazione e chiedere che la pensione venga
erogata proprio da quest’ultima struttura assicurativa. In alternativa, l’assicurato può optare per far trasferire tutti i diversi periodi contributivi nell’ente di previdenza presso il quale è iscritto al momento di presentazione della domanda oppure farli confluire in un terzo ente previdenziale, purché in passato vi sia stato iscritto per almeno 8 anni.
Attraverso questo istituto, il lavoratore non si limita a cumulare i diversi periodi assicurativi, ma realizza un vero e proprio trasferimento dei contributi in un’unica struttura, in modo tale che l’intero trattamento pensionistico potrà essere calcolato secondo le regole proprie del regime di destinazione.
La domanda di ricongiunzione può essere presentata presso l’ente di previdenza, sia dal lavoratore interessato, purché non sia già titolare di altra pensione, sia dai familiari di questo, superstiti.
Occorre precisare come a partire dal 16 marzo 2015, tutte le domande di ricongiunzione nel fondo lavoratori dipendenti AGO, nel Fondo quiescenza Poste, nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A e quella per i liberi professionisti devono necessariamente essere presentate per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Integrato
A partire dal 2010, inoltre, tutte le operazioni di ricongiunzione contributiva sono a titolo oneroso.
E’ possibile ricongiungere ogni tipo di contribuzione utile alla liquidazione della pensione.
Per maggiori approfondimenti si vedano le voci:
Il riscatto dei contributi
I contributi da riscatto consentono al lavoratore richiedente di poter ottenere una copertura pensionistica, anche relativa a periodi per i quali non vi sia stato alcun versamento contributivo.
A tal fine, il lavoratore interessato è tenuto ad effettuare un versamento all’ente previdenziale, la cui entità varia a seconda dei periodi contributivi da riscattare, dall’età del richiedente, dal sesso e dalla retribuzione di questo.
Ad oggi, i periodi per i quali è possibile richiedere il riscatto si possono così riassumere:
- Periodi di studio universitario: in tal caso, il lavoratore può riscattare in qualsiasi momento i periodi corrispondenti a tutta la durata dei corsi legali di studio universitario, ovvero per solo una parte di essi, con esclusione degli anni accademici c.d. “fuori corso”: tale riscatto è tuttavia escluso per periodi già coperti da contribuzione (es. il caso dello studente – lavoratore). Con il D.Lgs. 184/1997, è stata estesa la possibilità di richiedere tale riscatto anche agli iscritti alla Gestione separata Inps, purché il diploma universitario sia stato effettivamente conseguito, e a condizione che gli iscritti a tale gestione separata abbiano versato almeno un contributo settimanale.
- Periodi di lavoro svolto all’estero: qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa subordinata presso uno Stato estero che non abbia stipulato una convenzione previdenziale con l’Italia, è in ogni caso possibile richiedere il riscatto relativo a tale periodo.
- Periodi di formazione professionale, di studio e ricerca: in tal caso il riscatto è ammesso solo qualora tali periodi siano stati finalizzati all’acquisizione di titoli o di attestati per la progressione in carriera (si pensi, a titolo esemplificativo, al tirocinante);
- Intervalli di lavoro part-time: il lavoratore interessato può richiedere riscatto per tutti i periodi per i quali non è stata effettuata la prestazione lavorativa.
- Periodi di congedo per gravi motivi familiari: qualora il lavoratore abbia usufruito di tale congedo, previsto per un massimo di due anni, può richiedere riscatto nel caso in cui il versamento di tali contributi sia stato omesso.
- Periodi di assistenza e cura dei disabili: il lavoratore può riscattare al massimo cinque anni, purché abbia maturato cinque anni di requisiti contributivi.
- Periodi di astensione facoltativa per maternità fuori dal rapporto di lavoro: la lavoratrice potrà riscattare un periodo non superiore a cinque anni qualora vanti un’anzianità contributiva pari ad almeno un quinquennio. In passato, il riscatto di questo lasso temporale non era cumulabile con il riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea; successivamente all’entrata in vigore della legge n. 2018 del 2015, tuttavia, la disposizione che prevedeva tale divieto è stata abrogata. Ad oggi, dunque, la cumulabilità dei due periodi di riscatto è ammessa anche per periodi antecedenti al 1 gennaio 2016.
- Peridi di servizio civile volontario.
La legge n. 247/07 ha introdotto la possibilità di poter effettuare il versamento a titolo di riscatto in n. 120 rate mensili: in ogni caso, i contributi da riscatto concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli anni di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia.
Totalizzazione
Tramite la totalizzazione il lavoratore può cumulare gratuitamente la contribuzione versata in diverse gestioni, casse o fondi previdenziali al fine di acquisire il diritto a un’unica pensione di vecchiaia, anticipata o di inabilità.
In particolare, tale istituto permette di sommare periodi assicurativi non coincidenti ai soggetti iscritti:
- a più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie, agli appositi albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privatizzati;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La facoltà di totalizzazione può essere esercitata anche dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti dell’assicurato, anche se quest’ultimo è deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.
Tuttavia, la totalizzazione è esclusa nel caso in cui il lavoratore abbia già optato per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
La domanda deve essere presentata all’ ultimo Ente pensionistico cui è iscritto il lavoratore o cui è stato iscritto (nel caso in cui abbia precedentemente cessato l’attività lavorativa).
L’importo della pensione ottenuta tramite la totalizzazione viene determinato pro quota da ciascuna forma di gestione interessata, in relazione ai periodi di iscrizione maturati, applicando esclusivamente il criterio contributivo.
In particolare, i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
- 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- 78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
La pensione di vecchia in regime di totalizzazione decorre a partire dal primo giorno del diciannovesimo mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti, mentre la pensione anticipata decorre dal ventiduesimo mese successivo al raggiungimento dei requisiti.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, il diritto si perfeziona se il lavoratore interessato ha compiuto l’età anagrafica richiesta (65 anni) e può far valere un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni; al contrario, nel caso di pensione anticipata, la totalizzazione è possibile quando è possibile far valere il requisito di contribuzione richiesto.
Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2013 il requisito anagrafico, previsto per la pensione di vecchiaia, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT nel triennio precedente.
L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è pagato sempre dall’Inps, anche quando non vi è stata alcuna contribuzione INPS, purché siano state stipulate apposite convenzioni con gli altri enti presso cui erano stati versati i contributi.
Occorre sottolineare che la totalizzazione è ammessa solo se riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi.
Cumulo
A partire dal 2013, il legislatore ha introdotto l’istituto del cumulo a domanda tramite il quale i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima potevano cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione.
Analogamente alla totalizzazione, il cumulo non prevedeva alcun onere per i soggetti interessati, ma a differenza di quest’ultima non comportava neppure che la pensione dovesse essere calcolata obbligatoriamente secondo il sistema contributivo. Tale disciplina, dunque, si presentava come particolarmente vantaggiosa per i lavoratori, tuttavia, erano state previste anche alcune limitazioni alla sua applicazione.
Questo regime, infatti, non si applicava ai periodi di iscrizione alle casse dei liberi professionisti.
Inoltre, il cumulo non poteva essere effettuato da soggetti già titolari di pensione o che avessero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni considerate.
Infine, i lavoratori potevano optare per tale istituto esclusivamente per il conseguimento della pensione di vecchia, di inabilità e delle pensioni ai superstiti; al contrario, tale facoltà veniva riconosciuta in relazione alla pensione anticipata.
La legge n. 232 del 2016, innovando la disciplina originaria ed estendendone l’ambito di applicazione, ha previsto il cumulo gratuito generalizzato dei contributi versati non solo presso le diverse gestioni pensionistiche INPS, ma anche presso le forme pensionistiche obbligatorie dei professionisti.
Contrariamente a quanto avveniva in passato, a partire dal 1 gennaio 2017, il cumulo è consentito anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per il trattamento pensionistico erogato dalle strutture assicurative di cui si discute.
Questo meccanismo, inoltre, può essere applicato anche al fine del conseguimento della pensione anticipata.
La pensione, di qualunque tipo, viene versata pro quota dalle diverse gestioni conformemente alle diverse regole vigenti per ciascuna di esse (quindi non necessariamente con il sistema contributivo che era fortemente svantaggioso per il lavoratore).
Coloro per i quali sono in corso procedimenti di ricongiunzione onerosa. possono ottenere la restituzione delle somme versate nel caso in cui soddisfino i requisiti per l’applicazione del nuovo istituto, purché non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione di quanto versato viene effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate con interessi. Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei
casi si sia già proceduto alla liquidazione del trattamento pensionistico.
Analogamente, possono optare per il cumulo gratuito coloro i quali avevano dato avvio a procedimenti di totalizzazione (con applicazione del meno vantaggioso principio contributivo), purché rinuncino espressamente a dar corso a questi ultimi.