Questa voce è stata curata da Alexander Bell
Scheda sintetica
Il lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), e che abbia versato contributi anche all’AGO, senza tuttavia maturare l’anzianità contributiva necessaria a ottenere una pensione di vecchiaia autonoma, ha diritto, una volta raggiunta l’età pensionabile, a richiedere la pensione supplementare.
La pensione è detta supplementare in quanto va ad aggiungersi alla pensione principale liquidata al lavoratore dal fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo dell’AGO.
La pensione supplementare può essere diretta o ai superstiti, a seconda che il soggetto che percepisce la prestazione sia il lavoratore stesso ovvero i suoi superstiti.
Fonti
- L. 1338/1962
- L. 214/2011
A chi rivolgersi
La richiesta della pensione supplementare deve essere inoltrata all’INPS per via telematica oppure rivolgendosi ad un Istituto di Patronato (ad es. INCA-CGIL)
Requisiti
Il lavoratore può richiedere la pensione supplementare a condizione che:
- sia già titolare di una pensione liquidata da un fondo previdenziale sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Stato, Enti Locali, Fondi Speciali INPS, ecc.);
- abbia versato almeno 1 contributo settimanale o mensile presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- non abbia maturato i contributi sufficienti per ottenere la pensione autonoma;
- abbia cessato l’attività lavorativa;
- abbia compiuto l’età pensionabile.
L’INPS, a proposito del requisito dell’età pensionabile, ha chiarito che per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si deve fare riferimento alle nuove età pensionabili introdotte dalla Legge 214/2011, c.d. Riforma Monti (Messaggio INPS 4 gennaio 2013, n. 219).
Soggetti esclusi
Non hanno diritto alla pensione supplementare:
- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico dell’ENPALS;
- i titolari di pensione estera;
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
Decorrenza e calcolo
La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda all’INPS.
L’importo è determinato in base ai soli contributi versati, senza possibilità di integrazione al trattamento minimo. Ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto a un supplemento di pensione.
Casistica di decisioni della Magistratura in tema di pensione supplementare
- La pensione supplementare è un istituto autonomo la cui erogazione non può essere subordinata alla ricongiunzione dei contributi.
Il Tribunale accoglie un ricorso presentato da un militare della Guardia di Finanza collocato in riserva e condanna l’INPS al pagamento di una pensione supplementare e di vecchiaia grazie al riconoscimento di contributi versati per un periodo di lavoro all’estero, poi accreditati presso la competente gestione INPS. Secondo il Tribunale, infatti, non rileva che il ricorrente non abbia mai chiesto la ricongiunzione di tali contributi, in quanto la pensione supplementare è un istituto autonomo e alternativo, basato su presupposti differenti quali la titolarità di una prestazione pensionistica a carico delle gestioni esclusive o sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e la circostanza che i contributi da valorizzarsi non siano sufficienti per la maturazione del diritto a una pensione autonoma. (Trib. Gorizia 10/5/2023, Giud. Allieri, in Wikilabour, Newsletter n. 13/2023)