Questa voce è stata curata da Francesca Ajello
Nozione
La contribuzione rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di denaro, dette contributi, calcolate attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stesso svolta.
La contribuzione si classifica a seconda dello scopo assicurativo da raggiungere.
Si distingue, infatti, fra:
- contributi previdenziali: versamenti effettuati all’ente previdenziale (Inps per settore privato e Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail al fine di ottenere la copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità e alla malattia.
Si distingue, inoltre, fra contribuzione obbligatoria e volontaria.
La contribuzione è obbligatoria quando il versamento di tali somme di denaro è imposto dalla legge in relazione al tipo di lavoro ed ha lo scopo di alimentare a monte i fondi con cui vengono poi erogate a favore del lavoratore le prestazioni economiche necessarie a garantire la continuità del reddito al verificarsi di determinati eventi protetti, quali:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- diminuzione della capacità lavorativa;
- necessità di sostegno del reddito familiare;
- liquidazione della pensione alla fine della vita lavorativa.
Sistema di contribuzione
L’onere contributivo obbligatorio sorge, generalmente, all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi di ulteriori condizioni previste dalla legge.
Esso grava sia sul datore di lavoro che sul lavoratore (mediante trattenuta sulla retribuzione lorda mensile).
Esso viene adempiuto attraverso il versamento di una somma di denaro calcolata applicando un’aliquota percentuale sulla retribuzione o sul reddito da lavoro autonomo percepito da prestatore. La quota così calcolata viene versata all’ente di previdenza afferente all’attività svolta e a cui è affidata la gestione e l’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’obbligo di versare l’intera parte dei contributi, in linea generale, grava esclusivamente sul datore di lavoro, che è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale e assistenziale.
La base imponibile, la misura e le modalità di versamento dei contributi variano a seconda del tipo di lavoro svolto dal prestatore.
In particolare, il nostro ordinamento prevede sistemi diversi per le seguenti categorie:
Lavoratori subordinati
Per i lavoratori dipendenti del settore privato è prevista la cd. Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.).
Essa è gestita dall’INPS, attraverso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, finalizzato a garantire il trattamento pensionistico di invalidità, vecchiaia e superstiti alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Campo di applicazione
Sono soggetti obbligati alla contribuzione i datori di lavoro ed i lavoratori.
DATORI DI LAVORO
Agli effetti previdenziali sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alle proprie dipendenze, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata, a cottimo ad opera o in qualsiasi altra forma.
Il datore di lavoro può essere persona fisica o giuridica, che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, utilizzando collaboratori in posizione di dipendenza gerarchica.
Il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provvedere al versamento periodico dei contributi derivanti dalla prestazione di lavoro.
LAVORATORI
Ai fini previdenziali per lavoratore subordinato si intende colui il quale si obbliga a prestare la propria attività alle dipendenze del datore di lavoro, mettendo a disposizione di quest’ultimo la propria capacità lavorativa manuale o intellettuale.
Il datore di lavoro conserva il potere direttivo dell’attività e può, quindi, imporre al prestatore l’orario di lavoro e le modalità di svolgimento della prestazione.
Il lavoratore riceve, in corrispettivo, una retribuzione, che rappresenta la somma di denaro da cui viene trattenuta la quota di contributi dovuta.
Costituzione del rapporto assicurativo
Ai fini della costituzione del rapporto assicurativo devono essere effettuati due adempimenti da parte del datore di lavoro: l’iscrizione all’INPS e l’istituzione del libro unico del lavoro.
Quanto al primo adempimento, il datore di lavoro, all’inizio della propria attività, deve infatti chiedere all’ente previdenziale la costituzione di una posizione contributiva unica, concernente tutti i dipendenti assunti in quel momento.
La posizione rimane tendenzialmente unica anche in caso di apertura di nuove unità operative o di nuove assunzioni, in riferimento alle quali il datore può gestire gli obbligatori adempimenti comunicando i nuovi dati.
Una volta ricevuta la richiesta, l’INPS classifica il datore di lavoro in relazione all’attività prestata e lo inquadra in uno dei settori merceologici previsti (ad esempio, industria, artigianato, terziario, ecc.) e gli assegna un numero di matricola ed un codice contributivo correlato alla natura dell’attività.
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire e tenere il cd. Libro Unico del Lavoro: esso deve contenere i dati di ogni lavoratore, le sue presenze, nonché lo sviluppo del suo trattamento retributivo, assolvendo per ciascuno la funzione di documentare lo stato del rapporto di lavoro.
Imponibile contributivo
Il nostro ordinamento prevede che il finanziamento delle prestazioni previdenziali si realizzi mediante l’imposizione di un prelievo contributivo sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.
L’importo della retribuzione sul quale vengono calcolati, sotto forma di quota percentuale, i contributi previdenziali posti a carico del lavoratore e dell’azienda costituisce il c.d. imponibile contributivo.
In generale, vanno a comporre l’imponibile contributivo tutti i redditi di lavoro dipendente, ovverosia tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, co. 1, D.P.R. n. 917/1986).
La legge, peraltro, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non possa in ogni caso essere inferiore all’importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all’importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, qualora il lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella fissata dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva, la quota di contributi da versare andrà comunque commisurata alla retribuzione dovuta, anziché a quella effettivamente corrisposta al lavoratore.
La legge individua in modo tassativo le componenti della retribuzione che sono escluse dalla base di calcolo dell’imponibile contributivo.
Per maggiori approfondimenti si veda la voce: Imponibile contributivo
Misura
La misura della contribuzione si calcola in misura percentuale sulle retribuzioni imponibili di ciascun lavoratore dipendente.
Essa è dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
La quota più alta è posta a carico del datore di lavoro.
Su questi grava inoltre l’obbligo di trattenere la quota a carico del lavoratore, nonché la piena ed esclusiva responsabilità del versamento della contribuzione complessiva entro i termini di legge.
La misura di tale aliquota è composta da una serie di specifiche voci e varia a seconda delle diverse gestioni previdenziali ed assistenziali dell’INPS.
Inoltre, la legge prevede il versamento di contribuzioni aggiuntive rispetto a quella ordinaria quando l’azienda beneficia:
A) della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria:
in tal caso, il datore di lavoro deve versare un contributo aggiuntivo pari al 4% per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e all’8 per le aziende che occupano più di 50 dipendenti (da calcolare con effetto dall’1 gennaio di ogni anno).
Il contributo, totalmente a carico del datore, si calcola sull’intero importo delle integrazioni salariali, al netto di una riduzione pari al 5,84%.
B) della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria:
il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo addizionale pari al 3% per le aziende fino a 50 dipendenti e pari al 4,5 % per le aziende sopra questa soglia. La misura, poi, raddoppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’inizio del trattamento o se l’azienda non rispetta i criteri di rotazione stabiliti dal decreto ministeriale di concessione;
C) della Mobilità:
il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore al netto della ritenuta previdenziale del 5,84%. La somma può essere versata in 30 rate mensili.
Pagamento
Come visto, il soggetto obbligato al versamento dei contributi (siano essi a suo carico o a carico del datore di lavoro) è il datore di lavoro, che deve adempiere a tale obbligo entro il 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva mensile, mediante l’apposito modello F24 previsto.
L’obbligo di pagamento sorge nel momento in cui spetta il diritto di percepire la retribuzione. Peraltro, se questa non viene versata per colpa imputabile al datore di lavoro, questi è comunque tenuto a versare i contributi dovuti.
Il mancato pagamento di essi comporta, infatti, l’applicazione di sanzioni a carico del datore, il quale è gravato da responsabilità sia civile che penale.
Prescrizione
Il termine di prescrizione dei contributi è di 5 anni dal giorno di scadenza del versamento: la decorrenza di tale termine determina l’estinzione dell’obbligo contributivo e impedisce il versamento dei contributi previdenziali.
Si applica invece il termine prescrizionale di 10 anni nel caso in cui siano il lavoratore o i suoi superstiti a denunciare ad un’autorità competente (istituto assicuratore, direzione provinciale del lavoro o autorità giudiziaria) il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, quando l’omissione riguarda la tutela pensionistica – per la quale non opera pienamente il principio di automaticità della prestazione e dunque l’omissione può comportare il mancato conseguimento da parte del lavoratore della prestazione previdenziale – decorso il termine decennale, il dipendente può promuovere un’azione affinché il datore di lavoro versi la riserva matematica corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per il mancato pagamento dei contributi.
Collaboratori coordinati e continuativi
Per tutti i collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori a progetto, anche se iscritti ad altre forme di previdenza, è previsto l’obbligo di iscrizione alla cd. Gestione separata, istituita presso l’INPS.
L’obbligo di iscrizione (che deve essere effettuata per via telematica) sorge nel momento in cui sorge il primo rapporto di collaborazione, non essendo più necessario reiscriversi per i rapporti sorti in aggiunta o successivamente al primo o comunicare le variazioni, salvo che non si modifichi la qualifica del lavoratore nell’ambito della gestione (ad esempio, nel caso in cui egli venga assunto come lavoratore subordinato).
Base imponibile e misura della contribuzione
La contribuzione è così ripartita:
- 1/3 a carico del collaboratore
- 2/3 a carico del committente.
La base imponibile è rappresentata da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo ricevuti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali.
La sua misura si ottiene applicando sul corrispettivo un’aliquota pari al 27,72% oppure pari al 18% per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per coloro che sono già titolari di pensioni.
Denuncia e versamento
Anche in questo caso, gli adempimenti sono a carico del committente.
Questi, infatti, deve:
- trasmettere all’INPS i dati retributivi di ciascun lavoratore necessari alla determinazione dei contributi dovuti, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
- rilasciare la certificazione dei compensi ricevuti dal prestatore (cd. modello CUD) entro il 28/02/2013 dell’anno successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso (o entro 12 giorni dalla richiesta del collaboratore in caso di cessazione di rapporto;
- versare mensilmente l’intero contributo (quindi anche la parte dovuta dal prestatore) mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Lavoratori autonomi
Questa ampia categoria comprende in sé ulteriori sottocategorie che sono destinatarie di trattamenti previdenziali differenziati.
Lavoratori agricoli, commercianti e artigiani
L’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti per tali categorie è garantita attraverso la costituzione presso l’INPS di tre gestioni speciali:
- la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali (L. 26.10.1057 n. 1047)
- la gestione speciale per gli artigiani (L. 22.71966 n. 613);
- la gestione speciale per gli esercenti attività professionale (L. 22.07.1966 n. 613)
Esse sono sottoposte ad una disciplina comune prevista, in gran parte, dalla legge 2.8.1990 n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici per lavoratori autonomi e si differenzia da una gestione all’altra solo per la misura della contribuzione.
Infatti, per tutte le categorie, è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale afferente alla propria attività. L’obbligo è previsto per il lavoratore autonomo e per tutti i suoi familiari che prestano, a suo favore, la loro attività in modo abituale e permanente.
L’iscrizione avviene attraverso un sistema semplificato, cd. ComUnica, che consente di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per la nascita di un’impresa, ivi compresi quelli previdenziali.
Essa deve essere presentata all’ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di commercio compente e poi deve essere trasmessa agli enti di previdenza.
Per quanto riguarda, invece, la misura della contribuzione:
- per i lavoratori agricoli, il calcolo dei contributi avviene attraverso la classificazione annuale dell’azienda in una delle quattro fasce di reddito previste dalla legge 233/1990 e stabilite in base al numero delle giornate di lavoro. Il calcolo, poi, avviene moltiplicando il reddito medio convenzionale previsto per ciascuna fascia per il numero delle giornate indicate. A tale calcolo deve poi essere aggiunto un contributo addizionale fisso, un contributo di maternità e un contributo INAIL.
- Per gli artigiani e i commercianti, l’importo dei contributi da versare si calcola, invece, in base al reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF dell’anno al quale i contributi si riferiscono al quale viene poi applicata l’aliquota percentuale prevista. La misura deve essere compresa fra un limite minimo ed uno massimo che varia ogni anno, come previsto dalla legge.
Si precisa che alla gestione speciale INPS per i commercianti, devono essere obbligatoriamente essere iscritti anche gli agenti e i rappresentanti di commerci, con la particolarità che il preponente ha l’ulteriore obbligo di versare una specifica contribuzione anche all’ENASARCO, ente previdenziale di categoria.
Liberi professionisti
I liberi professionisti sono coloro che esercitano quelle professioni che si distinguono per il carattere essenzialmente intellettuale della propria opera, svolta in modo autonomo ed indipendentemente dal risultato.
La tutela previdenziale è diversamente regolamentata a seconda che esista o meno una Cassa previdenziale afferente al tipo di attività svolta.
In particolare:
I liberi professionisti con Cassa previdenziale
Sono: avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, farmacisti, geometri, ingegneri, architetti, medici e odontoiatri, notai, ragionieri e veterinari.
I requisiti per la copertura tramite assicurazione previdenziale sono: l’iscrizione all’apposito albo e lo svolgimento effettivo dell’attività.
La misura e le modalità di versamento della contribuzione variano a seconda della cassa di previdenza.
I liberi professionisti senza Cassa previdenziale
Riguarda tutti i soggetti che svolgono attività autonoma senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione ad un apposito albo o elenco ma non dotati di una propria cassa di previdenza.
La materia è disciplinata dal d.lgs. 103/1996, che ha previsto un sistema di tutela previdenziale obbligatoria anche per costoro: infatti, ad oggi, qualora non esista una Cassa di afferenza, essi hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, alla stessa stregua dei collaboratori.
Riferimenti normativi
- Art. 38 Costituzione
- Art. 2115 c.c
- L. 26.10.1057 n. 1047
- L. 4.7.1959 n. 463
- L. 22.71966 n. 613
- L. 2.8.1990 n. 233
- D. Lgs 314/1997
- Legge 402/1998
- Legge 398/1987
- Legge 389/1989
- Legge 155/1981
- D. Lgs 564/1996
- D. Lgs 278/1998
- Legge 388/2000
- D. Lgs 46/1999, art. 24
- Legge 248/2005
- Legge 335/1995
- L. 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011 cd decreto Salva Italia
A chi rivolgersi
- Uffici vertenze sindacale
- Studio legale specializzato in diritto del lavoro e previdenza sociale