Questa voce è stata curata da Francesca Ajello
Nozione
La contribuzione rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di denaro, dette contributi, calcolate attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stesso svolta.
La contribuzione si classifica a seconda dello scopo assicurativo da raggiungere. Si distingue, infatti, fra:
- contributi previdenziali: versamenti effettuati all’ente previdenziale (Inps per settore privato e Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail al fine di ottenere la copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità e alla malattia.
Scopo della contribuzione
La Costituzione italiana, all’art. 38, riconosce:
- ai lavoratori, il diritto di disporre di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di invalidità, vecchiaia o disoccupazione involontaria;
- a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Tali diritti, nel nostro ordinamento, vengono attuati attraverso un sistema previdenziale che contempla diverse forme di tutela consistenti, in sostanza, nell’erogazione di somme di denaro e altra utilità e predisposte in relazione a situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro familiari possono venire a trovarsi in seguito al verificarsi di determinati eventi riconducibili o meno allo svolgimento dell’attività lavorativa e finalizzate sostanzialmente a garantire la continuità del reddito.
La modalità attraverso la quale le somme di denaro erogate a fini previdenziali e assistenziale sono finanziate è rappresentata, appunto, dalla contribuzione.
Essa, come anticipato, viene effettuata attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sui compensi derivanti dall’attività lavorativa svolta che viene poi versata all’ente di previdenza dedicato.
Gli enti di previdenza sono i soggetti giuridici a cui è affidata la riscossione dei contributi, l’erogazione delle prestazioni e il controllo della corretta applicazione delle norme.
L’ente di previdenza principale è l’INPS (cui fanno capo l’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, le Gestioni speciali per particolari categorie di dipendenti, nonché le Gestioni separate per lavoratori autonomi e associati in partecipazione).
L’INPS è comunque affiancato da altri enti previdenziali che si occupano di specifiche categorie di lavoratori (come, ad esempio, le Casse per i liberi professionisti o il nuovo sistema di fondi che possono aggiungersi o sostituirsi all’A.G.O.).
In linea generale, l’onere contributivo incombe sia sul datore di lavoro che sul lavoratore (sulla cui retribuzione lorda mensile viene effettuata una trattenuta). Tuttavia, l’obbligo di versare l’intera parte dei contributi grava esclusivamente sul datore di lavoro, che è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale e assistenziale.
Distinzioni
Il nostro ordinamento, in linea generale, prevede i seguenti tipi di contribuzione:
- contribuzione obbligatoria
- contribuzione figurativa
- contribuzione da riscatto
- contribuzione volontaria.
Contribuzione obbligatoria
Rappresenta la quota di contributi che ogni lavoratore deve necessariamente versare all’ente previdenziale afferente alla propria attività, al fine di permettere all’ente stesso di raccogliere i fondi necessari per l’erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
La base imponibile, la misura e le modalità di pagamento della contribuzione obbligatoria riguardano i periodi durante i quali il lavoratore presta effettivamente la propria attività e percepisce, pertanto, un compenso. Esse variano a seconda del tipo di lavoro svolto (ad esempio, autonomo o subordinato);
Contribuzione figurativa
rappresenta la quota di contributi versati per coprire i periodi in cui il lavoratore non ha eseguito la prestazione lavorativa per cause non imputabili alla sua volontà. Essa costituisce una specifica tutela che permette al lavoratore di coprire anche periodi che rimarrebbero scoperti dalla copertura assicurativa pensionistica, a causa della sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La legge individua tassativamente le ipotesi nelle quali i contributi possono essere accreditati d’ufficio o su domanda dell’interessato, senza che ciò comporti alcun onere a carico del lavoratore (ad esempio, il servizio militare, i periodi di integrazione salariale, l’astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro ecc.)
Contribuzione da riscatto
Rappresenta la quota di contributi che viene versata dal lavoratore (con onere finanziario a suo carico, a carico del datore di lavoro o attraverso il trasferimento di fondi da altri enti di previdenza) per regolarizzare, dal punto di vista assicurativo, i periodi che non siano stati coperti da contribuzione (come ad esempio, il periodo di durata de corsi legali di studio universitario).
La contribuzione da riscatto è equiparata a tutti gli effetti a quella obbligatoria, sia per il diritto che per la misura della pensione.
Contribuzione volontaria
rappresenta la quota di contributi versata dal lavoratore, quando il rapporto di lavoro sia interrotto o cessato (per cause diverse da quelle previste per la contribuzione figurativa), al fine di conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni o per raggiungere i requisiti per l’erogazione della prestazione. In altri termini, grazie alla contribuzione obbligatoria, il lavoratore il cui rapporto sia cessato o interrotto può chiedere ed ottenere (a determinate condizioni) dall’ente previdenziale di versare comunque i contributi, in modo da non perdere i diritti previdenziali o i requisiti per la loro fruizione.
Il trattamento fiscale della contribuzione
Il regime fiscale a cui è sottoposta la contribuzione dipende dalla tipologia di cui si tratta. Infatti:
- i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, non concorrono alla formazione di reddito da lavoro dipendente;
- le somme versate per la contribuzione volontaria e la ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo;
- le somme versate a titolo di contribuzione da riscatto sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre, qualora il richiedente non abbia un reddito personale (come nel caso di coloro che chiedono il riscatto del periodo di studi universitari e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza), le somme da questo pagate sono detraibili nella misura del 19% dell’importo stesso dall’imposta dovuta dai soggetti dei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico (come ad esempio, uno dei genitori);
- i contributi versati da lavoratore o datore di lavoro ai fini esclusivamente assistenziali presentano un regime fiscale agevolato, a condizione che il versamento risulti dovuto in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale e che gli enti a cui sono versati operino in specifici ambiti di intervento individuati con DM. Le somme non concorrono a formare il reddito del lavoratore per un importo annuo non superiore complessivamente ad € 3.615,20;
- i premi versati dal datore di lavoro a copertura di rischi professionali sono esclusi dall’imponibile fiscale;
- i premi versati a copertura di rischi extraprofessionali di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, costituiscono reddito nel periodo di paga in cui sono corrisposti. Peraltro, in sede di conguaglio di fine anno, tali premi danno diritto al dipendente ad una corrispondente detrazione di imposta del 19% calcolata su un importo non superiore ad € 1.291,14 per anno solare. La detrazione è ammessa a condizione che i premi siano indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro e riguarda solo i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento dei premi.