Contribuzione volontaria – Contributi volontari

Tu sei qui:

Questa voce è stata curata da Simona Rizzello

 

Scheda sintetica

Il lavoratore, ogni qualvolta sia cessato il rapporto di lavoro per qualsivoglia causa, ovvero lo stesso si sia interrotto, può scegliere se raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione versando volontariamente i contributi.
I versamenti volontari, tuttavia, possono essere effettuati anche al fine di incrementare l’importo della pensione cui si avrebbe diritto, nel caso in cui siano già stati maturati i requisiti pensionistici.

A tal fine il lavoratore è tenuto a presentare la relativa domanda di autorizzazione all’ente previdenziale: nello specifico, affinché tale autorizzazione sia rilasciata occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi maturati in tutto il periodo lavorativo oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
Per talune categorie di lavoratori, quali part- time, stagionali o parasubordinati, è sufficiente, ai fini dell’autorizzazione di cui sopra, un solo anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Per i lavoratori part-time l’autorizzazione, inoltre, può essere accordata sia in costanza di attività lavorativa a tempo parziale (con un requisito contributivo ridotto) sia con i normali requisiti previsti per la generalità dei lavoratori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Tali requisiti risultano essere soddisfatti anche qualora i contributi maturati non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, salvo il caso in cui sia intervenuta la prescrizione.

I versamenti di contributi volontari non possono essere effettuati nei periodi durante i quali il lavoratore sia iscritto a forme di previdenza sostitutive, ad una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nelle Casse dei Liberi professionisti ovvero alla gestione separata Inps.
L’autorizzazione, una volta concessa, non può decadere, pertanto, i versamenti possono essere ripresi in qualunque momento, anche in seguito a un’interruzione, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Dal computo del termine necessario previsto per il rilascio dell’autorizzazione per il versamento dei contributi volontari (tre anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda) si devono escludere:

  • periodi di contribuzione figurativa (peraltro, qualora al lavoratore siano accreditati contributi figurativi, lo stesso è tenuto a sospendere i versamenti volontari relativi al periodo contributivo cui i figurativi si riferiscono);
  • di servizio militare;
  • di gravidanza o puerperio;
  • malattia e infortunio;
  • figurativi accreditati in favore dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità;
  • periodi di lavoro svolto presso un Paese estero non convenzionato;
  • periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione;
  • godimento della pensione di invalidità sospesa per superamento dei limiti di reddito o revocata per cessazione del diritto.

Al contrario, sono utili al fine di perfezionare i requisiti richiesti anche i contributi versati in seguito a:

  • riscatto
  • ricongiungiunzione
  • cassa integrazione guadagni straordinaria.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

  • via web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • via telefono – chiamando il contact center integrato;
  • attraverso i patronati e tutti gli intermediari dell’istituto.

L’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, i soggetti autorizzati possono coprire, tramite contribuzione volontaria, anche i sei mesi antecedenti la presentazione della domanda purché in quel periodo non sia stata versata alcun tipo di contribuzione.
Ottenuta l’autorizzazione dell’ente previdenziale, è possibile eseguire il versamento dei contributi con le seguenti modalità:

  • utilizzando il bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino Mav può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari;
  • online sul sito Internet www.inps.it, utilizzando la carta di credito:
  • telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito;

L’importo del contributo volontario viene calcolato in modo differente a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore interessato. Nel caso di lavoratore dipendente, l’ammontare del contributo è settimanale e viene calcolato facendo riferimento alle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria indipendentemente dalla loro collocazione temporale. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, l’importo del contributo dovuto è mensile e viene calcolato sulla base della media dei redditi da impresa denunciati a fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione antecedenti alla data della domanda. Infine, anche per i coltivatori diretti il contributo è settimanale, ma viene calcolato sulla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro e, comunque, non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
Gli importi stabiliti dall’ente previdenziale, quale ammontare del contributo volontario dovuto, risultano essere vincolanti.
Qualora infine, siano stati versati importi non dovuti, si pensi al caso di assicurati che siano già iscritti in altre forme di previdenza, ovvero abbiano versato importi in eccedenza rispetto a quelli stabiliti dall’ente previdenziale, è possibile ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Si precisa altresì che nel caso di rigetto da parte dell’Inps della relativa autorizzazione al versamento di tali contributi, il lavoratore può proporre ricorso entro i 90 giorni successivi al rifiuto, presso il Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ivi istituito.

Per ulteriori informazioni si vedano anche le voci:

 

 

A chi rivolgersi

  • Istituto di Patronato (ad es. INCA Cgil)